Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 settembre 2006 |
Riconoscimento, al sig. Fritz Hans-Joachim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre 1972 a Castrop-Rauxel (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 15 febbraio 2006 - data da cui decorre l'iscrizione del richiedente all'ordine degli avvocati del distretto della Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il sig. Fritz ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 9 novembre 1998 - come attestato dal Ministero di grazia e giustizia e degli affari comunitari dell'Assia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 20 novembre 1998 - ed il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische Staatsprufung» in data 20 febbraio 2002 - come attestato dal Ministero di grazia e giustizia del Land Renania Settentrionale e Vestfalia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 21 febbraio 2002; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore magistrale in giurisprudenza» presso l'«Universita' di Milano» in data 30 novembre 2005; Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 12 comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata; Decreta:
Art. 1. Al sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre 1972 a Castrop-Rauxel (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 18 settembre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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