Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2006 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino. (Ordinanza n. 3544). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° settembre 2006; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame; Vista la nota del 29 agosto 2006, con cui il sindaco del comune di Tolentino - commissario delegato, ha rappresentato la necessita' di provvedere, in regime ordinario, al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio del predetto Comune; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 14 settembre 2006; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco del comune di Tolentino, commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3372 del 3 settembre 2004, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 1° settembre 2007, delle iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Tolentino, della Regione, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di altri enti pubblici e di societa' a capitale pubblico, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali. 3. Per il compimento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 3372/2004. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 2. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata ordinanza di protezione civile n. 3372/2004. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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