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| Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Pagani  Marina,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza della sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a  Como  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 21 agosto  2001  - data da cui decorre l'iscrizione della richiedente all'Ordine  degli  avvocati  per  la circoscrizione giudiziaria della Corte  d'appello  di  Monaco  di  Baviera  -  ai fini dell'iscrizione all'albo  degli  avvocati ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che la richiedente ha superato il primo esame di Stato giuridico  «Erste  Juristische Staatsprufung» in data 3 febbraio 1999 ed   il   secondo   esame  di  Stato  giuridico  «Zweite  Juristische Staatsprufung»  in  data 12 giugno 2001, come attestato dal Ministero della  giustizia  della  Baviera  -  Ufficio  degli  esami  giuridici statale, rispettivamente in data 4 febbraio 1999 e 13 giugno 2001.
 Considerato  che la sig.ra Pagani e' iscritta alla sezione speciale dell'albo  degli  avvocati  di  Bolzano  -  «Avvocati Stabiliti», dal 4 giugno 2004 e documenta attivita' professionale svolta presso studi legali italiani da aprile 2004 a marzo 2006;
 Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nelle note in atti datate 23 maggio 2006, 12 giugno 2006 ed espresso nella seduta del 7 settembre 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia a scelta del candidato tra le materie indicate nell'art. 2 ad esclusione di diritto civile e diritto penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  due  materie  scelte dall'interessato tra quelle di cui all'art. 2 e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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