Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 settembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Pagani Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 21 agosto 2001 - data da cui decorre l'iscrizione della richiedente all'Ordine degli avvocati per la circoscrizione giudiziaria della Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 3 febbraio 1999 ed il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische Staatsprufung» in data 12 giugno 2001, come attestato dal Ministero della giustizia della Baviera - Ufficio degli esami giuridici statale, rispettivamente in data 4 febbraio 1999 e 13 giugno 2001.
Considerato che la sig.ra Pagani e' iscritta alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Bolzano - «Avvocati Stabiliti», dal 4 giugno 2004 e documenta attivita' professionale svolta presso studi legali italiani da aprile 2004 a marzo 2006;
Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle note in atti datate 23 maggio 2006, 12 giugno 2006 ed espresso nella seduta del 7 settembre 2006;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia a scelta del candidato tra le materie indicate nell'art. 2 ad esclusione di diritto civile e diritto penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su due materie scelte dall'interessato tra quelle di cui all'art. 2 e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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