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| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Sgobino Enrico, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento  di  cui  all'art.  191  che adotta il regolamento di cui all'art.  9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a Gorizia  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003. il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados  de  Valencia»  cui  e'  iscritto  dal 9 marzo 2006, ai fini dell'iscrizione   all'albo  degli  avvocati  e  dell'esercizio  della omonima professione in Italia;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Trieste  in data 29 ottobre 1996 e che detto titolo e' stato altresi' omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con  delibera  del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 3 settembre 2004;
 Preso  atto  che  il  sig.  Sgobino  ha  prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine forense di Gorizia in data 10 novembre 1998;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso  l'istante  per  cui  appare  necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
 Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a Gorizia (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli «avvocati» e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione  istituita  presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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