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| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 |  | Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,
 nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
 
 1.  Con  determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente   decreto,   sono   stabiliti   tempi  e  modalita'  per  la presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei  dati  relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati
 come     depositari    autorizzati,    operatori    professionali,
 rappresentanti   fiscali   ed   esercenti   depositi  commerciali,
 concernenti  l'attivita'  svolta  nei  settori degli oli minerali,
 dell'alcole  e  delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e
 bitumi  di  petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
 62  del  testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26
 ottobre 1995, n. 504; b) del  documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei
 prodotti   soggetti   o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre
 imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui
 al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, a norma degli
 articoli 6, 10, 12, 61 e 62; c) delle  dichiarazioni  di  consumo  per  il  gas metano e l'energia
 elettrica  di  cui  agli  articoli  26  e 55 del testo unico delle
 accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
 2.  All'articolo  50-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita'  di  cui  al  comma 1, anteriormente   all'avvio  della  operativita'  quali  depositi  IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti,  apposita  comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma 2, quarto periodo,  della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.".
 3.  In  applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento  (CE)  n.  1383/2003  del  Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio  doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare del diritto  di  proprieta'  intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario  delle  merci  sospettate,  puo'  disporre,  a spese del titolare  del  diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
 5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'ultimo  periodo,  le  parole:  "di  cui all'articolo 52" sono
 sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52"; b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per
 l'accesso  presso  gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
 sono   rilasciate,  per  l'Agenzia  delle  dogane,  dal  Direttore
 regionale.".
 6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente: "10-bis.  Le  disposizioni  del  comma  10  si  applicano  anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori  non  appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.".
 7.  All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  primo  periodo  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
 dei  contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
 in  relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto
 di sfruttamento dell'immagine"; b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del
 Direttore  dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
 le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.".
 8.  Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  le  parole:  "Qualora  siano  state  definitivamente accertate,  in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in giorni  diversi  nel  corso  di un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti:   "Qualora  sia  definitivamente  accertata  la  violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale".
 9.  Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della successiva voltura di autoveicoli,  motoveicoli  e  loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di  copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero  di  telaio  e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima  cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia   delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate  le necessarie integrazioni.
 10.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione    e'   subordinata   alla   presentazione   della certificazione   doganale   attestante   l'assolvimento   dell'IVA  e contenente  l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.
 11.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata  la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
 12.  Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole  da:  "Con  la  convenzione"  a:  "e' definita" sono sostituite  dalle seguenti: "La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche".
 13.   All'articolo   7,  quattordicesimo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta elettronica certificata".
 14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e  riscossione  dei  tributi  erariali sono impegnati ad orientare le attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base imponibile   evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro  non regolare,   del   gioco   illegale   e   delle   frodi  negli  scambi intracomunitari  e  con  Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota  parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un  ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito  fondo  destinato  a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione      economico-finanziaria     nonche'     delle amministrazioni  statali,  la  concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita'   di   trasferta,   nonche'  uno  specifico  programma  di assunzioni  di  personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
 15.   Con   il   regolamento   di   organizzazione   del  Ministero dell'economia  e  delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli   di   Stato.   Al   fine  di  razionalizzare  l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di  analisi  della  spesa  e  delle  entrate nei bilanci pubblici, di valutazione  e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone,    in   particolare,   anche   la   fusione,   soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
 16.   Lo  schema  di  regolamento  e'  trasmesso  alle  Camere  per l'acquisizione  dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le  quali  rendono  il  parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri  di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  puo'  essere comunque emanato.
 17.  Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi   collegiali   la   struttura   interdisciplinare  prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e'  soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma  37,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,  e'  soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita'  della  Scuola  superiore  dell'economia  e delle finanze dall'articolo  4,  comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003,  n.  350,  e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse  finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere  utilizzata  dal Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'affidamento, anche a societa'  specializzate,  di  consulenze,  studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
 18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".
 19.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al comma  18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
 |  |  |  | Art. 2 Misure in materia di riscossione
 
 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" a: "ed" sono soppresse.
 2.  All'articolo  3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo  il  comma  6  e'  inserito  il seguente: "6-bis. L'attivita' di riscossione  a  mezzo  ruolo  delle  entrate indicate dal comma 6, se esercitata  con  esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e' remunerata  con  un  compenso  maggiorato del 25 per cento rispetto a quello  ordinariamente  previsto,  per  la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.".
 3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 17:
 1)  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: "3. L'aggio di cui al
 comma 1 e' a carico del debitore:
 a)  in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma
 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a
 ruolo,  in  caso  di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
 notifica  della  cartella di pagamento; in tale caso, la restante
 parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
 b) integralmente, in caso contrario.";
 2)  dopo  il  comma  3  e'  inserito il seguente: "3-bis. Nel caso
 previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  lettera  a),  del decreto
 legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2
 e' a carico:
 a)   dell'ente  creditore,  se  il  pagamento  avviene  entro  il
 sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
 b) del debitore, in caso contrario.";
 3)  al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
 casi  di  cui  al  comma  6,  lettera  a), sono a carico dell'ente
 creditore  le  spese  vive  di  notifica  della stessa cartella di
 pagamento."; b) nell'articolo  20,  comma  3, le parole: "comma 6" sono sostituite
 dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".
 4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo  periodo,  i  privilegi  e  le  garanzie  di qualsiasi tipo, da chiunque  prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del venditore, nonche'  le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto  di  locazione finanziaria compresi nella cessione conservano   la   loro   validita'   e   il   loro   grado  a  favore dell'acquirente,  senza  bisogno  di alcuna formalita' o annotazione, previa  pubblicazione  di  apposito  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
 5.  All'articolo  3,  comma  22,  lettera  a), del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "e 119" sono soppresse.
 6.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente: "Art.  72-bis  (Contenuti  dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio).  -  1.  Salvo  che  per  i  crediti pensionistici e fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto,  del  codice  di  procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti  del  debitore  verso  terzi  puo'  contenere, in luogo della citazione  di  cui  all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso  codice  di  procedura  civile, l'ordine al terzo di pagare il credito  direttamente  al  concessionario,  fino  a  concorrenza  del credito per cui si procede: a) nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
 pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione
 sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 2.  Nel  caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.".
 7.  All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo  il  comma  25  e'  inserito  il  seguente:  "25-bis. In caso di morosita'  nel  pagamento  di  importi  da  riscuotere mediante ruolo complessivamente  superiori  a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione,  previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di    acquisire    copia    di    tutta   la   documentazione   utile all'individuazione  dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono  titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facolta'  ed  i  poteri  previsti  dagli  articoli 33 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
 8.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: "Art.   48-bis   '(Disposizioni   sui   pagamenti   delle   pubbliche amministrazioni).   -   1.   Le   amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  societa'  a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento derivante dalla  notifica  di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo  pari  almeno  a tale importo e, in caso affermativo, non procedono  al  pagamento  e segnalano la circostanza all'agente della riscossione   competente   per  territorio,  ai  fini  dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.".
 9.  All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il  comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La riscossione volontaria della  tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.".
 10.  All'articolo  17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,  dopo  la  parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
 11.  All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  dopo  le  parole:  "comma  7,"  sono  inserite le seguenti: "complessivamente denominati agenti della riscossione,".
 12.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: "Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).  -  1.  In  sede  di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia  delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a  ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione  all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo  a  disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita' di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del Direttore generale del dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze in data 1° febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. 2.  Ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al  comma  1, l'agente della riscossione  notifica  all'interessato  una proposta di compensazione tra  il  credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione  di  recupero  ed  invitando  il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta  le  somme  di  cui  al  comma  1  e  le  riversa  ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  entro  i  limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro  alla  stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al  comma  2  e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia   delle   entrate   che   non   ha   ottenuto  l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. 5.  All'agente  della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute  per  la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso  forfetario  pari  a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per   la   gestione   degli  adempimenti  attinenti  la  proposta  di compensazione. 6.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate   le   specifiche   tecniche  di  trasmissione  dei  flussi informativi  previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite le modalita'  di  movimentazione  e  di  rendicontazione delle somme che transitano  sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita'  di  richiesta  e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.".
 13.   Nel  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "20-bis  (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere   effettuato  mediante  la  compensazione  volontaria  di  cui all'articolo  28-ter  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo   dall'Agenzia   delle   entrate.   Tuttavia,   l'agente  della riscossione,  una  volta  ricevuta  la segnalazione di cui al comma 1 dello  stesso  articolo  28-ter, formula la proposta di compensazione con  riferimento  a  tutte  le  somme  iscritte  a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione. 2.  Le  altre  Agenzie  fiscali  e  gli  enti  previdenziali  possono stipulare   una   convenzione   con   l'Agenzia   delle  entrate  per disciplinare   la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,  della segnalazione  di  cui  al  citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso  in  cui  il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo  da  uno  dei  predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata  anche  la  suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.".
 14.  Il  comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  L'agente  della riscossione  puo'  essere  rappresentato  dai  dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi: a) alla  dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del
 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile; c) alla  citazione  di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del
 codice di procedura civile.".
 15.  L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  si  interpreta  nel  senso che le disposizioni nello stesso previste  si  applicano  anche  ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
 16.  Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto  all'Agenzia  delle  entrate il rimborso degli oneri sostenuti per   garantire   il   servizio   di  riscossione.  Le  modalita'  di trasmissione  dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi   alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati  con convenzione   stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli  enti interessati.
 |  |  |  | Art. 3 Recupero della base imponibile
 
 1.  All'articolo  36  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo  il  comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni
 del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti
 mediante  contratti  di locazione finanziaria con riferimento alla
 quota capitale del canone."; b) il  comma  8  e'  sostituito dal seguente: "8. Le disposizioni dei
 commi  precedenti  si applicano a decorrere dal periodo di imposta
 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
 per  le  quote  di  ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati
 costruiti,  acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta
 precedenti.".
 2.  All'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  le  parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno  diritto  al  credito  d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto  sarebbe  spettato,  anche  su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario  a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma  2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale  regime  sarebbe  stato  applicabile  al mutuante o al cedente a pronti".
 3.  La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le  parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
 5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'  sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni della lettera a)  del  comma  12  si  applicano  alle perdite relative ai primi tre periodi  d'imposta  formatesi  a  decorrere  dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite  relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
 6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  hanno  effetto  con  riferimento  ai redditi delle societa' partecipate    relativi   a   periodi   di   imposta   che   iniziano successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per  i  redditi  delle  societa'  partecipate  relativi  a periodi di imposta  precedenti  alla  predetta  data  resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  37-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
 7.  Per  l'anno  2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 8.  Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
 "188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri  anagrafici  del  comune  di  Campione  d'Italia prodotti in franchi  svizzeri  nel  territorio dello stesso comune per un importo complessivo  non  superiore  a 200.000 franchi sono computati in euro sulla  base  del  cambio  di  cui  all'articolo  9,  comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
 2.  I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano iscritte nei registri  anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche  aventi  domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti   nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono  iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.".
 9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 10.  Il  comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
 11.  Per  l'anno  2007,  il  tasso  convenzionale  di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
 12.  Il  comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "25.  All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "La disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si rende applicabile   esclusivamente   quando   ricorrano  congiuntamente  le seguenti condizioni: a) che  l'opzione  sia  esercitabile  non prima che siano scaduti tre
 anni dalla sua attribuzione; b) che,  al  momento  in  cui  l'opzione e' esercitabile, la societa'
 risulti quotata in mercati regolamentati; c) che  il  beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
 all'esercizio  dell'opzione  un investimento nei titoli oggetto di
 opzione  non  inferiore alla differenza tra il valore delle azioni
 al   momento   dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
 dipendente.  Qualora  detti  titoli  oggetto di investimento siano
 ceduti  o  dati  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni
 dalla  loro  assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare
 il  reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e'
 assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
 cessione ovvero la costituzione in garanzia.".
 |  |  |  | Art. 4 Disposizioni in materia di agricoltura
 
 1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  32-bis,  comma  3,  dopo  la  parola: "imposta" sono
 inserite  le  seguenti:  "salvo  quanto previsto dall'articolo 34,
 comma 6, primo periodo,"; b) all'articolo 34, comma 6:
 1)  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Ai produttori
 agricoli  che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in
 caso  di  inizio  di  attivita', prevedono di realizzare un volume
 d'affari  non  superiore  a  7000  euro, costituito per almeno due
 terzi  da  cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le
 disposizioni di cui all'articolo 32-bis.";
 2) il secondo periodo e' soppresso;
 3)  nel  terzo  periodo  le  parole:  "superiore a cinque ovvero a
 quindici, ma non a quaranta milioni di lire" sono sostituite dalle
 seguenti: "superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro";
 4)  il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni
 del  precedente  periodo  cessano  di avere applicazione a partire
 dall'anno  solare  successivo a quello in cui e' stato superato il
 limite  di  20.658,28  euro a condizione che non venga superato il
 limite di un terzo delle cessioni di altri beni.".
 2.  Al  fine  di  consentire la semplificazione degli adempimenti a carico   del   cittadino  ed  al  contempo  conseguire  una  maggiore rispondenza   del   contenuto  delle  banche  dati  dell'Agenzia  del territorio  all'attualita'  territoriale,  a decorrere dal 1° gennaio 2007  le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle singole particelle  catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti   dichiarativi   presentati  agli  organismi  pagatori  - riconosciuti   ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  agricoli, previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del  21  aprile  2004  -  esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto  dall'articolo  30 del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la  dichiarazione  di cui al periodo precedente relativamente all'uso del   suolo,   deve  contenere  anche  gli  elementi  per  consentire l'aggiornamento   del   catasto,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai fabbricati   inclusi   nell'azienda  agricola,  e,  conseguentemente, risulta   sostitutiva   per   il  cittadino  della  dichiarazione  di variazione  colturale  da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della  accettazione  della  suddetta  dichiarazione  l'Agenzia per le erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)  predispone  una  proposta  di aggiornamento  della  banca  dati  catastale, attraverso le procedure informatizzate  rilasciate  dall'Agenzia  del territorio ai sensi del decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA  rilascia  ai  soggetti  dichiaranti la ricevuta contenente la proposta  dei  nuovi  redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la  notifica  sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili  interessati  dalle  variazioni  colturali,  i nuovi redditi dovranno   essere   notificati   a   questi  ultimi,  utilizzando  le informazioni  contenute  nelle  suddette  dichiarazioni. Tali redditi producono  effetto  fiscale,  in  deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno  in  cui  viene  presentata la dichiarazione.
 3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca  dati  catastale  avviene  sulla  base dei dati contenuti nelle dichiarazioni  di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno  2006  e  messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA.  L'Agenzia  del  territorio  provvede a notificare i nuovi redditi  ai  titolari  dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle  suddette  dichiarazioni.  I  nuovi  redditi  cosi'  attribuiti producono  effetti  fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1°  gennaio  2006.  In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 4.  Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita  l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2  e  3, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure  di  interscambio  dati  e  cooperazione  applicativa  resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
 5.  L'Agenzia  del  territorio, anche sulla base delle informazioni fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche   (amministrative,   da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che  non  risultano  dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti  reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,   qualora   accertata,   la   data  cui  riferire  la  mancata presentazione  della  dichiarazione  al  catasto,  e'  notificata  ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro   90   giorni   dalla  data  della  notificazione,  gli  uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato,   alla   iscrizione   in   catasto   attraverso  la predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne  i  relativi  esiti.  Le  rendite  catastali dichiarate o attribuite   producono   effetto  fiscale,  in  deroga  alle  vigenti disposizioni,  a  decorrere  dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data  cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,  in  assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica  della  richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  da adottarsi entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione  del presente  comma.  Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
 6.  All'articolo  9,  comma  3,  lettera  a),  del decreto-legge 30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite   le   seguenti:  "sempreche'  tali  soggetti  rivestano  la qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
 7.  I  fabbricati  per  i  quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio   decreto-legge   13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939, n. 1249, e successive modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.
 8.  I  trasferimenti  erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili,  dalle disposizioni del presente articolo, secondo  criteri  e  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 5 Disposizioni in materia di catasto
 
 1.  Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni  di  immobili  destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio  privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
 2. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma  1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita  devono  essere  dichiarate  in catasto da parte dei soggetti intestatari,  entro  nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto.  In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia   del   territorio   provvedono,   con  oneri  a  carico dell'interessato,  agli  adempimenti  previsti  dal  regolamento  del Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  1939,  n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli  articoli  20  e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939,  nella  misura  aggiornata  dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al   decreto   legislativo   7   marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e operative per l'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' gli oneri di cui al comma 2.
 4.  Le  rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi  da  1,  2  e  3  producono  effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 5.  Decorso  inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
 6.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare  alle  rendite  catastali  dei  fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
 7.  I  trasferimenti  erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni del presente articolo, secondo  criteri  e  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 6 Disposizioni in materia di imposte ipotecaria
 e catastale e di registro
 
 1.  Nel  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo  10,  comma  2,  in  fine,  e'  aggiunto il seguente
 periodo: "L'imposta, per ciascun intestatario, e' dovuta in misura
 fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo
 gratuito,  ricorrendo  le condizioni di cui all'articolo 1-quater,
 lettera  a),  della  Tariffa fino a concorrenza del valore di euro
 180.000  ed  in misura proporzionale per il valore eccedente detto
 importo.  Per  le  volture  conseguenti  alla  presentazione delle
 dichiarazioni  di  trasferimento  di  beni  per  causa  di  morte,
 limitatamente  all'abitazione  principale  del  defunto, la misura
 fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui
 all'articolo   1-quinquies,  lettera  a),  della  Tariffa  fino  a
 concorrenza  del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale
 per il valore eccedente detto importo."; b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  all'articolo 1 le parole: "e dei certificati di successione di
 cui all'articolo 5 del testo unico" sono soppresse;
 2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
 "1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o
 di  parenti  in  linea  retta,  di certificati di successione, di
 donazioni  o  di  altri  atti  a titolo gratuito che importano il
 trasferimento  di proprieta' di beni immobili o la costituzione o
 il  trasferimento  di  diritti reali immobiliari, anche per quote
 nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
 1-quater)  Trascrizioni  di  donazioni  o  di altri atti a titolo
 gratuito  che  importano  il  trasferimento di proprieta' di beni
 immobili  o  la  costituzione o il trasferimento di diritti reali
 immobiliari,  anche  per  quote,  nonche' vincoli di destinazione
 sugli stessi:
 se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta,
 in  possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia
 di  acquisto  della  prima  abitazione  dall'articolo 1, comma 1,
 quinto  periodo,  della  tariffa,  parte prima, allegata al testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di
 cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
 131:
 a)  fino  al  valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in
 possesso dei requisiti: 168 euro;
 b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
 in ogni altro caso: 3%.
 1-quinquies)  Trascrizione  dei certificati di successione di cui
 all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di
 proprieta'  di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
 di  diritti  immobiliari,  anche  per  quote,  nonche' vincoli di
 destinazione sugli stessi:
 se  relativa  alla  successione  dell'abitazione  principale  del
 defunto:
 a)  eseguita  in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
 sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
 b)  eseguita  in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
 sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
 se  relativa  alla  successione  di  altri  beni o diritti reali
 immobiliari del defunto: 3%.".
 2.  Ai  trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto  a  titolo  gratuito  o  per  causa di morte non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  69,  commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
 3.  Nel  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  2,  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta la seguente:
 "d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte." ; b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "2-bis)  Competente  a  ricevere le dichiarazioni di trasferimento
 per causa di morte e' l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto
 legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18
 ottobre 2001, n. 383."; c) all'articolo  13, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
 Per  le  dichiarazioni  di  trasferimenti  per  causa  di morte si
 applicano   i   termini  previsti  dall'articolo  31  del  decreto
 legislativo 31 ottobre 1990, n. 346."; d) all'articolo  41, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
 L'imposta  dovuta  per  i  trasferimenti  per  causa  di  morte e'
 liquidata  e  versata  dagli  eredi,  dai  legatari  e dagli altri
 soggetti  obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i
 termini previsti per la presentazione della dichiarazione."; e) all'articolo  43,  comma  1,  dopo  la  lettera  i) e' aggiunta la
 seguente:  "i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa
 di  morte  relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano
 le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47,  48,  51  e  52 con
 esclusione  del  comma  5-bis.  Per  ogni  altro bene o diritto si
 applicano  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  II, capo II, del
 decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  in  materia di
 valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote
 sociali;  nella  determinazione della base imponibile non si tiene
 conto   delle  passivita'  ereditarie  che  non  afferiscono  alle
 aziende,  ne'  dell'avviamento.  Non  sono  soggetti all'imposta i
 titoli  del  debito  pubblico, tra i quali si intendono compresi i
 buoni  ordinari  del tesoro e i certificati di credito del tesoro,
 nonche'  gli  altri  titoli  di  Stato,  garantiti  dallo  Stato o
 equiparati  e  ogni  altro  bene  o  diritto, dichiarati esenti da
 imposta da norme di legge."; f) all'articolo  57, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis.
 Per  le  dichiarazioni  di  trasferimento  per causa di morte sono
 obbligati    al   pagamento   dell'imposta   i   beneficiari   dei
 trasferimenti   per   quanto  a  loro  perviene  a  seguito  della
 successione, nonche' coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a
 presentare la dichiarazione."; g) all'articolo  80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
 Per  i  trasferimenti  per  causa di morte si applicano, in quanto
 compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 31
 ottobre  1990,  n.  346. Restano ferme le agevolazioni previste da
 altre disposizioni di legge.".
 4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al  citato  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari: devoluti  a  favore  di  parenti  fino al quarto grado e di affini in linea  retta,  nonche'  di  affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento; devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento. Se  hanno  per  oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali: devoluti  a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo  dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del  valore  di  donazioni  o  di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo  13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; devoluti  a  favore  di  parenti  fino al quarto grado e di affini in linea  retta  nonche'  di  affini  in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.".
 5.  Alla  legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai seguenti:
 "2.  I  trasferimenti  per  donazione  o  per  altri atti a titolo
 gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la
 rinuncia  pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli
 di  destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e
 dai  parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro
 con le seguenti aliquote:
 a)  se  fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di
 affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino
 al terzo grado: 2 per cento;
 b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
 2-bis.  I  trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
 gratuito  di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
 titoli  e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
 destinazione  sono  soggetti  all'imposta  di  registro  con  le
 seguenti aliquote:
 a)  se  fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta,
 sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
 b)  se  fatti  a  favore  di  parenti fino al quarto grado e di
 affini  in  linea retta, nonche' di affini in linea collaterale
 fino al terzo grado: 6 per cento;
 c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 2-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2-bis, lettera a),
 negli  atti  di  donazione  e  negli altri atti a titolo gratuito,
 nonche'  negli  atti  di cui all'articolo 26 del testo unico delle
 disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per
 oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli
 e  denaro  contante,  devono  essere  indicati  gli  estremi delle
 donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti
 dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o
 di  alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti
 stessi.  Per  l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale
 indicazione  si  applica,  a carico solidalmente del dante causa e
 del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la
 maggiore imposta dovuta."; b) all'articolo 14, comma 1, la parola: "franchigie" e' soppressa.
 6.  Le  disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto per gli atti pubblici formati,  per  gli  atti  a  titolo gratuito fatti e per le scritture private  autenticate a partire da tale data, per le scritture private non  autenticate  presentate  per  la  registrazione,  nonche' per le successioni apertesi dalla data medesima.
 |  |  |  | Art. 7 Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza
 energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale
 
 1.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il  trasporto  promiscuo  immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture immatricolati come "euro 4" o "euro 5", che emettono meno di  140  grammi  di  CO2  al  chilometro, e' concessa l'esenzione dal pagamento  delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo  di  due  annualita'.  La  predetta  esenzione  e' estesa per un'altra  annualita'  per  l'acquisto  di  autoveicoli  che hanno una cilindrata  inferiore  a  1300  cc.  Le  suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a  2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
 2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante  la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e' concesso  un  contributo  di  euro  mille  per  ogni  veicolo  di cui all'articolo  54,  comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 30 aprile   1992,  n.  285,  di  portata  inferiore  a  3,5  tonnellate, immatricolati  come  "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a fronte  della  sostituzione  di  un  veicolo  avente  sin dalla prima immatricolazione  da  parte  del  costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1" .
 3.  Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione  anche  mediante  l'alimentazione  del  motore  con  gas metano,  e'  concesso  un  contributo  pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato  abbia  emissioni  di  CO2  inferiori  a  120  grammi  per chilometro.  Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di   autovetture  di  peso  complessivo  superiore  a  2600  kg,  con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 hanno validita' esclusivamente  per  i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.
 5.  All'articolo  2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse  automobilistiche  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  dopo  le  parole:  "per  gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose" sono aggiunte le  seguenti:  "ad  eccezione  dei  veicoli  per  i  quali  sia stato effettuato  il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per  i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
 6.  Al  fine  di  consentire  agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui  al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al  pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di  acquisto  del  nuovo  autoveicolo,  con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  devono  essere  indicati:  a)  la conformita'  dell'autoveicolo  acquistato ai requisiti prescritti dal comma  1;  b)  la  targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri  autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  la  conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti   dal   comma  1.  L'ente  gestore  del  pubblico  registro automobilistico  acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo   che   fruisce  dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa automobilistica  e  del  veicolo  avviato  alla  demolizione  in  via telematica,  le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse  automobilistiche  ed  al Ministero dei trasporti, Dipartimento per  i  trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
 7.   Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,  le  imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo  del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta   solo   ai  fini  della  compensazione  di  cui  al  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, a decorrere dal momento in cui viene  richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  all'articolo  96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti  dei  veicoli  per  la  cui  produzione  o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
 8.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia  del  libretto  e  della  carta di circolazione e del foglio
 complementare  o  del certificato di proprieta' del veicolo usato;
 in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) copia  della  domanda di cancellazione per demolizione del veicolo
 usato  e  originale  del  certificato di proprieta' rilasciato dal
 pubblico registro automobilistico.
 9.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro automobilistico.  I  veicoli  usati  non  possono  essere  rimessi in circolazione  e  vanno  avviati  o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della   messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero  di materiali e della rottamazione.
 10.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del   pubblico   registro   automobilistico   ed   il   Comitato  per l'interoperabilita'   tasse   automobilistiche,  da  adottarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi  ai  veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi  contenute  e  di  consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
 11.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono effettuate  le  regolazioni  finanziarie  delle  minori entrate nette derivanti  dall'attuazione  delle  norme del presente articolo e sono stabiliti  i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
 12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni,  e'  ridotta  a  euro  227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
 13.  L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I  citato  nel comma 12, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
 14.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1 e 2, del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e' rimborsato, anche mediante   la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e successive modificazioni, a seguito  della  presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale  a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali  effetti  rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
 15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 16.  In  deroga  a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,  comma  5,  lettera  a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni  possono  esentare  dal pagamento della tassa automobilistica regionale  i  veicoli  nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,  appartenenti  alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del  presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2  del  regolamento  del  Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive.
 17.   Le   regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati  prima  della  data  di  entrata in vigore del presente decreto,   conformi   alla   direttiva   1994/12/CE,   e   successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui  viene  installato  un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato  in  data  successiva  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 18.  Le  cinque annualita' di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta  seguente  a  quello  durante  il quali avviene il collaudo dell'installazione  del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale periodo,  ovvero  dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della  tassa  automobilistica  e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
 19.  Alla  Tabella  delle  tasse ipotecarie allegata al testo unico delle  disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  numero  d'ordine  1.2  la  tariffa in euro e' sostituita dalla
 seguente: "55,00"; b) al  numero  d'ordine  4.1  le Note sono sostituite dalle seguenti:
 "L'importo  e'  dovuto  anticipatamente. Il servizio sara' fornito
 progressivamente   su   base   convenzionale   ai   soli  soggetti
 autorizzati   alla  riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'
 raddoppiata  per richieste relative a piu' di una circoscrizione o
 sezione staccata."; c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
 formalita' di un determinato giorno:
 7.1   per   ogni   soggetto:   4,00   -   L'importo   e'   dovuto
 anticipatamente.  Il  servizio  sara' fornito progressivamente su
 base    convenzionale   ai   soli   soggetti   autorizzati   alla
 riutilizzazione commerciale.".
 20.  A  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti dal comma 19 e' istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze un apposito  fondo  per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
 21.  Il  titolo  III  della  tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio  1954,  n.  533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1954,  n.  869,  come  da  ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies  alla  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
 22.  Le  ispezioni  catastali  sono  eseguite  secondo le modalita' stabilite   con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia  del territorio.
 23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,  n.  168,  e  successive  modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 24.  Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  506 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
 25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo  51,  comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento"
 sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; b) nell'articolo 164, comma 1:
 1)  al primo periodo, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono
 sostituite  dalle  seguenti:  "solo  se  rientranti  in  una delle
 fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti
 ivi indicati";
 2)  alla lettera a), numero 2, le parole: "o dati in uso promiscuo
 ai  dipendenti  per  la  maggior parte del periodo d'imposta" sono
 soppresse;
 3)  alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento"
 fino  a quelle "Tale percentuale e' elevata all'ottanta per cento"
 sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella misura dell'ottanta per
 cento";  nella  stessa  lettera, le parole: "nella suddetta misura
 del  50  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
 del 25 per cento";
 4)  dopo  la  lettera  b),  e' aggiunta la seguente: "b-bis) per i
 veicoli  dati  in  uso  promiscuo  ai  dipendenti,  e'  deducibile
 l'importo costituente reddito di lavoro.".
 26.  In  deroga  alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del  comma  25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli  fini  dei  versamenti  in  acconto  delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive relative a detto periodo  ed  a  quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
 27.  Nel  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  nella  nota  (1)  all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole:  "Si  considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del  gas  metano",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nel settore della distribuzione commerciale,".
 |  |  |  | Art. 8 Accelerazione degli incentivi alle imprese
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive, di  cui  alla  legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).
 2. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi  dell'articolo  8  del  citato  decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza  del  decreto  di  disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2  del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello   sviluppo   economico   per   l'eventuale   concessione  delle agevolazioni  sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 3.
 3.  In  conseguenza  degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle  disposizioni di cui al comma 2, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con  vincolo  di  utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  ai  citati  commi  1  e  2 dell'articolo  8  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con   modificazioni,   dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono prioritariamente  utilizzate  dal  Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia'  disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al  comma  4,  possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di  cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con   proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,  le intensita' massime degli aiuti concedibili.
 4.  In  relazione  alla  ritardata  attivazione del Fondo di cui al comma  354  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni  di  spesa  di  cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007  e  2008,  rispettivamente,  in  5,  15 e 50 milioni di euro. Le restanti   risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate  e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente  pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno  2006,  a  135  milioni  per  l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno  2008,  affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 3.
 5.   Al   fine   di  assicurare  l'invarianza  del  limite  di  cui all'articolo  1,  comma  33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza  della  deroga  di  cui  al  comma  1, il Ministero dello sviluppo  economico  riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
 |  |  |  | Art. 9 Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione
 1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite
 dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro"; b) al   secondo  periodo,  le  parole:  "Agenzia  del  Demanio"  sono
 sostituite dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro"; c) l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente: "L'anticipazione e'
 regolata   con   prelevamento   dall'apposito  conto  corrente  di
 tesoreria    non   appena   vi   saranno   affluite   le   risorse
 corrispondenti.".
 |  |  |  | Art. 10 Disposizioni in materia di alienazioni di immobili
 non strumentali di Poste Italiane S.p.a.
 
 1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-quater.   I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  all'esercizio postale,   di  proprieta'  delle  Poste  Italiane  S.p.A.,  ai  sensi dell'articolo   40   della   legge   23  dicembre  1998,  n.  448,  e dell'articolo  5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti  ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle  societa'  da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. 6-quinquies.  Alle  alienazioni  di  cui al comma 6-quater si procede secondo le modalita' previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle  altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  con  l'esonero  della consegna dei documenti relativi  alla  proprieta'  e  di  quelli  attestanti  la regolarita' urbanistica,  edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo  1,  comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' soppresso.".
 |  |  |  | Art. 11 Immobili non strumentali alla gestione
 caratteristica dell'impresa ferroviaria
 
 1.  All'articolo  1,  comma  6-bis,  del decreto-legge 25 settembre 2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  primo  periodo,  le  parole:  "di proprieta' di Ferrovie dello
 Stato   S.p.a.,   o  dalle  societa'  da  essa  controllate"  sono
 sostituite  dalle seguenti: "di proprieta' di Ferrovie dello Stato
 S.p.a. o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
 integralmente controllate"; b) il terzo periodo e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 12 Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore
 autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS
 
 1.  In  occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce   parte  della  convenzione  accessiva  alle  concessioni autostradali,   ovvero   della   prima  revisione  della  convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo,  nonche'  in  occasione  degli  aggiornamenti periodici del piano  finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,  il  Ministro  delle  infrastrutture, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le clausole   convenzionali   in   vigore,  nonche'  quelle  conseguenti all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una convezione  unica,  avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle   derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.  La convenzione  unica,  che  sostituisce  ad ogni effetto la convenzione originaria,   nonche'   tutti   i   relativi  atti  aggiuntivi,  deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico  ovvero  da  quella  in  cui si creano i presupposti per la revisione  della  convenzione;  in  fase  di  prima  applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
 2.  Le  clausole  della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) il  riallineamento,  in sede di revisione periodica, delle tariffe
 al  livello  necessario  e sufficiente per una gestione e sviluppo
 efficienti delle infrastrutture; b) la  determinazione  del  saggio  reale  di adeguamento annuo delle
 tariffe,   per   il   successivo  periodo  convenzionale,  secondo
 metodologie  che  consentano  l'equa  remunerazione  del  capitale
 direttamente  pertinente  alle  infrastrutture,  in  ragione delle
 previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei
 costi,   nonche'   al  tasso  di  incremento  della  produttivita'
 conseguibile dai concessionari; c) la  determinazione  dell'equa remunerazione del capitale investito
 secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale; d) la   destinazione   a   vantaggio  degli  utenti  di  parte  della
 extraprofittabilita'  generata  in  virtu'  dello  svolgimento sui
 sedimi demaniali di attivita' commerciali; e) il  recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali
 extraprofitti  relativi  a impegni di investimento non ottemperati
 nel periodo precedente; f) il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari esclusivamente a
 fronte  della  effettiva  realizzazione, preventivamente accertata
 dal   concedente,   di   quote   predeterminate  degli  interventi
 infrastrutturali previsti nel piano finanziario; g) la   specificazione   del   quadro  informativo  minimo  dei  dati
 economici,  finanziari,  tecnici  e  gestionali  che  le  societa'
 concessionarie  trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad
 ANAS  S.p.a.  per  l'esercizio  dei  suoi  poteri  di  vigilanza e
 controllo  nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta,
 ANAS  S.p.a.  rende  analogamente  disponibili  al  Ministro delle
 infrastrutture  per  l'esercizio  delle sue funzioni di indirizzo,
 controllo  nonche'  vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
 l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di
 ispezione  in  ordine  alle  modalita' di raccolta, elaborazione e
 trasmissione dei dati da parte dei concessionari; h) la    individuazione   nel   progetto   definitivo   del   momento
 successivamente  al  quale  l'eventuale  variazione degli oneri di
 realizzazione   dei  lavori  rientra  nel  rischio  d'impresa  del
 concessionario,  salvo  i  casi  di  forza maggiore o di fatto del
 terzo; i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto
 riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei
 sedimi  destinati  a  scopi  strumentali  o collaterali rispetto a
 quelli della rete autostradale; l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle
 clausole  della  convenzione imputabile al concessionario, anche a
 titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della
 gravita' dell'inadempimento; m) l'introduzione  di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
 principio  di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
 concessione,   nonche'   di   maggiore  efficienza,  efficacia  ed
 economicita'  del relativo procedimento nel rispetto del principio
 di partecipazione e del contraddittorio.
 3.  Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito  dal  comma  2,  sono  sottoposti  all'esame  del CIPE, che s'intende  assolto  positivamente  in  caso  di mancata deliberazione entro  quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
 4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi: a) certificare  il  bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi
 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
 in quanto applicabile; b) mantenere  adeguati  requisiti  di  solidita'  patrimoniale,  come
 individuati   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; c) agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione aggiudicatrice
 negli    affidamenti   di   lavori,   forniture   e   servizi   e,
 conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto
 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara
 delle  procedure  per  le quali non sia esclusa la partecipazione,
 rispetto    alla    concessionaria,   di   societa'   controllate,
 controllanti,   o   controllate   dalla   medesima   controllante,
 escludendo  comunque, in tali casi, dette societa' dalle attivita'
 di progettazione; e) prevedere  nel  proprio  statuto  che l'assunzione della carica di
 amministratore  sia  subordinata al possesso di speciali requisiti
 di   onorabilita',  professionalita'  ed  indipendenza,  ai  sensi
 dell'articolo  2387  del  codice  civile  e dell'articolo 10 della
 direttiva  2003/54/CE,  e  che  nessun operatore del settore delle
 costruzioni,    anche    attraverso   le   societa'   controllate,
 controllanti,  o controllate dalla medesima controllante, ai sensi
 dell'articolo  2359  del  codice civile, possa esercitare i propri
 diritti  di  voto per la nomina degli amministratori per una quota
 eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale. 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi  in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS  e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.".
 5.  L'ANAS  S.p.a.,  nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: a) richiede   informazioni  ed  effettua  controlli,  con  poteri  di
 ispezione,  di  accesso,  di  acquisizione  della documentazione e
 delle  notizie  utili  in ordine al rispetto degli obblighi di cui
 alle  convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della
 legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  e  successive modificazioni,
 nonche' dei propri provvedimenti; b) emana  direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei
 concessionari,  definendo  in  particolare  i  livelli generali di
 qualita'  riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e i livelli
 specifici   di  qualita'  riferiti  alla  singola  prestazione  da
 garantire  all'utente,  sentiti i concessionari e i rappresentanti
 degli utenti e dei consumatori; c) emana  direttive  per  la separazione contabile e amministrativa e
 verifica  i  costi  delle  singole prestazioni per assicurare, tra
 l'altro,  la  loro  corretta  disaggregazione  e  imputazione  per
 funzione  svolta,  provvedendo  quindi  al  confronto tra essi e i
 costi  analoghi  in  altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
 dei dati; d) irroga,   salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
 inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione
 e  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,
 n.   498,   e   successive   modificazioni,   nonche'  dei  propri
 provvedimenti  o  in  caso  di  mancata  ottemperanza da parte dei
 concessionari  alle  richieste di informazioni o a quelle connesse
 all'effettuazione  dei  controlli,  ovvero  nel  caso  in  cui  le
 informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
 amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e
 non  superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e'
 ammesso  quanto  previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
 1981,  n.  689;  in  caso  di  reiterazione delle violazioni ha la
 facolta'  di  proporre  al Ministro competente la sospensione o la
 decadenza della concessione; e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
 riferimento  agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
 al  proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che partecipano agli
 affidamenti  di  lavori, forniture e servizi effettuate da queste,
 la  sussistenza  di  ipotesi  di violazione della legge 10 ottobre
 1990, n. 287.
 6.  Nel  caso  in  cui  il  concessionario,  in occasione del primo aggiornamento  del  piano  finanziario  ovvero  della prima revisione della  convenzione  di  cui al comma 1, dichiari di non voler aderire alla  convenzione  unica  redatta conformemente a quanto previsto dal comma  2,  il  rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a.  assume  conseguentemente  la gestione diretta delle attivita' del  concessionario,  subentrando  in  tutti i suoi rapporti attivi e passivi,   inclusi   quelli   con   il   personale   dipendente   del concessionario che ne faccia domanda.
 7.  Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a  quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui  al  comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade,    nel   rispetto   del   principio   di   partecipazione   e contraddittorio,  dalla  concessione  ed  ANAS  S.p.a. subentra nella gestione  diretta  delle  sue attivita' ai sensi del comma 6, secondo periodo.
 8.  All'articolo  21  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47: a) il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente: "5. Il concessionario
 comunica  al  concedente,  entro  il 30 settembre di ogni anno, le
 variazioni    tariffarie.    Il    concedente,    nei   successivi
 quarantacinque  giorni,  previa  verifica  della correttezza delle
 variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
 proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle
 finanze,  i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta
 giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
 termine  senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a
 diniego  di  approvazione.  Fermo  quanto  stabilito  nel  primo e
 secondo  periodo,  in  presenza  di  un  nuovo piano di interventi
 aggiuntivi,  comportante rilevanti investimenti, il concessionario
 comunica  al  concedente,  entro  il  15 novembre di ogni anno, la
 componente  investimenti  del  parametro X relativo a ciascuno dei
 nuovi  interventi  aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni
 tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
 concedente,  nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica
 della  correttezza  delle  integrazioni  tariffarie,  trasmette la
 comunicazione,   nonche'  una  sua  proposta,  ai  Ministri  delle
 infrastrutture  e  dell'economia  e  delle  finanze,  i  quali, di
 concerto,  approvano  le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
 successivi   al  ricevimento  della  comunicazione;  decorso  tale
 termine  senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a
 diniego di approvazione."; b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 13 Attivita' di dragaggio
 1.  Nella  legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "11-bis.  Nei  siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
 nazionale  ai  sensi  dell'articolo  252 del decreto legislativo 3
 aprile  2006,  n.  152,  il  cui perimetro comprende in tutto o in
 parte  la circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di
 dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attivita' di
 bonifica.   Al   fine  di  evitare  che  tali  operazioni  possano
 pregiudicare   la   futura  bonifica  del  sito,  il  progetto  di
 dragaggio,  da  effettuarsi  in  conformita'  a quanto previsto al
 comma  2,  lettera  c),  del  citato  articolo  252,  deve  essere
 autorizzato,  su istanza del Presidente dell'Autorita' portuale, o
 laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto
 del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere
 favorevole   dei   Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio  e  del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e
 della  salute,  della regione territorialmente competente, sentite
 l'A.N.P.A,   l'A.R.P.A.   della  Regione  interessata,  l'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  l'ICRAM.  All'uopo  il  Ministero delle
 infrastrutture   convoca   apposita  conferenza  dei  servizi,  da
 concludersi   nel  termine  di  sessanta  giorni.  Il  decreto  di
 autorizzazione  produce  gli  effetti  di  cui  ai commi 6 e 7 del
 citato  articolo  252  del  decreto  legislativo  152  del  2006 e
 sostituisce,  quindi,  ove  prevista  per  legge,  la pronuncia di
 valutazione  di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e
 delle opere e attivita' ad esse relative. Il progetto di dragaggio
 e'  predisposto  a  cura  dell'Autorita'  portuale,  o laddove non
 istituita   dall'ente   competente,  e  puo'  prevedere  anche  la
 realizzazione   e/o   l'impiego   di  vasche  di  colmata  per  la
 ricollocazione   del   materiale   di   escavo.   L'idoneita'   di
 quest'ultimo   ad  essere  all'uopo  utilizzato  viene  verificata
 mediante  apposite  analisi  da  effettuarsi sul materiale dragato
 prima  della  sua  ricollocazione.  I  dragaggi di cui al presente
 articolo  saranno  comunque  effettuati  con  modalita' e tecniche
 idonee ad evitare la dispersione di materiale."; b) all'articolo  8,  comma  3,  la  lettera  m)  e'  sostituita dalla
 seguente:
 "m)  assicura  la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al
 mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
 disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
 escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la
 presidenza,  una  conferenza  di  servizi  con  le amministrazioni
 interessate  da  concludersi  nel  termine di sessanta giorni. Nei
 casi   indifferibili   di  necessita'  ed  urgenza  puo'  adottare
 provvedimenti  di  carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto
 dalla lettera a);".
 |  |  |  | Art. 14 Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale
 del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe
 
 1.  All'articolo  1  della  legge  17  dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel  comma  1,  le  parole:  "ad  una  societa'  per azioni al cui
 capitale   sociale   partecipi   direttamente   o   indirettamente
 l'Istituto  per  la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
 cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una societa' per azioni
 al  cui  capitale  sociale  partecipano  ANAS  S.p.a.,  le regioni
 Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato
 e  amministrazioni  ed  enti pubblici. Tale societa' per azioni e'
 altresi'  autorizzata  a  svolgere  all'estero,  quale  impresa di
 diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita'
 di  individuazione,  progettazione,  promozione,  realizzazione  e
 gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse"; b) il secondo comma e' soppresso.
 2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a.  nei  confronti  di  Stretto  di Messina S.p.a., al fine della realizzazione  del  collegamento  stabile viario e ferroviario fra la Sicilia  ed  il  continente,  una  volta trasferita ad altra societa' controllata  dallo  Stato  le  azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute   da   Fintecna   S.p.a.,   sono  attribuite  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ed  iscritte,  previo versamento in entrata,  in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  "Interventi per la realizzazione di opere  infrastrutturali  e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in  Sicilia  e in Calabria", il cui utilizzo e' stabilito con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
 |  |  |  | Art. 15 Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 
 1.  Ai  fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art.  54.  -  1.  Il  Ministero  si  articola  in quattordici uffici dirigenziali  generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale. 2.  L'individuazione  e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.".
 2.  L'articolazione  di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007.  Fino  all'adozione  del  nuovo regolamento   di   organizzazione   restano  comunque  in  vigore  le disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,   n.   173,  in  quanto  compatibili  con  l'articolazione  del Ministero.
 3.  Al  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del Dipartimento per
 i  beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti:
 "dal Segretario generale del Ministero"; b) all'articolo  7,  comma 2, le parole: "del Dipartimento per i beni
 culturali  e  paesaggistici"  sono sostituite dalle seguenti: "del
 Ministero"; c) all'articolo   7,  comma  3,  le  parole:  "sentito  il  capo  del
 Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite
 dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".
 4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".
 5.  All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali  funzioni  e'  istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il  Dipartimento  per  lo sviluppo e la competitivita' del turismo".  In  sede  di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti  di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che e' conseguentemente soppressa.
 6. Le modalita' di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso,   essere   tali   da  garantire  l'invarianza  della  spesa  da assicurarsi  anche  mediante compensazione e conseguente soppressione di  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  e non generale delle amministrazioni interessate.
 |  |  |  | Art. 16 Personale dirigenziale nel Ministero
 per i beni e le attivita' culturali
 
 1.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze di funzionamento del sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al  personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo  1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e' autorizzato ad avviare   appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  un contingente  di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente di seconda  fascia  tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per  cento  di  tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato,  per  titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni  dirigenziali,  presso strutture del Ministero medesimo, per almeno  due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  l'anno  2006  e  di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 |  |  |  | Art. 17 ARCUS S.p.a.
 
 1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 2.  La  localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonche' il controllo  e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale.
 |  |  |  | Art. 18 Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari
 
 1.  All'articolo  1  della  legge  11  novembre  2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  5,  nel  primo  periodo,  le  parole:  "tre  anni" sono
 sostituite  dalle  seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la
 parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010"; b) il comma 6 e' abrogato.
 2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di  pubblico  interesse  presso  il  Teatro  Petruzzelli  di  Bari, a decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto, il comune di Bari  acquista  la proprieta' dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
 3.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo   spettante   ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente normativa  in  materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate  dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del  Teatro  Petruzzelli  di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.
 4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo   di   otto  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per  il completamento  dei  lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
 |  |  |  | Art. 19 Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
 
 1.  All'articolo  9  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: "12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio  direttivo  e  ai  componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso  annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle  riunioni  del  consiglio  direttivo  e  della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il Ministro dell'economia   e   delle  finanze,  secondo  quanto  disposto  dalla direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e  con  la  procedura  indicata  nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.".
 2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1951,  n.  535,  nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' soppresso; b) al  secondo  periodo  le  parole:  "Peraltro,  a  coloro che" sono
 sostituite  dalle  seguenti: "Ai componenti degli organi di cui al
 primo comma che".
 |  |  |  | Art. 20 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
 
 1.   Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione  dei  controlli ambientali  e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso il rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni operanti  a  livello  nazionale  e  quelle regionali e delle province autonome,  l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente  e  per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8,  9,  38  e  39  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue: a) l'APAT  e'  persona  giuridica  di diritto pubblico ed ordinamento
 autonomo,  dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
 organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile; b) sono organi dell'Agenzia
 -  il  presidente,  con  funzioni  di rappresentanza dell'Agenzia,
 nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata
 esperienza  e  professionalita',  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio e del mare;
 -  il  consiglio  di  amministrazione,  composto da quattro membri
 oltre    al    presidente,    aventi   comprovata   esperienza   e
 professionalita',  nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
 e  della  tutela  del  territorio  e del mare, per due di essi, su
 proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
 Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica cinque anni e
 nomina,  su  proposta  del  presidente, il direttore generale. Gli
 emolumenti   del   presidente   e  dei  membri  del  consiglio  di
 amministrazione    sono   fissati   con   decreto   del   Ministro
 dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, di
 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 -  il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  costituito  ai  sensi
 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) il  direttore  generale  dirige  la  struttura  dell'Agenzia ed e'
 responsabile  dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di
 amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza ed
 esperienza  professionale e resta in carica sino alla scadenza del
 mandato   del  consiglio;  i  suoi  emolumenti  sono  fissati  dal
 consiglio di amministrazione; d) entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto,  con  il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto
 dell'APAT,  che  tiene  conto  delle modifiche organizzative sopra
 stabilite.   Fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  di  detto
 regolamento  valgono  le  norme  statutarie  di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto
 compatibili con le presenti disposizioni; e) gli  oneri  derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui
 alle  lettere  a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza
 oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 21 Modifiche ed integrazioni del
 decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
 
 1.  All'articolo  3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  La  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attivita' di
 vigilanza,  costituita  ai  sensi  delle  successive disposizioni,
 opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee
 e priorita' dell'attivita' di vigilanza."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
 presentati  entro  il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui
 al   comma   2,   anche   al  fine  di  monitorare  la  congruita'
 dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata,  propone  indirizzi  ed
 obiettivi  strategici  e  priorita'  degli  interventi ispettivi e
 segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
 gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare
 la   maggiore  efficacia  dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli
 adempimenti  di  cui  sopra,  la Commissione si avvale anche delle
 informazioni  raccolte  ed elaborate dal Casellario centrale delle
 posizioni  previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1
 della legge 23 agosto 2004, n. 243."; c) al  comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di
 finanza",  sono  inserite  le  seguenti:  "dal Comandante generale
 dell'arma  dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri
 tutela del lavoro;"; d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite
 le  seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali
 del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale," ed il
 secondo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Alle sedute della
 Commissione  centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
 puo',   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
 problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo
 della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.".
 2.  All'articolo  4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di
 finanza;"  sono  inserite  le  seguenti: "dal comandante regionale
 dell'Arma dei carabinieri;"; b) al  comma  4, sono soppresse le seguenti parole: "ed il comandante
 regionale dell'Arma dei carabinieri".
 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza,"
 sono  inserite  le  seguenti: "il comandante provinciale dell'Arma
 dei carabinieri,"; b) il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del
 CLES  puo',  su  questioni  di  carattere  generale attinenti alla
 problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.".
 4.  L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente: "Art.  9.  - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti  territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa  o  su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali  e  dei  datori  di lavoro maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  e  i consigli nazionali degli ordini professionali, possono  inoltrare  alla  Direzione  generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative  di  competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.  La  Direzione  generale  fornisce  i  relativi  chiarimenti d'intesa  con  le  competenti  Direzioni  generali  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. 2.  L'adeguamento  alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di  cui  al  comma  1  esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.".
 |  |  |  | Art. 22 Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL
 
 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23  febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro   e  della  previdenza  sociale"  fino  a:  "dell'INAIL"  sono sostituite   dalle   seguenti:   "su   delibera   del   consiglio  di amministrazione  dell'INAIL,  con  decreto  del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  previa  conferenza  dei  servizi  con il Ministero  dell'economia  e  delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".
 |  |  |  | Art. 23 Contributi previdenziali per il settore agricolo
 
 1.  Per  le  aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del   decreto-legge   1°   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro  rate  mensili  anticipate all'interesse di differimento e di dilazione  pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 %.
 |  |  |  | Art. 24 Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi
 
 1.  Con  regolamenti  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione  delle  disposizioni normative relative ai contributi ed   alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e periodici,  radiofoniche  e televisive, introducendo nella disciplina vigente  le  norme  necessarie  per  il  conseguimento  dei  seguenti obiettivi: a) razionalizzazione  e  riordino dei contributi e delle provvidenze,
 anche   tenuto   conto   dell'articolo   20,  commi  1  e  2,  del
 decreto-legge   4   luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
 modificazione,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
 con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; b) rideterminazione  e  snellimento  delle  procedure, dei criteri di
 calcolo  dei  contributi  spettanti, dei costi ammissibili ai fini
 del  calcolo  dei  contributi,  dei  tempi  e  delle  modalita' di
 istruttoria,  concessione  ed erogazione, nonche' dei controlli da
 effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento
 per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato; c) particolare  attenzione  al perseguimento, da parte delle imprese,
 di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione,
 utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
 effettiva  diffusione  del prodotto editoriale sul territorio, con
 particolare riguardo a:
 1. occupazione dei giornalisti;
 2. tutela del prodotto editoriale primario;
 3.  livelli  ottimali  di  costi  di  produzione  e  di diffusione
 riferiti al mercato editoriale; d) coordinamento   formale  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,
 apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza
 logica e sistematica.
 |  |  |  | Art. 25 Regime di pubblicita' dei contributi statali
 
 1.  Tra  le  indicazioni  obbligatorie  previste  dall'articolo  2, secondo  comma,  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione  che  la testata fruisce dei contributi statali diretti di   cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra  tale fattispecie.
 |  |  |  | Art. 26 Erogazione delle provvidenze per l'editoria
 
 1.  I  contributi  di  cui  agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23,  comma  3,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti  nel  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando  in  caso  di  insufficienza  di  risorse  il criterio del riparto  percentuale  dei  contributi. Resta ferma la possibilita' di erogare   le  differenze  in  presenza  di  eventuali  nuove  risorse finanziarie  anche  attraverso  formule  rateizzate,  determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  sono  corrisposti  esclusivamente alle imprese radiofoniche che,  oltre  che  attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino  essere  organi  di partiti politici che abbiano il proprio gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere o due rappresentanti nel Parlamento  europeo,  eletti  nelle  liste di movimento, nonche' alle imprese   radiofoniche   private  che  abbiano  svolto  attivita'  di informazione  di  interesse  generale  ai  sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  230.  Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari  di  cui  all'articolo  7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,  n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto  ai  contributi  di  cui  all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in  via transitoria con le medesime  procedure  i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
 |  |  |  | Art. 27 Diffusione di messaggi istituzionali e di utilita' sociale
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno  2000,  n.  150,  gli  organi  di  informazione  che  ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  diffondere  gratuitamente messaggi istituzionali, di utilita' sociale o di pubblico interesse, in misura massima  da  determinare  con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
 |  |  |  | Art. 28 Rimborsi per abbonamenti
 
 1.  All'articolo  11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le  parole:  "a  decorrere dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007" e alla lettera b) le parole:  "al  rimborso  dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
 2.  All'articolo  8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  1991" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007" e alla lettera b) le parole:  "al  rimborso  dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
 3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione  sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono  richiedere  le  riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11,  comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo  abbonamento  sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di  telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del  segmento  di  contribuzione,  fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
 |  |  |  | Art. 29 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250
 
 1.  A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al  comma  8,  lettera  a),  le  parole:  "della  media  dei costi
 risultanti  dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite
 dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"; b) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse; c) al  comma  10,  lettera  a),  le  parole:  "della  media dei costi
 risultanti  dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite
 dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".
 2.  All'articolo  3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,  nel  comma  2,  lettera  c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse.
 3.  All'articolo  3,  comma  3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  le  parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino a 30 mila copie di tiratura media".
 4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia  stato  disposto,  in  dipendenza  dell'applicazione  di  diverse modalita'  di  calcolo,  il  recupero di contributi relativi all'anno 2003,  non  si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
 |  |  |  | Art. 30 Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
 
 1.  Il  termine  di  decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
 2.  All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le  parole:  "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle  seguenti:  "degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo".
 3.  Il  comma  458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  interpreta  nel  senso  che  la composizione prevista dalla citata   disposizione   per   l'accesso   alle   provvidenze  di  cui all'articolo  3,  commi  2  e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi  all'anno  2006,  qualora  realizzata nel corso del medesimo anno.
 |  |  |  | Art. 31 Convenzioni aggiuntive
 
 1.  Le  convenzioni  aggiuntive  di cui agli articoli 19 e 20 della legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.
 |  |  |  | Art. 32 Riproduzione di articoli di riviste o giornali
 
 1.  All'articolo  65  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.   I   soggetti   che  realizzano,  con  qualsiasi  mezzo,  la riproduzione  totale  o  parziale  di articoli di riviste o giornali, devono  corrispondere  un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti  articoli  sono  tratti.  La  misura  di  tale compenso e le modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti  di  cui  al  periodo  precedente  e  le  associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
 |  |  |  | Art. 33 Modalita' di rimborso alla societa' Poste Italiane
 
 1.  Le  somme  ancora  dovute alla societa' Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono  rimborsate,  previa  determinazione effettuata dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
 |  |  |  | Art. 34 Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche
 
 1.  All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono
 sostituite dalle seguenti "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00"
 e  le  parole:  "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti:
 "di euro 50.000,00"; b) al  comma  5,  le  parole:  "al  doppio dei" sono sostituite dalle
 seguenti: "a venti volte i"; c) al  comma  8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono
 sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00"; d) al  comma  9,  dopo  le  parole:  "articolo  32," sono inserite le
 seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
 piu'   di   due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste
 dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero commina una sanzione
 amministrativa  pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;".
 Le  parole:  "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite
 dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00"; e) al  comma  11,  le  parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00"
 sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  120.000,00  ad euro
 2.500.000,00"; f) al  comma  13,  le  parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
 sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad euro
 2.500.000,00"; g) al  comma  14,  le  parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
 sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad euro
 2.500.000,00"; h) al  comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono
 sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00"; i) dopo  il  comma 17 e' inserito il seguente: "17-bis. Alle sanzioni
 amministrative  irrogabili  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle
 comunicazioni  non  si  applicano le disposizioni sul pagamento in
 misura  ridotta  di  cui  all'articolo  16 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, e successive modificazioni.".
 |  |  |  | Art. 35 Organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca
 
 1.  All'articolo  1,  comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Il Ministero si articola  in  un  Segretariato  generale  ed in sei uffici di livello dirigenziale  generale,  nonche'  un  incarico  dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.";  nel  comma  8-bis del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: ", il Ministero dell'universita' e della ricerca".
 |  |  |  | Art. 36 Valutazione del sistema universitario e della ricerca
 
 1.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di valutazione della qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di  incentivazione  delle  attivita'  di ricerca e di innovazione, e' costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione   esterna   della   qualita'   delle  attivita'  delle
 universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari
 di  finanziamenti  pubblici,  sulla  base  di un programma annuale
 approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca; b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle   attivita'  di
 valutazione  demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna degli
 atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali
 di  finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e
 di innovazione.
 2.   I   risultati  delle  attivita'  di  valutazione  dell'Agenzia costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l'allocazione  dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
 3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la  struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di
 imparzialita',  professionalita',  trasparenza e pubblicita' degli
 atti,  e  di  autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
 anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla contabilita' generale
 dello Stato; b) la  nomina  e  la  durata  in  carica  dei  componenti dell'organo
 direttivo,  scelti  anche  tra qualificati esperti stranieri, e le
 relative indennita'.
 4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui   al   comma   3,  contestualmente  alla  effettiva  operativita' dell'Agenzia,   sono  soppressi  il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione  della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo  5 del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la   valutazione   del   sistema   universitario  (CNVSU),  istituito dall'articolo  2  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
 5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite  di  spesa  di  cinque  milioni  di  euro  annui,  si provvede utilizzando  le  risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso   CNSVU,   nonche',   per   la  quota  rimanente,  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  |  |  | Art. 37 Disposizioni in materia di ordinamento universitario
 
 1.  Il  comma  2-ter  dell'articolo  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente: "2-ter.  Le  disposizioni  di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro  che  conseguono  la  laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione  del  regolamento  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro  della  giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole  di  cui  al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno.".
 2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere riconosciuto". Le universita' disciplinano nel proprio   regolamento   didattico   le   conoscenze   e  le  abilita' professionali,  certificate  ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative  di  livello  post-secondario  da riconoscere quali crediti formativi.  In  ogni  caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.
 3. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  si  provvede  con regolamento del Ministro dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi  restando  i  principi  e  i  criteri  enunciati nella medesima disposizione  e  prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione del sistema universitario  (CNVSU)  sull'attivita'  svolta,  anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento,  non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
 |  |  |  | Art. 38 Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici
 
 1.   Ai   fini   del   contenimento   della  spesa  pubblica  e  di razionalizzazione   dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli  enti pubblici  sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel   rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale  sulla concorrenza,  per  l'individuazione  di  societa' alle quali affidare servizi  di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento  di  riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
 2.  Il  corrispettivo  delle  societa' assegnatarie del servizio e' dato  esclusivamente  dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
 |  |  |  | Art. 39 Disposizioni in materia di tutela dell'euro
 
 1.  Nell'ambito  delle  autorita'  nazionali  competenti,  ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001  del  Consiglio,  del  28  giugno  2001, l'Ufficio centrale antifrode  dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze  raccoglie  i  dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni,  in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
 2.   I  soggetti  obbligati  al  ritiro  dalla  circolazione  delle banconote  e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione  dell'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge di cui al comma  1,  trasmettono  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio   centrale   antifrode   dei  mezzi  di  pagamento,  per  via telematica,    i    dati   tecnici   e   le   informazioni   inerenti all'identificazione  dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  dalla  Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 3.  Nelle  more  dell'adozione  delle  misure  di cui al comma 3, i soggetti   obbligati   al  ritiro  delle  banconote  e  delle  monete metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  provvedono  all'inoltro all'Ufficio  centrale  antifrode  dei  mezzi  di pagamento dei dati e delle  informazioni  -  secondo  le  modalita'  di  cui  alle vigenti disposizioni.
 4.   Per   tener   conto   delle  ulteriori  esigenze  poste  dalla applicazione  dell'articolo  8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito   alle   spese   per   la  realizzazione,  la  gestione  e  il potenziamento  di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle  falsificazioni  sui  mezzi  di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione  del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000   per   l'esercizio   finanziario   2007,  euro  614.000  per l'esercizio   finanziario   2008,   euro   618.000   per  l'esercizio finanziario 2009.
 |  |  |  | Art. 40 Disposizioni concernenti la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri ed il CIPE
 
 1.  Il  comma  4  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "4.  Per  lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di   risultati  determinati  o  per  la  realizzazione  di  specifici programmi,  il  Presidente  istituisce, con proprio decreto, apposite strutture  di  missione,  la  cui  durata  temporanea,  comunque  non superiore  a  quella  del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto  istitutivo.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita'  delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale  per  la bioetica  e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano  presso  la Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne disciplina le strutture di supporto.
 4-bis.  Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti  o  uffici  a  questi  equiparabili,  il Presidente puo' istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento interdipartimentale,   il  cui  responsabile  e'  nominato  ai  sensi dell'articolo  18,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione  del  presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
 2.  Al  fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento  degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri si provvede, a valere sulle disponibilita'  per  l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo,  di una struttura  interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica,  economico-finanziaria  e  amministrativa,  di non piu' di dieci   componenti,   per   curare   la  transizione  fino  al  pieno funzionamento  dell'assetto  istituzionale  conseguente  ai  predetti provvedimenti  normativi.  L'attivita'  della  struttura,  in  quanto aggiuntiva  alle  normali  funzioni  svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
 3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione".
 |  |  |  | Art. 41 Incarichi dirigenziali
 
 1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui  al  comma  3",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente   al   personale  non  appartenente  ai  ruoli  di  cui all'articolo 23, e al comma 6,".
 2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30  marzo  2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
 3.  In  sede  di  prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato ed integrato  dai  commi  1  e  2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima  del  17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
 4.  Il  comma  309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  soppresso.  In  via  transitoria,  le  nomine  degli organi dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e  successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 42 Razionalizzazione del settore della formazione
 del personale della pubblica amministrazione
 
 1.  L'Osservatorio  sui  bisogni di formazione e qualificazione del personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  di cui all'articolo 1, comma  2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e  successive  modificazioni,  e' soppresso. Con delibera adottata ai sensi  dell'articolo  5,  comma 1, del decreto legislativo n. 287 del 1999,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione  individua, nell'ambito delle strutture organizzative della  stessa,  il  servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti  all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.
 2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 e' soppressa. Nei  confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate  le  procedure  di  cui  agli  articoli  33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il  presidente  del  Formez  -  Centro  di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  285,  contenente misure di riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori  al  dieci  per  cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma   2,   del  decreto  legislativo  n.  285  del  1999.  Ai  fini dell'applicazione  del  presente comma i termini di trenta e sessanta giorni  stabiliti  nel  citato  articolo  3,  comma  2, sono entrambi ridotti   a  quindici  giorni.  Il  Ministro  per  le  riforme  e  le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione comunica immediatamente l'approvazione  del  piano al Ministro dell'economia e delle finanze, ai  fini  delle  conseguenti  variazioni da apportare alla tabella C) allegata alla legge finanziaria.
 |  |  |  | Art. 43 Qualita' e valutazione dell'azione amministrativa
 e dei servizi pubblici
 
 1.  In  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  1999,  n.  286,  il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi  resi dalla pubblica amministrazione  e  dai  gestori  di  servizi pubblici. Il piano reca anche  linee  guida  per  l'adozione,  da parte delle amministrazioni interessate  da  processi  di  riorganizzazione  delle  strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
 |  |  |  | Art. 44 Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
 e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada
 
 1.  Al  comma  2  dell'articolo  126-bis del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
 "La  comunicazione  deve essere effettuata a carico del conducente
 quale   responsabile   della   violazione;  nel  caso  di  mancata
 identificazione  di  questi,  il  proprietario del veicolo, ovvero
 altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire
 all'organo  di  polizia  che  procede, entro sessanta giorni dalla
 data  di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
 della   patente   del   conducente   al   momento  della  commessa
 violazione."; b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
 "Il  proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
 sensi  dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
 omette,  senza  giustificato  e documentato motivo, di fornirli e'
 soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
 da euro 250 a euro 1.000.".
 2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la  data  di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida   del   proprietario   del   veicolo,  qualora  non  sia  stato identificato   il   conducente   responsabile  della  violazione,  e' riattribuito  d'ufficio  dall'organo  di  polizia alle cui dipendenze opera   l'agente   accertatore,  che  ne  da'  comunicazione  in  via telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la  pianificazione  generale  dei  trasporti. Fatti salvi gli effetti degli   esami  di  revisione  gia'  sostenuti,  perdono  efficacia  i provvedimenti  di  cui  al  comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito  di  perdita  totale  del  punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
 3.  All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche: a) al  comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono
 inserite le seguenti: ", quando previsto,"; b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
 "14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
 amministrativa  accessoria della confisca del ciclomotore, secondo
 le  norme  di  cui  al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
 previsti  dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore,
 fatta  salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
 polizia  stradale  che  ha  accertato  la  violazione  di chiedere
 tempestivamente  che  sia  assegnato  il  ciclomotore  confiscato,
 previo   ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,  per  lo
 svolgimento  dei  compiti  istituzionali e fatto salvo l'eventuale
 risarcimento  del  danno in caso di accertata illegittimita' della
 confisca  e  distruzione.  Alla  violazione  prevista  dal comma 6
 consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria  del  fermo
 amministrativo  del  veicolo per un periodo di sessanta giorni; in
 caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
 fermo  amministrativo  del veicolo e' disposto per novanta giorni.
 Alla  violazione  prevista  dai  commi  8 e 9 consegue la sanzione
 accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
 un  mese  o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio,
 la  sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
 secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
 4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  1  e  2,  alla  sanzione pecuniaria  amministrativa,  consegue  il  fermo  amministrativo  del veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I, sezione II del titolo  VI;  quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo  sia  stata  commessa,  per  almeno  due  volte,  una delle violazioni  previste  dai  commi  1  e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.".
 |  |  |  | Art. 45 Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe
 
 1.   Il   Registro   italiano   dighe  (RID),  istituito  ai  sensi dell'articolo  91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
 2.  I  compiti  e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe,   ai   sensi   del   citato  articolo  91,  comma  1,  nonche' dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003,  n.  136,  sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,  adottato  ai  sensi dell'articolo  1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino  all'adozione  del  citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
 3.  Le  spese  occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla contribuzione   a   carico   degli   utenti  dei  servizi,  ai  sensi dell'articolo  12,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello  stato  di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima  unita'  previsionale  di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle  infrastrutture  per  le attivita' del Registro italiano dighe.
 4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i   parametri  per  la  quantificazione  degli  oneri  connessi  alle attivita'  gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle  di  cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 5. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico  gia'  facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe, fino al perfezionamento  del  processo  di riorganizzazione disposto ai sensi del  presente  articolo, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento   dei   compiti  indifferibili  ed  urgenti  assegnati all'ente  e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui   al   decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
 6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
 7.  La  Consulta  degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere  i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a  carico  dei  bilanci  pubblici.  Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma  2  del  presente  articolo.  A  tale  fine,  resta  fermo,  in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
 |  |  |  | Art. 46 Proroga del termine in materia di soppressione di organismi
 
 1.  All'articolo  29,  comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  le  parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
 |  |  |  | Art. 47 Copertura finanziaria
 
 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi  1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni  27,05  per  l'anno  2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni  402,3  per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni  241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 48. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa-Schioppa,  Ministro dell'economia
 e delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | Allegato (previsto dall'art. 7, comma 21)
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
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