| IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
 Visto  l'art.  13,  comma 4,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con apposita  dotazione  finanziaria,  di  Lire  40  miliardi pari a Euro 20.658.275,96  per  l'anno  1999  e  di  lire 60 miliardi pari a Euro 30.987.414,00  a  decorrere  dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;
 Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;
 Visto  l'art.  5  del  citato  decreto  n.  91/2000 che definisce i criteri,  tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo,   tenuto  conto  dell'effettiva  attuazione  delle  iniziative regionali  in  materia  d'inserimento  dei  disabili  e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  nonche'  delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
 Considerato  che  per  la  ripartizione  del  corrente  anno  2006, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2005, e' stata   concordata   tra   Ministero,  regioni  e  province  autonome l'individuazione  di  taluni  criteri  che  traducono  in  indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in  funzione  dei  contenuti  degli  inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;
 Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato:
 l'individuazione  di  un  nuovo criterio di riparto, di carattere correttivo  ed  equitativo,  a valere per il 10% delle risorse totali disponibili,  da  applicarsi  proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni regione o provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entita'   delle   risorse  da  ripartire  secondo  questo  criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo e' individuato nella  proporzionalita'  con  la  popolazione  residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della  propria  vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il  collocamento  mirato)  non  prevede  sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
 l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri  di riparto utilizzati per il 2005, (attribuendo loro un peso pari  rispettivamente  al  75%  e  al 25% della quota pari al 90% del totale);
 di  consentire  esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato  del  lavoro  poco  dinamico,  di  tener  conto - ai fini dei punteggi   segnalabili  -  dei  tirocini  finalizzati  all'assunzione sostenuti   dal  Fondo  relativamente  all'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro;
 di  fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare  delle  risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;
 Considerato,  altresi',  che  il  riparto  tiene parzialmente conto delle  risorse  assegnate  nelle  precedenti annualita' ed ancora non programmate,  come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;
 Tenuto  conto  delle  restanti  somme gia' assegnate alle regioni e province  autonome  con  le  precedenti  ripartizioni  ed  ancora non programmate,  che  rimangono  nella  disponibilita'  delle rispettive tesorerie    con    il    medesimo   vincolo   di   destinazione   e, conseguentemente,   utilizzabili   negli   anni  successivi  per  gli interventi  di  fiscalizzazione  di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;
 Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei  tavoli  tecnici  ed  in  assemblea  plenaria  per  l'esame  e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali, definitivamente approvata nella riunione del 21 giugno 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  Fondo  per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento  e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2006,  pari  a  Euro  30.987.414,00,  e'  ripartito  tra le regioni e province  autonome  secondo  l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 giugno 2006
 Il direttore generale: Battistoni Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 303
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