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| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 19 settembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Arancia  del  Gargano», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  consorzio  di valorizzazione e tutela  «Gargano  Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita  della  Bella,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Vista  la  nota protocollo n. 62874 del 26 maggio 2003 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal  regolamento  comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  la nota della Commissione UE del 15 febbraio 2005, numero di protocollo  AGR  004766  con  la quale sono state richieste ulteriori informazioni   riguardanti   la   domanda   di   registrazione  della denominazione Arancia del Gargano;
 Vista la nota del 30 marzo 2006, numero di protocollo n. 62276, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  consorzio di valorizzazione e tutela   «Gargano   Agrumi»,   ha  chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio   della  denominazione  Arancia  del  Gargano,  ai  sensi dell'art.  5,  comma 6  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione Arancia del Gargano,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  del  consorzio  di valorizzazione  e  tutela  «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione Arancia del  Gargano,  secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006  del consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione Arancia del Gargano.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Arancia  del  Gargano  e'  riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo  comunitario  con  nota  n.  62276  del 30 marzo 2006 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione Arancia del Gargano, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA «ARANCIA DEL GARGANO»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 L'indicazione   geografica  protetta  «Arancia  del  Gargano»  e' riservata  alle  arance prodotte in un'area specifica del promontorio del  Gargano,  nella  regione  Puglia,  completamente  maturate sulla pianta  e  prodotte  per  il  consumo fresco e la trasformazione, che rispettano  le  condizioni  e  i  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare.
 
 Art. 2.
 
 Descrizione del prodotto
 
 L'indicazione   geografica  protetta  «Arancia  del  Gargano»  e' riservata alle cultivar tradizionalmente coltivate, e precisamente a:
 A.  Tipi del gruppo Biondo Comune, tradizionalmente individuati dal nome Biondo Comune del Gargano;
 B. L'ecotipo locale Duretta del Gargano, autoctona del Gargano, localmente individuata «arancia tosta».
 Biondo Comune del Gargano:
 di  forma  sferica  o  piriforme,  buccia  piu' o meno sottile, coriacea  ma  con  grana  alquanto  fine  e  di  colore giallo-dorato intenso.  Diametro  minimo  60 mm; albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo  color  giallo arancio, con contenuti in zuccheri non inferiori al  9%, acidita' inferiore all'1,2%. Resa minima in succo, pressato a mano,  35%;  tenore  zuccherino  in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6.
 Arancia Duretta del Gargano («Arancia Tosta»):
 forma  tonda od ovale, «Duretta tonda» o a «viso lungo», buccia di  colore  arancio  chiaro  con  intensita'  varia, superficie molto liscia  e  finemente papillata; polpa di tessitura fine e con piccole vescichette,  ambrata,  croccante,  semi assenti o in numero ridotto. Diametri  medi dei frutti di mm 55-60. Resa minima in succo, pressato a  mano,  pari  al  35%; contenuto in zuccheri non inferiore al 10 %, tenore  zuccherino  in  gradi  Brix  minimo  11;  acidita'  inferiore all'1,2%.  Rapporto  di  maturazione,  Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6,2.
 Entrambi  i  tipi  descritti  devono  presentare frutti pesanti e comunque  non  inferiori  a  100  grammi,  con  buccia  uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 Per  «Arancia  del  Gargano»,  s'intende  il  frutto  prodotto  e confezionato  in  un'area  che  interessa  i  territori  di  Vico del Gargano,  Ischitella  e  Rodi  Garganico  e  precisamente  il  tratto costiero  subcostiero  del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.
 L'area  e' identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea   di  spiaggia  compresa  nel  tratto  contrada  Calenella-Foce Torrente  Romondato,  ad  ovest  il  tracciato del Torrente citato, a sud-ovest,    il    tratto    strada   provinciale   Frazione   Isola Varano-Ischitella  e il tracciato del Torrente Pietrafitta, a sud-est i  tracciati  dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio  del  comune  di  Vico  del  Gargano  rappresentato  dalla contrada Calenella.
 
 Art. 4.
 
 Elementi che comprovano l'origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,  gestiti  dalla  struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori  e  trasformatori  e'  garantita  la  tracciabilita' e rintracciabilita' del prodotto.
 La  prova  dell'origine,  inoltre,  e'  comprovata  da  specifici adempimenti  cui  si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di  tutti  i  terreni  sottoposti  alla  coltivazione di «Arancia del Gargano»,  nonche'  la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia  alla struttura di controllo delle quantita' prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Metodo di ottenimento
 
 L'Arancia  del Gargano e' ottenuta da uno specifico ambiente, con una  tecnica  consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere arance con specifiche caratteristiche di qualita'. 5.1. I terreni
 I   terreni   sono   orograficamente  inquadrabili  nella  fascia perimetrale   del   promontorio   modellata  in  valli  e  vallecole. Geomorfologicamente  si  tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei». 5.2. Il portainnesto
 Il  portainnesto,  come da tradizione agronomica, e' il Melangolo (citrus mearda), certificato come tale dalla normativa vigente. 5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione
 L'impianto  dell'aranceto  e'  fatto  su  terreni  in pendio e su pianori,  esposti  a  sud,  sud-est,  sud-ovest, e comunque nel pieno rispetto  dei  caratteri  orografici  e pedologici che hanno definito l'agrumicoltura  garganica;  su  quelli  in  pendio  si  procede alla sistemazione  a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Come da  tradizione  agronomica  l'aranceto  e' consociabile con il limone «Femminello del Gargano».
 Le  protezioni  dai  venti,  ove  necessarie,  sono assicurate da frangivento  vivi di leccio e alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da  reti  e  canneti.  Il  sesto d'impianto e' quello tradizionale, a quinconce,  e  in ogni caso, con una densita' d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.
 Le varieta' da coltivare sono quelle definite all'art. 2. 5.4. L'allevamento
 La forma da dare all'albero d'arancio e' quella tipica della zona e   precisamente   una  semisfera,  localmente  denominata  «cupola»; l'impalcatura  della stessa e' costituita da due branche principali e due  secondarie  facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio  inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente e' cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta. 5.5. Le cure colturali
 Nel  periodo  che  va  da maggio ad ottobre, le piante di arancio sono irrigate.
 Le  lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa  si  ricorre  a  concimazioni a base di perfosfati. Prima della    ripresa   vegetativa,   periodiche   potature   primaverili, generalmente   annuali,   modellano   costantemente  la  «cupola»  e, soprattutto,  garantiscono  il  necessario  equilibrio  tra attivita' vegetativa e produttiva.
 Le  cure  colturali  continuano  con la difesa, sia da avversita' meteoriche,   fronteggiate   con   i  frangivento,  sia  da  attacchi parassitari,  principalmente  cocciniglie,  causa  del problema delle fumaggini.
 Le   colture   utilizzanti  processi  di  natura  biologica  sono assoggettate alla specifica normativa. 5.6. Le rese
 Le  rese  non  devono superare le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo  Comune  del  Gargano  e le 25 tonnellate per l'ecotipo locale Duretta del Gargano. 5.7. L'epoca di raccolta
 L'epoca  di raccolta, data la naturale e accentuata scalarita' di maturazione dell'Arancia del Gargano e' cosi' stabilita:
 15 aprile - fine agosto per il Biondo Comune del Gargano;
 1° dicembre - 30 aprile per la Duretta del Gargano.
 La  raccolta  e'  fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. I frutti raccolti devono presentarsi sani.
 E' vietata la maturazione artificiale dei frutti.
 Il  confezionamento  del  prodotto IGP «Arancia del Gargano» puo' avvenire  esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 del  presente disciplinare, al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo.
 
 Art. 6.
 
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 
 La domanda di registrazione della I.G.P. «Arancia del Gargano» si basa  sulla  indubbia  reputazione  che  nel  corso dei secoli questo agrume  ha  conquistato  presso i consumatori. Infatti, le condizioni climatiche  dell'area  dove  insistono  gli  agrumeti  sono  tali  da tradursi in notevoli vantaggi qualitativi: innanzi tutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di forti patologie sia a carico dei frutti sia delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni  climatiche,  e'  quello  che fa dell'epoca di maturazione l'autentica    caratterizzazione    degli   agrumi   garganici;   non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto,  diversi  mesi  dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree  agrumicole italiane. Un ultimo e non meno importante aspetto e' la  spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi  passati alle arance del Gargano di sottoporsi a viaggi di 30 e anche  40 giorni e arrivare integri a Chicago, o New York. Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume e' stato dato   oltre   che   dalle   inconfondibili  qualita'  organolettiche dell'Arancia  del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura, sintesi delle  condizioni  pedoclimatiche  della  zona di produzione (terreni rosso-calcarei,   ricchi   principalmente   di   ferro  e  manganese, generalmente   acclivi,  da  fianchi  di  vallette  o  da  tratti  di fondovalle;   esposizione   ai   venti   freddi  causa  di  repentini abbassamenti  di  temperatura;  clima  particolarmente  mite, dato il sistema  di  dolci  colline «degradanti amare»), anche dalla costante opera  dell'uomo,  che  nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio  di  conoscenze  agronomiche.  Le tecniche di coltivazione sono  ancora quelle tradizionali, di grande rispetto per l'ambiente e di  una  radicata  consapevolezza  di  un  limitato  uso  di  risorse energetiche.
 L'area  di  produzione dell'Arancia del Gargano e' caratterizzata da  terreni  generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle, e presenta una temperatura che per ben 8 mesi supera i 10° C,  e  che  nei  mesi  piu'  freddi  si  assesta  sui 3-10° C. La collocazione  dell'area  nei quadranti settentrionali del promontorio del   Gargano,   la   espone  ai  venti  freddi  causa  di  repentini abbassamenti  di  temperatura,  di  qui  la necessita' di particolari forme  di  protezione,  sperimentate  con efficientissimi frangivento (vivi  e  morti).  Al  di  la'  di  questi  stress  termici, comunque eccezionali,  l'area  dell'Arancia del Gargano si caratterizza con un clima   particolarmente  mite,  dato  il  sistema  di  dolci  colline «degradanti  a  mare» con cui e' conformata che la rendono nettamente differente dalle aree circostanti.
 Su un piano fitogeografico l'area, con caratteri di rigogliosita' e  lussureggiamento,  rientra  nella fascia di vegetazione potenziale inquadrabile  nella  parte  piu'  evoluta  del «Quercino ilicis». Dal punto di vista geomorfologico si tratta di piccole valli calcaree con terreni  della  categoria  «suoli  rossi  mediterranei»  (con piccoli tratti   a   «regosuoli   e   suoli   alluvionali»)   che  sul  piano fisico-chimico  si  presentano  di  medio spessore, con «scheletro» a volte  abbondante,  poveri  di  fosforo  ed  azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi.
 Il  Gargano  e'  un  emblematico esempio di successo scaturito da scelte   agronomiche   in  perfetta  armonia  con  le  vocazioni,  le condizioni  geo-pedo-climatiche  di  una piccola «nicchia ambientale» del  Bacino  dell'Adriatico. Fin dall'antichita' la fama dell'Arancia del  Gargano  aveva  valicato  i  confini regionali ed era menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin  dal  1700  gli  agrumi  del  Gargano  diventano  protagonisti di un'importante  processione,  che  ancora  oggi  si  tiene ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante  la  quale  si  benedicono  le  piante e i frutti di aranci e limoni.   Sono  conservati  numerosi  registri,  fotografie,  poster, locandine,  a  dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale  raggiunta  da  questi  straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano.
 I  primi  riferimenti  storici  sull'esistenza della coltivazione degli  agrumi  sul territorio risalgono all'anno 1003, grazie a Melo, principe  di  Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della ricchezza  produttiva  delle  terre garganiche, spedi' in Normandia i «pomi  citrini»  del  Gargano,  corrispondenti  al melangolo (arancio amaro).  Nel  seicento si intensifico' un notevole traffico di agrumi dei  comuni  di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi  intensi scambi commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e  la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.
 
 Art. 7.
 
 Controlli
 
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato  autorizzato  o da un'autorita'  pubblica  designata,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 
 Art. 8.
 
 Etichettatura
 
 La  commercializzazione,  destinata  al  consumo  fresco  e  alla trasformazione,  deve  riguardare  frutti  con  requisiti  cosi' come stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, puo' essere commercializzato:
 1. sfuso  e  ogni frutto deve riportare il logo I.G.P. «Arancia del Gargano»;
 2. in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.
 Nel  caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con  capienza  da  un  minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere  costituiti  di  materiale  di origine vegetale, quali legno o cartone.  Le  confezioni  commerciali  devono  riportare  le seguenti indicazioni:
 Arancia  del  Gargano,  eventualmente seguite dal nome del tipo Biondo Comune del Gargano o dell'ecotipo locale Duretta del Gargano;
 il logo;
 la dicitura di I.G.P. anche per esteso;
 il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Arancia  del Gargano», anche a seguito di processi di eleborazione e di  trasformazione,  possono  essere immessi al consumo in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 E'  fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta' diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare.
 E'  consentito,  infine,  ai produttori o confezionatori l'uso di marchi  privati  o  di  particolari  indicazioni,  purche'  non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.
 
 Art. 9.
 
 Il logo
 
 Il  logo  di  Arancia  del Gargano e' l'immagine qui riportata su sfondo  bianco,  e  rappresenta  una stilizzazione di due Arance, con rametto  fogliato,  all'interno  di  una  corona  ellissoidale; sulla corona  e' riportata la dicitura «Arancia del Gargano» ed in basso al centro  della  stessa  la dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta».
 Caratteristiche grafiche:
 dimensioni pixel 486\times 398;
 risoluzione 200 Dpi;
 la corona ellissoidale e' di color arancione Pantone 716 CVC;
 testo  «ARANCIA  DEL  GARGANO»  in  carattere Arial Black tutto maiuscolo,  dim  37\times  54  pixel, di color Bianco Pantone 607 CVC contornato in color Nero Pantone Quadricromia CVC;
 testo  «Indicazione  geografica  protetta» in carattere Miandra GD,  dim  22  pt,  di  color  Bianco  Pantone  607 CVC in stile «Arco prospettiva inferiore», con ombreggiatura;
 le  Arance  sono di colore Arancione Pantone sfumato da Pantone 716  CVC fino a Pantone 142 CVC, con sfumatura macchiettata di colore arancione Pantone 157 CVC;
 il  Rametto  e'  in  colore Verde Pantone 357 CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in Verde Pantone 5767 C.
 
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