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| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Beqiraj Evis, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  recante  norme  di  attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Beqiraj Evis, nata a Valona (Albania) il  24 giugno 1976, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  39  in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo  n.  115/1992,  il riconoscimento del titolo di «Avokat», conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laura in giurisprudenza», conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di  Bologna  in  data  10 ottobre  2002  e  che detto titolo e' stato riconosciuto  equipollente in Albania ed inoltre e' in possesso di un master  in  «Diritto  ed  economia  dei  trasporti e della logistica» presso la medesima universita' nell'anno accademico 2002-2003;
 Considerato   che   la   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo professionale  albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania dal 4 dicembre 2004;
 Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 7 settembre 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del Consiglio nazionale forense, nelle conferenze dei servizi di cui sopra;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano rinnovato in data 28 luglio 2006, con scadenza il 24 settembre 2006 per turismo;
 Visto  l'art.  3,  comma  4  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni  che  prevede  la  definizione annuale delle quote  massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di turismo;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Beqiraj  Evis,  nata  a Valona (Albania) il 24 giugno 1976,  cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati  e  l'esercizio  della professione in Italia, fatta salva la perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  civile,  2)  diritto  penale,  3) diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense;
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  scritta  verte  nello  svolgimento di elaborati su una materia a scelta della candidata, tra le seguenti materie: 1) diritto civile,  2)  diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale)  4)  diritto  processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 La  prova  orale  verte  nella  discussione  di  brevi  questioni pratiche  su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto  civile,  2)  diritto  penale,  3) diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)  diritto  internazionale  privato  e  su  deontologia  e ordinamento forense.
 b) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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