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| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Delega  di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Marco Verzaschi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,   concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzione del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  recante  il  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n.  162,  concernente  «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con   il   quale   il   dott.   Marco  Verzaschi  e'  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio 2006, con il quale sono state  conferite  deleghe  al  Sottosegretario  di Stato alla difesa, dott. Marco Verzaschi;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il  Sottosegretario  di  Stato dott. Marco Verzaschi, oltre alle materie  di  cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, e' delegato:
 alla  trattazione  delle questioni di cooperazione internazionale per  l'area  delle  Americhe,  con  esclusione  di quelle connesse ai programmi nel campo degli armamenti;
 a  curare  le  relazioni  con  le  organizzazioni  sindacali  del personale  civile  e  quelle  con gli organismi di rappresentanza del personale militare, nonche' a rappresentare il Ministero della difesa nei  rapporti  con  il  Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;
 alla  trattazione  delle problematiche derivanti dall'impiego del personale  con  contratto  individuale  addetto ai servizi generali e alle  lavorazioni,  nonche'  di  personale  delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero delle difesa;
 alla trattazione delle problematiche connesse con la salubrita' e sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e il miglioramento della qualita' della  vita  nelle  caserme, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali;
 a curare le questioni residue connesse all'avvenuto trasferimento di  competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile all'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile costituito ai sensi delle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
 alla  trattazione  dei  provvedimenti  concernenti  i circoli, le mense e i centri ricreativi dei dipendenti della Difesa;
 all'approvazione    di    bilanci   delle   Casse   ufficiali   e sottufficiali,   nonche'  all'emanazione  degli  altri  provvedimenti relativi alle stesse;
 per     i     decreti     di     costituzione     agli    effetti amministrativo-contabili di enti, distaccamenti e magazzini, ai sensi degli  articoli  3  e  321 del regolamento per l'amministrazione e le contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e dell'Aeronautica,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
 al  controllo  sull'utilizzo  dei  contributi,  concessi ai sensi della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, da parte degli enti, istituti, associazioni,  fondazioni  e  altri  organismi  di cui alla tabella A allegata alla stessa legge;
 per  i  decreti  di  promozione a titolo onorifico dei cappellani militari  e  degli  ufficiali  in  congedo  della giustizia militare, nonche'  per  le  problematiche  relative  all'impiego dei cappellani militari;
 per   i   provvedimenti  inerenti  alle  attivita'  sportive  del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il C.O.N.I.;
 a  seguire  le iniziative concernenti la promozione dell'immagine delle Forze armate;
 a  sovrintendere  alle  questioni  concernenti i rapporti tra gli enti  del  Ministero  della  difesa  e il territorio, con riferimento all'area centrale del Paese;
 a  intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le   province   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  della  Conferenza Stato-citta'  e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Ogni  iniziativa  di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle  questioni  riguardanti  la  difesa nazionale e la cooperazione internazionale   deve   essere   preventivamente  concordata  con  il Ministro.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Sono  riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
 gli atti normativi;
 gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare,  ivi  compresi  i  programmi  di  dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
 gli  atti  e  i  provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle    Forze    armate    e    la   riorganizzazione   delle   aree tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale  del  Ministero  della difesa;
 le determinazioni di indirizzo politico;
 le  questioni  connesse  con  l'intervento  delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;
 le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;
 gli   atti,   comprese  le  circolari,  contenenti  direttive  di carattere generale;
 gli   atti  che  devono  essere  sottoposti  alle  decisioni  del Consiglio  dei  Ministri  e  dei  comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
 gli  atti  di  nomina  degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria  e  di  controllo  degli  enti  e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
 gli  atti  di  nomina  di  rappresentanti  ministeriali  in enti, societa',  commissioni  e  comitati,  nonche'  degli addetti militari presso  le  ambasciate  e  gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;
 i  conferimenti  di  incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;
 gli  atti  relativi  alla  costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
 le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
 gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
 gli   atti   di   indirizzo  ed  i  provvedimenti  di  competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Ministro: Parisi Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 351
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