| 
| Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Annullamento  del  decreto  3  luglio  2006,  relativo  al rinvio del provvedimento   di   revoca   dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio   del   prodotto   fitosanitario   denominato   «Forzanet», registrato al n. 11949. |  | 
 |  |  |  | IL   DIRETTORE  GENERALE  della  sicurezza  degli  alimenti  e  della nutrizione
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  recante attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute 7 marzo 2006, recante attuazione  della  direttiva  2005/54/CE  che  modifica  la direttiva 91/414/CEE per includervi il tribenuron come sostanza attiva;
 Vista la legge n. 241/1990, e successive modifiche;
 Considerato   che,   in  conformita'  alle  prescrizioni  contenute all'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva 2005/54/CE, l'art. 2, comma  2,  lettere a)  e b)  del  predetto decreto del Ministro della salute  7 marzo  2006  dispone  specifici  obblighi,  in via tra loro alternativa,    a    carico   dei   titolari   delle   autorizzazioni all'immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari  a  base di tribenuron,  il  cui  mancato adempimento comporta la revoca di dette autorizzazioni;
 Considerato  che  la  societa'  Agrimix, S.r.l., con sede legale in Roma  in  viale  Citta'  d'Europa,  n.  681, in relazione al prodotto fitosanitario  a  base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato da  questo Ministero in data 7 luglio 2004 con il n. 11949, e da essa commercializzato,  non  ha  provveduto  a quanto disposto all'art. 2, comma 2,  del  gia'  citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
 Considerato  che  in  data  22 febbraio  2006  la medesima societa' Agrimix,  S.r.l.,  ha presentato a questo Ministero istanza di rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet;
 Considerato  che  la  societa'  Agrimix,  S.r.l.,  nel  produrre la predetta istanza di rinvio:
 prospettava  nel  fatto  di un terzo il mancato adempimento degli obblighi  di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e piu'  precisamente,  nel  rifiuto  opposto  dalla  societa' DuPont de Nemours   Italiana   S.r.l.  di  fornirle,  come  richiesto  in  data 15 novembre  2005,  la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron di cui la stessa societa' DuPont e' titolare;
 dichiarava di aver instaurato nel gennaio 2005 un giudizio contro la   societa'  DuPont  presso  il  tribunale  di  Milano  --  Sezione specializzata nelle controversie in materia di proprieta' industriale ed  intellettuale  (R.G. n. 4026/2005, G.I. dott. Domenico Bonaretti) --  per vedere dichiarata ed accertata, tra l'altro, l'illiceita' del rifiuto  di  fornirle la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron, sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 Trattato CE;
 a  comprova  e  sostegno  di  quanto  prospettato  e  dichiarato, presentava  copia di una memoria del 12 gennaio 2006 da essa prodotta allo  stesso  tribunale  di  Milano nell'ambito del giudizio pendente contro la societa' DuPont;
 chiedeva  l'accoglimento dell'istanza di rinvio della revoca fino all'esito del giudizio di merito nella sopra citata causa;
 Considerato  che,  valutate  le  motivazioni  e  la  documentazione fornite  dalla societa' Agrimix, S.r.l., questo Ministero con decreto del   3 luglio   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2006, ha disposto  il  rinvio  del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto  fitosanitario a base di tribenuron  denominato Forzanet, in attesa dell'esito del giudizio di merito nella causa sopra riferita;
 Considerato che la societa' DuPont, quale parte contro-interessata, in  data 18 agosto 2006 ha chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990, e  successive  modifiche, l'accesso ai documenti sulla base dei quali e'  stato  adottato  il  provvedimento del 3 luglio 2006, comprensivo dell'accesso  alla  documentazione  prodotta  dalla societa' Agrimix, S.r.l.;
 Considerato  che  la  societa' Agrimix, S.r.l, in data 11 settembre 2006,  ha proposto opposizione alla domanda di accesso da parte della societa' DuPont adducendo le medesime motivazioni gia' prospettate in occasione    della   presentazione   dell'istanza   di   rinvio   del provvedimento di revoca, precisandone il fondamento con l'esigenza di assicurare  la  riservatezza  delle informazioni relative al prodotto Forzanet  e  la  tutela  del  segreto  industriale ai sensi e per gli effetti  del  codice  della  proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 Considerato  che  sulla  base dei fatti intervenuti e delle opposte richieste  formulate  dalla societa' Agrimix, S.r.l. e dalla societa' DuPont  de  Nemours  Italiana  S.r.l si ritiene necessario effettuare un'approfondita   rivalutazione   dell'intera   questione  anche  con riguardo  al  provvedimento  di rinvio della revoca del 3 luglio 2006 sopra indicato;
 Ritenuto a tal fine che:
 le  disposizioni  recate  dalla  direttiva  2005/54/CE e, in modo conforme,  dal  decreto  del  Ministro  della  salute 7 marzo 2006 di relativa  attuazione,  riguardano  obblighi  di natura esclusivamente sanitaria;
 la  causa  pendente presso il tribunale di Milano tra le societa' Agrimix,   S.r.l.   e   DuPont   de  Nemours  Italiana  S.r.l,  anche prescindendo   dall'indeterminatezza   circa   i  tempi  di  relativa definizione,   attiene,   esclusivamente  a  questioni  di  carattere commerciale,   come   peraltro  riconosciuto  dalla  stessa  societa' Agrimix,  S.r.l.  nell'atto  di  opposizione  all'accesso  ex lege n. 241/1990  sopra  richiamato  che  rilevano  esclusivamente  sotto  il profilo  della  violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative  alla  tutela  della concorrenza, eventualmente anche a fini risarcitori;
 ne'  la  direttiva  2005/54/CE  ne' il decreto del Ministro della salute  7 marzo 2006, di relativa attuazione, prevedono alcun tipo di eccezione,  deroga  o  esclusione  dagli  obblighi in essi stabiliti, tanto  meno  per  questioni  diverse da quelle sanitarie quali quelle commerciali e di tutela della concorrenza;
 Ritenuto  pertanto  che  l'esito  del  giudizio  pendente presso il tribunale  di  Milano,  pur  quando si risolvesse in senso favorevole alla  societa'  Agrimix,  S.r.l.,  sarebbe comunque ininfluente sugli obblighi  di  natura sanitaria stabiliti dalla direttiva 2005/54/CE e dal  decreto  del  Ministro  della  salute  7 marzo  2006 di relativa attuazione,  non  potendo  sanare,  per  la  parte che qui interessa, l'occorsa  inosservanza delle disposizioni in essi contenute da parte della  medesima  societa'  Agrimix,  S.r.l.  con riguardo al prodotto fitosanitario a base di tribenuron, denominato Forzanet;
 Ritenuto  inoltre  che  la direttiva 2005/54/CE, e conformemente il decreto   del   Ministro   della  salute  7 marzo  2006  di  relativa attuazione,   nel  caso  di  intervenuta  revoca  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a base di tribenuron  dispone  comunque  la  possibilita' di commercializzare e utilizzare  le  relative  scorte  fino al 28 febbraio 2007 con il che limitandosi  il  pur  indubbio  pregiudizio  derivante  dalla  revoca dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio di tali prodotti e che  nella  predetta previsione vi rientra anche il prodotto Forzanet della societa' Agrimix, S.r.l.;
 Decreta:
 L'annullamento   d'ufficio   del  proprio  decreto  3 luglio  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  -  n.  167  del 20 luglio 2006, riguardante il rinvio della revoca  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario  a  base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato in  data 7 luglio 2004 con il n. 11949 a nome della societa' Agrimix, S.r.l., individuata in preambolo.
 Il  presente  decreto  e'  notificato alla stessa societa' Agrimix, S.r.l.   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  |  |