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| Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Stefa  Mikel,  di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Stefa  Mikel,  nato il 21 marzo 1977 a Kavaje  (Albania),  cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat» rilasciato  dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania) in data 4 dicembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' di Bologna «Alma Mater  Studiorum»  in  data 15 luglio 2003 ed e' iscritto alla Camera nazionale  degli avvocati di Tirana (Albania) dal 2004 con licenza n. 2228;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
 Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;
 Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni, titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  il  sig.  Stefa richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 agosto 2003 dalla Questura di Forli' a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Stefa  Mikel,  nato  il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania), cittadino  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Avokat»  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia  scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto    penale,   3)   diritto   amministrativo   (sostanziale   e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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