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| Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2006 |  | Ulteriori   disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare    la   crisi   idrica   determinata   dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino. (Ordinanza n. 3544). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del  3 settembre  2004,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del  15 giugno  2005,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del  13 ottobre  2005,  recante  «Disposizioni  urgenti di protezione civile»;
 Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992  per  la  concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° settembre 2006;
 Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto critico in esame;
 Vista  la nota del 29 agosto 2006, con cui il sindaco del comune di Tolentino  -  commissario delegato, ha rappresentato la necessita' di provvedere,  in  regime  ordinario, al definitivo completamento degli interventi  finalizzati  al  superamento  della  crisi  in  atto  nel territorio del predetto Comune;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita  l'intesa  della regione Marche con nota del 14 settembre 2006;
 Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il sindaco del comune di Tolentino, commissario delegato ex art. 1  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3372 del 3 settembre 2004, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed  al  completamento,  entro e non oltre il 1° settembre 2007, delle iniziative  gia'  programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.
 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici tecnici  e  delle  altre  strutture  del  comune  di Tolentino, della Regione,  degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato,  nonche'  di  altri  enti  pubblici  e  di societa' a capitale pubblico,   anche   mediante   l'utilizzo   di   appositi   strumenti convenzionali.
 3.  Per  il  compimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  dell'opera dei soggetti attuatori di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 3372/2004.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.  Il commissario delegato e', altresi', autorizzato ad utilizzare la  contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata ordinanza di protezione civile n. 3372/2004.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere  ai  sensi  della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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