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| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Fritz  Hans-Joachim,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre 1972  a  Castrop-Rauxel  (Germania),  cittadino  tedesco,  diretta ad ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in   Germania  in  data  15 febbraio  2006  -  data  da  cui  decorre l'iscrizione  del richiedente all'ordine degli avvocati del distretto della  Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione all'albo   degli  avvocati  ed  esercizio  in  Italia  della  omonima professione;
 Considerato  che  il sig. Fritz ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 9 novembre 1998 - come  attestato  dal  Ministero  di grazia e giustizia e degli affari comunitari  dell'Assia  -  Ufficio  esaminatore  giudiziario  in data 20 novembre  1998  -  ed  il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische  Staatsprufung» in data 20 febbraio 2002 - come attestato dal Ministero di grazia e giustizia del Land Renania Settentrionale e Vestfalia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 21 febbraio 2002;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Dottore  magistrale  in giurisprudenza» presso l'«Universita' di Milano» in data 30 novembre 2005;
 Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  12 comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al   sig.   Fritz   Hans-Joachim,   nato   il  25 dicembre  1972  a Castrop-Rauxel  (Germania),  cittadino  tedesco,  e'  riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto  processuale civile 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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