Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 settembre 2006
Annullamento del decreto 3 luglio 2006, relativo al rinvio del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forzanet», registrato al n. 11949.

IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, recante attuazione della direttiva 2005/54/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE per includervi il tribenuron come sostanza attiva;
Vista la legge n. 241/1990, e successive modifiche;
Considerato che, in conformita' alle prescrizioni contenute all'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva 2005/54/CE, l'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del predetto decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 dispone specifici obblighi, in via tra loro alternativa, a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di tribenuron, il cui mancato adempimento comporta la revoca di dette autorizzazioni;
Considerato che la societa' Agrimix, S.r.l., con sede legale in Roma in viale Citta' d'Europa, n. 681, in relazione al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato da questo Ministero in data 7 luglio 2004 con il n. 11949, e da essa commercializzato, non ha provveduto a quanto disposto all'art. 2, comma 2, del gia' citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
Considerato che in data 22 febbraio 2006 la medesima societa' Agrimix, S.r.l., ha presentato a questo Ministero istanza di rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet;
Considerato che la societa' Agrimix, S.r.l., nel produrre la predetta istanza di rinvio:
prospettava nel fatto di un terzo il mancato adempimento degli obblighi di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e piu' precisamente, nel rifiuto opposto dalla societa' DuPont de Nemours Italiana S.r.l. di fornirle, come richiesto in data 15 novembre 2005, la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron di cui la stessa societa' DuPont e' titolare;
dichiarava di aver instaurato nel gennaio 2005 un giudizio contro la societa' DuPont presso il tribunale di Milano -- Sezione specializzata nelle controversie in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (R.G. n. 4026/2005, G.I. dott. Domenico Bonaretti) -- per vedere dichiarata ed accertata, tra l'altro, l'illiceita' del rifiuto di fornirle la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron, sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 Trattato CE;
a comprova e sostegno di quanto prospettato e dichiarato, presentava copia di una memoria del 12 gennaio 2006 da essa prodotta allo stesso tribunale di Milano nell'ambito del giudizio pendente contro la societa' DuPont;
chiedeva l'accoglimento dell'istanza di rinvio della revoca fino all'esito del giudizio di merito nella sopra citata causa;
Considerato che, valutate le motivazioni e la documentazione fornite dalla societa' Agrimix, S.r.l., questo Ministero con decreto del 3 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2006, ha disposto il rinvio del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, in attesa dell'esito del giudizio di merito nella causa sopra riferita;
Considerato che la societa' DuPont, quale parte contro-interessata, in data 18 agosto 2006 ha chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche, l'accesso ai documenti sulla base dei quali e' stato adottato il provvedimento del 3 luglio 2006, comprensivo dell'accesso alla documentazione prodotta dalla societa' Agrimix, S.r.l.;
Considerato che la societa' Agrimix, S.r.l, in data 11 settembre 2006, ha proposto opposizione alla domanda di accesso da parte della societa' DuPont adducendo le medesime motivazioni gia' prospettate in occasione della presentazione dell'istanza di rinvio del provvedimento di revoca, precisandone il fondamento con l'esigenza di assicurare la riservatezza delle informazioni relative al prodotto Forzanet e la tutela del segreto industriale ai sensi e per gli effetti del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Considerato che sulla base dei fatti intervenuti e delle opposte richieste formulate dalla societa' Agrimix, S.r.l. e dalla societa' DuPont de Nemours Italiana S.r.l si ritiene necessario effettuare un'approfondita rivalutazione dell'intera questione anche con riguardo al provvedimento di rinvio della revoca del 3 luglio 2006 sopra indicato;
Ritenuto a tal fine che:
le disposizioni recate dalla direttiva 2005/54/CE e, in modo conforme, dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, riguardano obblighi di natura esclusivamente sanitaria;
la causa pendente presso il tribunale di Milano tra le societa' Agrimix, S.r.l. e DuPont de Nemours Italiana S.r.l, anche prescindendo dall'indeterminatezza circa i tempi di relativa definizione, attiene, esclusivamente a questioni di carattere commerciale, come peraltro riconosciuto dalla stessa societa' Agrimix, S.r.l. nell'atto di opposizione all'accesso ex lege n. 241/1990 sopra richiamato che rilevano esclusivamente sotto il profilo della violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla tutela della concorrenza, eventualmente anche a fini risarcitori;
ne' la direttiva 2005/54/CE ne' il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, di relativa attuazione, prevedono alcun tipo di eccezione, deroga o esclusione dagli obblighi in essi stabiliti, tanto meno per questioni diverse da quelle sanitarie quali quelle commerciali e di tutela della concorrenza;
Ritenuto pertanto che l'esito del giudizio pendente presso il tribunale di Milano, pur quando si risolvesse in senso favorevole alla societa' Agrimix, S.r.l., sarebbe comunque ininfluente sugli obblighi di natura sanitaria stabiliti dalla direttiva 2005/54/CE e dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, non potendo sanare, per la parte che qui interessa, l'occorsa inosservanza delle disposizioni in essi contenute da parte della medesima societa' Agrimix, S.r.l. con riguardo al prodotto fitosanitario a base di tribenuron, denominato Forzanet;
Ritenuto inoltre che la direttiva 2005/54/CE, e conformemente il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, nel caso di intervenuta revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base di tribenuron dispone comunque la possibilita' di commercializzare e utilizzare le relative scorte fino al 28 febbraio 2007 con il che limitandosi il pur indubbio pregiudizio derivante dalla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti e che nella predetta previsione vi rientra anche il prodotto Forzanet della societa' Agrimix, S.r.l.;
Decreta:
L'annullamento d'ufficio del proprio decreto 3 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2006, riguardante il rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato in data 7 luglio 2004 con il n. 11949 a nome della societa' Agrimix, S.r.l., individuata in preambolo.
Il presente decreto e' notificato alla stessa societa' Agrimix, S.r.l. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2006
Il direttore generale: Borrello
 
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