IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 2006 che modifica l'art. 19 dello statuto d'Ateneo; Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 8 agosto 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico; Decreta:
L'art. 19 dello statuto e' cosi' modificato: «Art. 19 (I revisori dei conti). - 1. Il rettore, su designazione del senato accademico, nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio. 3. L'Universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con regolamento generale d'Ateneo.». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2006 Il rettore: Finazzi Agro' |