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| Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Mendez  Raffaella Carmen, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, materia  di  prova  attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Mendez  Raffaella  Carmen, nata il 23 dicembre  1967 a Brescia (Italia), cittadina ita-liana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados  de Malaga» cui e' iscritta dall'11 gennaio 2006 in qualita' di  «Colegiado no Ejerciente», ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano  in  data  22 giugno 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con  delibera  del  «Ministerio  de Educacion y Ciencia» spagnolo del 2 dicembre 2004;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Mendez  ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine forense di Brescia in data 19 novembre 2001;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensantive;
 Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
 Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Mendez  Raffaella  Carmen, nata il 23 dicembre 1967 a Brescia  (Italia),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale  verte  sul caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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