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| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 30 giugno 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate  al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Lazio e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;
 Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di   sanita'  nelle  sedute  del  18 novembre  2003,  6 luglio  2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;
 Visto  che l'art 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente  alle  regioni  o  province autonome di stabilire deroghe ai valori  di  parametro  fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi  dell'art.  11,  comma 1,  lettera b),  entro  i valori massimi ammissibili,  purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la  salute  umana  e  nei  casi  in cui l'approvvigionamento di acque destinate  al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
 Premesso  che  tali  misure  devono  essere  applicate  in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
 Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio particolare;
 Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  regione  Lazio  puo'  stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta  esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, selenio e vanadio entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 mg/l, di 2,5 mg/l, di 20 mg/l e di 160 mg/l.
 2.  I  suddetti  valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006.
 3.  L'eventuale  rinnovo  e' subordinato alla trasmissione da parte della  regione  Lazio  al  Ministero  della  sanita'  ed al Ministero dell'ambiente   e  tutela  del  territorio,  entro  e  non  oltre  il 30 settembre  2006,  di  una  circostanziata  relazione sui risultati conseguiti  nell'intero  triennio  2004-2005 e 2006, durante il quale sono  state concesse le deroghe, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando  e  documentando  altresi'  l'eventuale  necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
 4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 5.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione   dei  predetti  elementi  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 6.   La  regione  deve  provvedere  affinche'  siano  informate  le autorita'  competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi,  affinche'  sia  avvisata  la  popolazione generale interessata  sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato  apporto di fluoro ed affinche' venga predisposto un opuscolo informativo   da   distribuire   nelle  scuole  e  presso  i  servizi materno-infantili.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che  assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile e  comunque  non  superiore a quello gia' concesso, da ultimo, con il decreto  dirigenziale  della  regione  Lazio n. TO649 del 16 dicembre 2005.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  degli  articoli 1  e  2,  e' subordinato all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
 a) i motivi di deroga;
 b)  i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente  ed  il  valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
 c)  l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la  popolazione  interessata  e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
 d)   un   opportuno   programma  di  controllo  che  preveda,  se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
 e)   una  sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria  azione correttiva,  compreso  un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
 f) la durata della deroga.
 3.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Pecoraro Scanio
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