Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 settembre 2006
Scioglimento del consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, in Casalnuovo Monterotaro, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Considerato che il consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), non ha provveduto al proprio rinnovo, non ottemperando cosi' ad un adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volonta' dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera a), e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge della regione Puglia del 4 novembre 2004, n. 20;
Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), e' sciolto.
 
Art. 2.
La dott.ssa Nicolina Miscia e' nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.
Roma, 22 settembre 2006
Il Ministro: Amato
 
Allegato
Al Ministro dell'interno
Il consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), scaduto il 20 dicembre 2004, non ha provveduto alla presa d'atto delle delibere consiliari di nomina dei nuovi rappresentanti, adottate dai rispettivi comuni aderenti alla comunita', persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.
In particolare, l'art. 12 della legge della regione Puglia n. 20 del 4 novembre 2004, prevede il rinnovo integrale dell'organo rappresentativo alla scadenza naturale per decorrenza del quinquennio di durata; per converso, l'organo rappresentativo della comunita' montana approvava, con delibera del 16 giugno 2005, pur in regime di prorogalio, una nuova disposizione statutaria di carattere transitorio - art. 79 - che escludeva dall'obbligo di nomina dei propri rappresentanti quei comuni che vi avevano gia' provveduto in occasione delle tornate elettorali 2004/2005, per il rinnovo dei rispettivi consigli.
L'organo rappresentativo, inoltre, nella seduta del 25 novembre 2005, in quella irregolare composizione, procedeva ad eleggere il presidente dell'organo esecutivo, riconfermando quello gia' in carica.
Nonostante i ripetuti interventi operati dalla prefettura di Foggia, che segnalava i negativi riflessi dell'attivita' deliberativa dell'ente sul corretto svolgimento delle funzioni, conseguenti all'irregolare composizione degli organi, l'ente comunitario persisteva nella mancata ratifica delle nuove designazioni effettuate dai comuni interessati.
Successivamente, l'organo rappresentativo, in data 31 maggio 2006, deliberava la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri comunitari, in applicazione dell'art. 19 dello statuto che prevede, per i rappresentanti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, l'attivazione del procedimento di decadenza.
Le delibere sopracitate hanno formato oggetto di un ampio contenzioso, che ha visto l'ente comunitario soccombente. Infatti, il TAR Puglia, con sentenza datata 8 giugno 2006, ha annullato l'art. 79 dello statuto dell'ente comunitario, nella parte in cui era escluso l'obbligo di nominare i nuovi rappresentanti per i comuni che vi avevano provveduto in occasione della tornata elettorale 2004/2005 per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali; ha, altresi', annullato la delibera dell'ente del 25 novembre 2005 di nomina del presidente dell'organo esecutivo, il quale versava in una condizione d'illegittima prorogatio dal dicembre 2004.
Lo stesso TAR Puglia, con ordinanze pronunciate in data 20 luglio e 31 agosto 2006, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunitarie che avevano disposto la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri.
A fronte dell'obbligo di deliberare riguardo alla propria legittima composizione in esecuzione della sentenza del TAR Puglia che aveva disposto l'annullamento, in parte qua, dell'art. 79 dello statuto, il consigliere anziano ha convocato per il 26 luglio 2006 l'organo rappresentativo, omettendo la trattazione preliminare e pregiudiziale della presa d'atto delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di alcuni comuni che avevano provveduto all'adempimento. Gli effetti dell'avviso di convocazione sono stati sospesi in virtu' del decreto del presidente TAR Puglia pronunciato in data 25 luglio 2006.
Il prefetto di Foggia, in data 26 luglio 2006, ha diffidato il consigliere anziano ed il presidente a disporre formale convocazione dell'assemblea affinche' si provvedesse alla presa d'atto delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti della comunita', assunte dai consigli comunali interessati; con successivo atto di diffida, datato 21 agosto 2006, la prefettura di Foggia invitava a disporre la convocazione anche dei consiglieri comunitari che erano stati dichiarati decaduti con le delibere la cui efficacia e' stata sospesa con i citati provvedimenti del TAR Puglia.
Le suddette prescrizioni risultano disattese, avendo quel consiglio comunitario omesso di convocare, per la seduta del 22 agosto 2006, i predetti consiglieri aventi diritto, e di prendere atto della nomina dei nuovi rappresentanti, designati dai comuni di appartenenza.
La mancata regolarizzazione della composizione degli organi comunitari, oltre ad incidere negativamente sulle prerogative dei comuni appartenenti, per essere gli stessi non legittimamente rappresentati, si pone in contrasto con la legge regionale n. 20 del 4 novembre 2004 e manifesta la volonta' di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente. Inoltre, il mancato adeguamento alle pronunce del giudice amministrativo, nonostante le diffide all'uopo rivolte dal prefetto, pregiudica ogni garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale.
Gli atti posti in essere dall'ente e le ripetute inadempienze configurano il presupposto delle gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla normativa come causa di scioglimento dell'ente.
Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento della comunita' sopracitata disponendone, ad contempo, con provvedimento n. 776/l0.3/GAB del 25 agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
Considerata la persistente mancanza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.
Roma, 12 settembre 2006

p. Il capo dipartimento per gli
affari interni territoriali
La Rosa
 
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