| 
| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 22 settembre 2006 |  | Scioglimento  del  consiglio  della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali,  in  Casalnuovo Monterotaro, e nomina del commissario straordinario. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Considerato  che  il  consiglio  della  comunita' montana dei Monti Dauni  Settentrionali,  con  sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), non  ha  provveduto  al proprio rinnovo, non ottemperando cosi' ad un adempimento  prescritto  dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;
 Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento  degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire  alla  manifestata  volonta'  dell'ente  a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;
 Visto  l'art.  141,  comma  1,  lettera a),  e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista la legge della regione Puglia del 4 novembre 2004, n. 20;
 Vista   la   relazione  allegata  al  presente  decreto  e  che  ne costituisce parte integrante;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il    consiglio   della   comunita'   montana   dei   Monti   Dauni Settentrionali,  con  sede  in  Casalnuovo  Monterotaro  (Foggia), e' sciolto.
 |  |  |  | Art. 2. La  dott.ssa  Nicolina Miscia e' nominata commissario straordinario per  la  provvisoria  gestione  dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
 Al  predetto  commissario  sono  conferiti  i  poteri  spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.
 Roma, 22 settembre 2006
 Il Ministro: Amato
 |  |  |  | Allegato Al Ministro dell'interno
 Il   consiglio   della   comunita'   montana   dei   Monti  Dauni Settentrionali,  con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), scaduto il  20 dicembre  2004,  non  ha  provveduto  alla  presa d'atto delle delibere  consiliari di nomina dei nuovi rappresentanti, adottate dai rispettivi comuni aderenti alla comunita', persistendo nell'omissione di  un  fondamentale  adempimento  di  carattere  essenziale  per  il funzionamento dell'ente.
 In  particolare, l'art. 12 della legge della regione Puglia n. 20 del   4 novembre  2004,  prevede  il  rinnovo  integrale  dell'organo rappresentativo alla scadenza naturale per decorrenza del quinquennio di  durata;  per  converso,  l'organo rappresentativo della comunita' montana  approvava, con delibera del 16 giugno 2005, pur in regime di prorogalio,   una   nuova   disposizione   statutaria   di  carattere transitorio  -  art.  79  -  che escludeva dall'obbligo di nomina dei propri  rappresentanti  quei comuni che vi avevano gia' provveduto in occasione  delle  tornate  elettorali  2004/2005,  per il rinnovo dei rispettivi consigli.
 L'organo  rappresentativo,  inoltre, nella seduta del 25 novembre 2005,  in  quella  irregolare  composizione, procedeva ad eleggere il presidente   dell'organo  esecutivo,  riconfermando  quello  gia'  in carica.
 Nonostante  i  ripetuti  interventi  operati  dalla prefettura di Foggia, che segnalava i negativi riflessi dell'attivita' deliberativa dell'ente   sul  corretto  svolgimento  delle  funzioni,  conseguenti all'irregolare   composizione   degli   organi,   l'ente  comunitario persisteva nella mancata ratifica delle nuove designazioni effettuate dai comuni interessati.
 Successivamente,  l'organo  rappresentativo,  in  data  31 maggio 2006, deliberava la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri comunitari,  in  applicazione dell'art. 19 dello statuto che prevede, per i rappresentanti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, l'attivazione del procedimento di decadenza.
 Le  delibere  sopracitate  hanno  formato  oggetto  di  un  ampio contenzioso, che ha visto l'ente comunitario soccombente. Infatti, il TAR Puglia, con sentenza datata 8 giugno 2006, ha annullato l'art. 79 dello  statuto  dell'ente comunitario, nella parte in cui era escluso l'obbligo  di  nominare  i  nuovi  rappresentanti per i comuni che vi avevano  provveduto  in  occasione della tornata elettorale 2004/2005 per  il  rinnovo  dei  rispettivi  consigli  comunali;  ha, altresi', annullato  la  delibera  dell'ente del 25 novembre 2005 di nomina del presidente  dell'organo esecutivo, il quale versava in una condizione d'illegittima prorogatio dal dicembre 2004.
 Lo stesso TAR Puglia, con ordinanze pronunciate in data 20 luglio e  31 agosto  2006,  ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia  delle  deliberazioni comunitarie che avevano disposto la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri.
 A   fronte  dell'obbligo  di  deliberare  riguardo  alla  propria legittima  composizione  in  esecuzione della sentenza del TAR Puglia che  aveva  disposto l'annullamento, in parte qua, dell'art. 79 dello statuto,  il  consigliere  anziano ha convocato per il 26 luglio 2006 l'organo  rappresentativo,  omettendo  la  trattazione  preliminare e pregiudiziale  della  presa  d'atto delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti    di    alcuni    comuni   che   avevano   provveduto all'adempimento.  Gli  effetti dell'avviso di convocazione sono stati sospesi  in  virtu' del decreto del presidente TAR Puglia pronunciato in data 25 luglio 2006.
 Il  prefetto  di  Foggia, in data 26 luglio 2006, ha diffidato il consigliere  anziano ed il presidente a disporre formale convocazione dell'assemblea  affinche'  si  provvedesse  alla  presa  d'atto delle deliberazioni  di  nomina dei rappresentanti della comunita', assunte dai  consigli  comunali  interessati; con successivo atto di diffida, datato 21 agosto 2006, la prefettura di Foggia invitava a disporre la convocazione   anche  dei  consiglieri  comunitari  che  erano  stati dichiarati decaduti con le delibere la cui efficacia e' stata sospesa con i citati provvedimenti del TAR Puglia.
 Le   suddette   prescrizioni  risultano  disattese,  avendo  quel consiglio   comunitario  omesso  di  convocare,  per  la  seduta  del 22 agosto  2006, i predetti consiglieri aventi diritto, e di prendere atto  della  nomina dei nuovi rappresentanti, designati dai comuni di appartenenza.
 La  mancata  regolarizzazione  della  composizione  degli  organi comunitari,  oltre  ad  incidere  negativamente sulle prerogative dei comuni   appartenenti,  per  essere  gli  stessi  non  legittimamente rappresentati,  si pone in contrasto con la legge regionale n. 20 del 4 novembre   2004   e  manifesta  la  volonta'  di  disattendere  una prescrizione   normativa  di  valore  cogente.  Inoltre,  il  mancato adeguamento  alle  pronunce del giudice amministrativo, nonostante le diffide all'uopo rivolte dal prefetto, pregiudica ogni garanzia delle regole  fondamentali  che  presiedono  al  corretto  svolgimento  del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale.
 Gli  atti  posti  in  essere dall'ente e le ripetute inadempienze configurano  il  presupposto  delle gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla normativa come causa di scioglimento dell'ente.
 Verificatasi   l'ipotesi  disciplinata  dall'art.  141,  comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, il prefetto  di  Foggia  ha  proposto  lo  scioglimento  della comunita' sopracitata   disponendone,   ad   contempo,   con  provvedimento  n. 776/l0.3/GAB  del  25 agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
 Considerata  la  persistente  mancanza  del suddetto consiglio in ordine  ad  un  tassativo  adempimento  prescritto  dalla  legge,  di carattere  essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che  nella  specie  ricorrano  gli  estremi per far luogo al proposto scioglimento.
 Mi  onoro,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunita' montana dei Monti Dauni Settentrionali, con  sede  in  Casalnuovo  Monterotaro  (Foggia),  ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.
 Roma, 12 settembre 2006
 
 p. Il capo dipartimento per gli
 affari interni territoriali
 La Rosa
 |  |  |  |  |