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| Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 22 settembre 2006 |  | Rinegoziazione   del  medicinale  «Etiltox»  (disulfiram),  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito  nelle  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
 Visto il decreto con il quale la societa' Afom Dipendenze S.r.l. e' stata   autorizzata   all'immissione   in  commercio  del  medicinale «Etildox» nella confezione:
 200  mg  compresse  30 compresse - A.I.C. n. 010681029 (in base 10) 0B5YQ5 (in base 32), classe «A».
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 luglio 2006;
 Vista  la  deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 Il medicinale ETILTOX (disulfiram) e' rinegoziato come segue:
 Confezione:  200  mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 010681029 (in base 10) 0B5YQ5 (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,10 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,12 euro.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 
 RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 22 settembre 2006
 Il direttore generale: Martini
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