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| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 20 settembre 2006 |  | Riconoscimento, al sig. Cappanera Sergio Gabriel, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza  del  sig.  Cappanera  Sergio  Gabriel,  nato  il 16 ottobre  1963  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico  professionale  di  «Ingeniero Electricista» conseguito in Argentina  presso la «Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) in data   8 novembre   1990  e  rilasciato  il  21 marzo  1991  ai  fini dell'accesso  all'albo degli «ingegneri - sez. A settore industriale» e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de  Ingenieros  Especialistas  de  la  Provincia  de  Santa  Fe»  dal 21 luglio 1997;
 Preso  atto che il sig. Cappanera ha svolto attivita' di formazione e collaborazione in Italia, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Cappanera Sergio Gabriel, nato il 16 ottobre 1963 a Buenos Aires  (Argentina),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su costruzione di macchine, fisica   tecnica   e  ordinamento  e  deontologia  professionale.  Le modalita'   di   svolgimento   sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 20 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 Tirocinio  di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e'  diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di base, specialistiche  e  professionali  relative  alla  materia  di  cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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