| 
| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 19 settembre 2006 |  | Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Castagna Cuneo»,  protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e'   stata   inviata   istanza   alla   Commissione  europea  per  la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  del 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 15 del 20 gennaio  2005  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello  nazionale  alla denominazione Castagna Cuneo per la quale e' stata  inviata  istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Vista la nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271, con  la  quale  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali  ha  trasmesso  il disciplinare di produzione modificato in accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;
 Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE e trasmesso al competente  organo  comunitario  con  la citata nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271;
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con  decreto  20 dicembre  2004  alla denominazione Castagna Cuneo e' riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione   trasmesso   all'organo  comunitario  con  nota  del  del 13 settembre  2006,  numero  di  protocollo  n.  65271,  allegato  al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA CUNEO»
 
 Art. 1.
 
 Nome del prodotto
 
 La  indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea  sativa),  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 
 Art. 2.1.
 
 Descrizione del prodotto
 
 Con  la  indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere   designate   unicamente  le  seguenti  varieta'  di  castagne riferibili  alla  specie  Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:
 Ciapastra,  Tempuriva,  Bracalla,  Contessa,  Pugnante,  Sarvai d'Oca,   Sarvai  di  Gurg,  Sarvaschina,  Siria,  Rubiera,  Marrubia, Gentile,   Verdesa,   Castagna   della  Madonna,  Frattona,  Gabiana, Rossastra,  Crou,  Garrone  Rosso,  Garrone  Nero,  Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.
 E'  escluso,  altresi',  il  prodotto  ottenuto  da  cedui, cedui composti,  fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.
 
 Art. 2.2.
 
 Caratteristiche del prodotto
 
 La  «Castagna  Cuneo»  I.G.P.  si distingue per il sapore dolce e delicato   e   per  la  croccantezza  dell'epicarpo  che  la  rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
 La  indicazione  geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:
 Castagna fresca:
 colorazione  esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;
 ilo:  piu'  o  meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola raggiatura stellare;
 epicarpo:    da    giallo   a   marrone   chiaro,   consistenza tendenzialmente croccante;
 seme: da bianco a crema;
 sapore: dolce e delicato;
 pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.
 In  merito alla garanzia d'omogeneita', la differenza di peso tra i  dieci  frutti  piu'  piccoli  e  i dieci piu' grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g.
 Non  sono  ammessi  difetti  interni  o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su piu' del 10% dei frutti.
 Castagna secca:
 le  castagne  secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di  colore  paglierino  chiaro.  Non  sono ammessi difetti (tracce di bacatura,  deformazione,  rotture,  frutti  con  tracce di pericarpo, ecc.)  su  piu'  del  10% dei frutti secchi. L'umidita' contenuta nel frutto  secco  intero  cosi'  ottenuto non potra' essere superiore al 15%.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 La  zona  di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo:
 Aisone,   Alto,   Bagnasco,  Bagnolo  Piemonte,  Barge,  Bastia Mondovi',  Battifollo,  Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia,    Brondello,   Brossasco,   Busca,   Caprauna,   Caraglio, Cartignano,   Castellar,   Castelletto   Stura,   Castellino  Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglie', Costigliole  Saluzzo,  Cuneo,  Demonte,  Dronero,  Entracque,  Envie, Frabosa   Soprana,   Frabosa  Sottana,  Frassino,  Gaiola,  Gambasca, Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano  Alpi  (frazione  staccata),  Manta,  Martiniana  Po, Melle, Moiola,  Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monbasiglio, Mondovi', Montaldo   di   Mondovi',   Montemale  di  Cuneo,  Monterosso  Grana, Montezemolo,   Niella   Tanaro,   Nucetto,   Ormea,  Paesana,  Pagno, Pamparato,  Paroldo,  Perlo,  Peveragno,  Pianfei, Piasco, Pradleves, Priero,   Priola,  Revello,  Rifreddo,  Rittana,  Roaschia,  Roascio, Robilante,  Roburent,  Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovi', Sale Langhe, Sale  San  Giovanni,  Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront,  Scagnello,  Torre Mondovi', Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Viola.
 
 Art. 4.
 
 Elementi che comprovano l'origine
 
 L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi riferimenti  si  attestano  alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa  di  Pesio:  1173-1277).  Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
 Le  prime  indicazioni  in  merito  alle  modalita' di tutela dei castagneti  da  frutto si rinvengono negli statuti comunali dei paesi della  val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da  applicare  nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono  riportate  negli  statuti  di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
 A  testimonianza  della diffusione, in molte aree della provincia di  Cuneo,  della  tecnica  dell'essiccazione  delle  castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor oggi  osservare  la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV-XVI secolo.
 Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata e'  certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7,   sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si  sottopongono  i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
 I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono costituiti da:
 iscrizione  degli  impianti  idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna   Cuneo   in  un  apposito  registro,  attivato,  tenuto  ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
 annotazione dei quantitativi prodotti;
 conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di  tutte  le  partite  di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.
 
 Art. 5.
 
 Metodo di ottenimento
 
 5.1 Il sistema di produzione.
 Le  condizioni  ambientali  e di coltura del territorio destinato alla   produzione   della   «Castagna  Cuneo»  devono  essere  quelle tradizionali   ed   atte   a   conferire  al  frutto  le  particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.
 In  particolare,  i  castagneti  sono  situati a quote non troppo elevate  (da  200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate dal vento.
 In  essi,  al  fine  di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto,  si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante  sfalcio  annuale  dell'erba  ed  eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.
 E'   vietata   ogni   somministrazione   di  fertilizzanti  e  di fitofarmaci   di  sintesi  ad  eccezione  di  quanto  consentito  per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/1991 e seguenti). 5.2. Densita' d'impianto.
 Al  fini  dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi  idonee  le fustaie di castagno da frutto site nell'area che  si  estende  a  tutti  i  comuni  di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
 La  densita'  di  piante  in  produzione non puo' superare le 150 piante ad ettaro. 5.3. La gestione del terreno.
 La  «Castagna  Cuneo» I.G.P. e' coltivata in terreni generalmente derivanti  dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta  di  terreni  profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi  di  calcare  attivo  che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.
 Il  terreno  deve  essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della  vegetazione  erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta  dei  frutti.  A  tale  fine  e'  proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti. 5.4. Il controllo della produzione.
 Le  cure  apportate  ai  castagneti,  le  forme di allevamento, i sistemi  di  potatura  periodica  e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente  in  uso  nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.
 In  particolare,  sono  consentiti  gli  interventi  periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari. 5.5. Raccolta.
 La  raccolta  potra'  essere  effettuata  manualmente o con mezzi meccanici  (macchine  raccoglitrici)  tali  comunque da salvaguardare l'integrita' del prodotto.
 Il  periodo  di  raccolta  ha  inizio  ai  primi di settembre per concludersi in novembre. 5.6. Produzioni.
 La  pezzatura  minima  ammessa,  fatta  eccezione per il prodotto destinato  ad  essere essiccato, e' pari a 110 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. 5.7. Conservazione e lavorazione.
 Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei  frutti,  debbono  essere  effettuate  nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
 La   conservazione  del  prodotto  fresco,  potra'  essere  fatta mediante  un  trattamento  in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.
 E'  ammesso  il  ricorso  alla  tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale  tecnica  permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che,  bloccando  lo  sviluppo  dei  funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
 E'   inoltre  ammessa  la  conservazione  tramite  sbucciatura  e successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti surgelati.
 Il  prodotto  Castagna  Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi  prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le  castagne  vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al  di  sotto  del  quale  viene  alimentato il focolare o attraverso scambiatore   di   calore.   Non  potranno  essere  utilizzati  quale combustibile,  gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati  chimicamente.  Attraverso  il  processo  di  essiccazione i frutti  acquistano serbevolezza e digeribilita' con una riduzione del tenore   idrico  dal  50%  al  meno  del  10%  ed  un  aumento  della concentrazione  dei  principi  attivi  e  degli elementi minerali. Le castagne  essiccate  si  possono  conservare  per  lungo tempo (oltre dodici  mesi)  senza  rischio di alterazioni. L'operazione avviene in appositi  essiccatoi,  rappresentati  da edifici a due piani a pianta quadrata  o  rettangolare.  Il piano inferiore funge da caldaia ed in esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagne o con prodotti forestali  di  scarto.  Al  piano  superiore si trova un graticcio in legno  o  metallico  sul quale si dispongono periodicamente strati di castagne  (ogni 4-5 giorni quando lo strato di 15 cm si e' asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.
 Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e la  temperatura  interna  viene  controllata  giornalmente, affinche' rimanga costante. Quando l'operazione e' quasi conclusa si coprono le castagne   con   teli   e   si   alimenta  il  fuoco  per  conseguire l'essiccamento  finale. Il processo dura mediamente trenta giorni. Le castagne  essiccate  vengono  sottoposte  poi  a sbucciatura mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.
 L'operazione  di confezionamento avviene sotto il controllo della struttura   autorizzata   dal   Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  per  il controllo sulla I.G.P. «Castagna di Cuneo».  Cio' al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto  e le modalita' di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 6.
 
 Elementi che comprovano il legame con il territorio
 
 La  domanda  di registrazione della I.G.P. si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichita' ha trovato nella zona  di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella provincia di  Cuneo  i  primi  riferimenti al castagno si attestano addirittura verso  la  fine del XII secolo, cosi' come testimoniato nel carteggio della  Certosa  di  Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui  si  puo'  notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno.
 La  zona  di  produzione della I.G.P. proprio nell'offrire idonee condizioni  per  l'allevamento  del  castagno,  ha  reso possibile la simbiosi  «uomo-albero»;  infatti i castagneti hanno concorso in modo determinante  a  comporre  importanti  capitoli della storia montana, dimostrando  come  il  territorio esercita una fondamentale influenza sulla vita di un popolo.
 Nel  paesaggio  agrario  della provincia di Cuneo, all'inizio del 1800,  al  limitare  dei  terreni  coltivati  si estendevano su vaste superfici  i  castagneti  per  la  massima  parte  ad  alto fusto. Il castagneto  continuava nell'ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le castagne   per   l'alimentazione   umana   e  talvolta  animale,  con l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La stessa  raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come un'operazione  che  creava  nei villaggi montani un profondo senso di socialita'.  In  tale  operazione  erano particolarmente impegnate le donne,   mentre  gli  uomini  si  dedicavano  ai  trasporti  ed  alla battitura.  Il  castagno  costituiva  una delle poche possibilita' di commercializzazione   della   montagna;  nell'autunno,  infatti,  dai villaggi  alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle  castagne.  Nella  provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio,  Ormea,  Ceva,  Mondovi',  San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte,  Dronero,  Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato piu' significativo  era, pero', quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare  nella  fiera  di  San  Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve piu' prestigiose. Cuneo era un mercato gia' molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni e'   diventato   un   mercato   di  importanza  europea;  infatti  la commercializzazione  interna  e  quella  esterna andavano sempre piu' vivacizzandosi,  proprio  grazie ad un costante aumento della domanda di  castagne  di  Cuneo.  La  fama  della I.G.P. non si ferma solo al mercato  europeo,  in  particolar  modo  Francia,  Germania, Austria, Svizzera  ed  Inghilterra,  ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi,  quali  gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto.  Gli  Stati  Uniti  ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo  interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove  il consumo e' costituito dalla popolazione di origine italiana, spagnola  e  portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato interessante,  in modo particolare per l'industria conserviera; cosi' come  l'Inghilterra  dove  il  50%  dell'importazione  di castagne e' italiano.
 A  dimostrazione  della  notorieta'  della  Castagna  di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare  le  qualita'  della  IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata  a  Cuneo  in  cui  i  migliori  tecnici ed operatori del settore  discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato  di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa  di  Pesio  che  veniva  seguita  con  attenzione  persino dai giornali  locali,  i  quali  non  mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti  di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che  ben  presto  venne  trasferita  a  Cuneo,  dove  le celebrazioni venivano  fatte  in  gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali  occupavano  un  posto  di rilievo le mostre delle castagne. La piu' antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430  anni  di  storia  rappresenta  da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.
 Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di  Cuneo  e'  la  regina  indiscussa, costituisce l'espressione piu' evidente della tradizionalita' della presenza del castagno nella zona di  origine.  Accanto  al consumo del prodotto fresco, la castagna e' impiegata in numerosissimi piatti, dai piu' semplici della tradizione contadina  fino  alle  ricette  piu' elaborate. Accanto alle castagne bollite  o  arrostite  o  ai  «mundaj»,  simbolo di festa ed allegria durante  le  veglie,  trovano  posto  i  «marron glace», il rotolo di cioccolato  con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.
 Cio'  dimostra  quanto  profondamente  forte sia il legame tra la Castagna di Cuneo e il territorio di origine.
 
 Art. 7.
 
 Controlli
 
 L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo autorizzato,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/1992 del 14 luglio 1992.
 
 Art. 8.
 
 Etichettatura e confezionamento
 
 La  commercializzazione  della  «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco,  all'atto  dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
 confezioni  a  sacco  in materiale diverso di peso compreso tra 0,10     e     30     kg,     di     cui    le    principali    sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
 cassette  in  legno  o  materiale  plastico di dimensioni 30x50 e 40x60;
 sacchi   di   juta   di   peso   compreso   tra   5  e  100  Kg (5-10-25-30-50-100);
 altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente;
 La  commercializzazione  della  «Castagna  Cuneo»  I.G.P. - Secca all'atto   dell'immissione   al   consumo   puo'   essere  effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
 confezioni  a  sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10     e     30     kg     di     cui     le    principali    sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
 altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
 La  commercializzazione  del  prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
 In   ogni   caso   esso  puo'  essere  commercializzato  solo  se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
 Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la indicazione  geografica  protetta  «Castagna  Cuneo» deve figurare in caratteri  chiari  ed  indelebili,  nettamente  distinguibile da ogni altra   scritta   ed  essere  immediatamente  seguita  dalla  dizione «Indicazione geografica protetta».
 In  specifico,  sulle  confezioni  dovranno  essere  indicate  in caratteri  di  stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo»  o  «Castagna  Cuneo»  -  Secca  immediatamente  seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
 Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
 La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».
 E'   consentito,   in  abbinamento  alla  indicazione  geografica protetta,  l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento  a  nomi  sociali  o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
 La  descrizione,  raffigurazione  e  gli indici colorimetrici del logo,  ovvero  del  simbolo  distintivo  della indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.
 
 LOGOTIPO  E  COLORI AMMESSI PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA
 I.G.P.»CASTAGNA CUNEO»
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 33   <----
 
 Gli  elementi  figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro.
 Il  profilo  sinistro  del  frutto  e'  delineato  dalla  scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo  destro  e'  dato  da  un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa.
 Completa  il  marchio  una foglia di castagno posta alla base del frutto  e  recante  al  suo  interno,  in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare  la scritta I.G.P., realizzata in carattere «Frutiger light». Il  colore assegnato e' il nero (Pantone Process Black) per tutti gli elementi  del  marchio,  tranne  la  foglia, il cui colore e' marrone rossiccio (Pantone 166).
 
 Art. 9.
 
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Castagna  Cuneo»,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.
 |  |  |  |  |