Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARE 15 settembre 2006, n. 33
Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Alle direzioni regionali dell'Agenzia
delle dogane
Agli Uffici delle Dogane
Alle Direzioni circoscrizionali
dell'Agenzia delle dogane
Agli Uffici tecnici di finanza
e, per conoscenza:
Al Comando generale della Guardia di
finanza - Ufficio operazioni
Agli Uffici di diretta collaborazione
del direttore
Alle Aree centrali
Punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).
L'agevolazione, gia' prevista al punto 10 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della direttiva CE del consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per la cui attuazione e' in corso di adozione il previsto decreto delegato.
Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonche' del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, e' stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisitazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.
Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.
In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attivita', per il riposizionamento ritenuto necessario.
Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.
Sulla base del quadro normativo cosi' delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati per la produzione di forza motrice nei motori installati:
a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
b) su macchine la cui capacita' traslativa e' assicurata da altro motore «ausiliario indipendente», o da traino effettuato con altra macchina;
c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacita' traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attivita' di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.
Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.
Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; e' previsto, per il riscontro della congruita' dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonche' ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.
Vengono altresi' confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruita' dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attivita' di controllo della produzione industriale.
In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attivita':
analisi e classifica del processo produttivo interessato;
esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;
elaborazione del protocollo di prova;
controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di processo;
prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);
controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);
valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la proposta di parametro.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facolta' dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso operatore di segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.
Si forniscono, infine, le seguenti direttive atte a disciplinare uniformemente l'attivita' operativa degli uffici.
1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane apposita, documentata istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del testo unico delle Accise. In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta (denominazione sociale, sede della societa' e ubicazione dello stabilimento, legale rappresentante, partita IVA), deve contenere:
le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo punto 3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
una descrizione sintetica delle modalita' d'utilizzo del motore stesso.
Alla domanda sono allegati:
una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione nello stesso sito di lavoro;
un «certificato di conformita» dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).
2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita autorizzazione che dovra' essere notificata alla parte.
3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il lavoro meccanico, la ditta produrra' il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.
4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato, confrontera' il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio confermera' il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal testo unico delle Accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) puo' essere ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procedera' in contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalita' e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sara' comunicato all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualita' e la quantita' di prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata la facolta' dell'Agenzia delle dogane di effettuare, comunque e in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul corretto impiego dello stesso.
5. Se nel corso dell'attivita' produttiva si verificano diminuzioni o aumenti del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalita' sopra riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.
6. Il consumo riconosciuto decorrera' dalla data di presentazione dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.
7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, nella parte del carico, la data, gli estremi della ditta fornitrice, la qualita' e la quantita', espressa in litri (alla temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92) per il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento semplificato D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della restituzione e, nella parte dello scarico, giornalmente, la lettura del contaore, la lettura dello strumento installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualita' e la quantita' di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro e' chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico nell'anno successivo. Esso puo' anche essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il registro e' tenuto secondo le modalita' di cui all'art. 2219 del codice civile ed e' custodito dal titolare dell'impianto per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico. In caso di difficolta' oggettive a poter rilevare giornalmente i dati, puo' essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese.
8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presentera' il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualita' e la quantita', espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati nell'uso agevolato.
9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore professionale registrato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantita' superiore a quella spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del testo unico delle Accise. Copia del versamento del predetto importo e' allegata al bilancio di cui al punto 3.
10. L'Agenzia delle dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa.
11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del testo unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa garanzia.
12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta, fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalita' del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.
Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalita' stabilite per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.
Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che sono altresi' a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.
Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico Accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.
L'agevolazione, gia' prevista al punto 12 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora regolata dall'art. 14 della direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (direttiva sui prodotti energetici) recepita nell'ordinamento nazionale, come gia' detto, con la legge comunitaria 2004 per la cui attuazione e' in corso di adozione il relativo decreto delegato.
Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia.
Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni cui e' giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.
La ditta interessata puo' chiedere di usufruire del beneficio mediante:
impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta nella prevista misura ridotta;
impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale, dal decreto ministeriale n. 689/1996.
Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego, gia' richiamati nella prima parte della presente Circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise.
Al fine di conseguire la necessaria uniformita' nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare, relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:
a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere:
i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima nonche' la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;
una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kW;
l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato dall'officina elettrica;
le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto; ciascun serbatoio dovra' essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguaglio metrico-capacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera;
b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio. L'officina dovra' essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali. In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica prodotta, le ore di lavoro del gruppo elettrogeno e la quantita' di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature gia' presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di certificato di idoneita', al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate;
c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualita' e la quantita' di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.
La presente circolare e' stata sottoposta al comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle dogane, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.
Le direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua applicazione non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute necessarie, nonche' di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle stesse.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2006
Il direttore dell'Area centrale: Di Roma
 
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