Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2006 (vai al sommario) |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
COMUNICATO |
Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari. |
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L'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport in data 9 agosto 2006, con decreto n. 2323. (Omissis). Decreta: Art. 1. E' dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, sita nel comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157, con particolare riferimento anche alle lettere c) e d), ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo; |
| Art. 2. La zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, meglio delimitata nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, e' perimetrata come segue: «Dal Viale S. Avendrace, all'altezza della via Montello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all'incrocio tra viale Trento e viale Trieste, si segue il viale Trento e quindi si svolta in viale Merello che si percorre sino a piazza D'Armi. Dalla piazza D'Armi, si scende lungo via Is Mirrionis sino all'incrocio con via Timavo che si percorre sino alla via Monte Santo, si segue detta via in direzione Est sino a via Argonne, si prosegue quindi lungo la via Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in via Col d'Echele che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e immettersi nella via Is Maglias all'altezza del distributore, si segue la via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in via Asiago, si percorre detta via, quindi la via Montello, sino ad incrociare il Viale S. Avendrace nel punto di partenza.». |
| Art. 3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la seguente disciplina di tutela: 1) nell'area e' vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; 2) sono ammesse le attivita' di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonche' le trasformazioni connesse a tali attivita', previa autorizzazione dell'organo competente; 3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; 4) i contenuti dell'Accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 «Sistema dei colli», devono essere oggetto di una rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilita' degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto; 5) puo' essere oggetto della rimodulazione dell'Accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purche' esso preveda la cessione gratuita delle aree all'Ente pubblico; 6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005; 7) si applicano altresi' le ulteriori disposizioni del piano paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili. |
| Art. 4. Nel tratto compreso fra i civici 35 e 55 di Viale Sant'Avendrace, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19/12 del 12 maggio 2006, nel quale a seguito di demolizioni si e' resa pienamente visibile la presenza di un sistema di grotte ed emergenze archeologiche di notevole interesse pubblico ai sensi del comma c) dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004, che attraverso una opportuna valorizzazione puo' essere reso fruibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, come porta di accesso e collegamento all'area stessa di cui all'art. 2 del presente decreto, e' vietato ogni intervento edilizio. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 150 e 151 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 157 del 2006. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, insieme con il verbale della seduta del 16 ottobre 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari. Il presente decreto verra', altresi', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica unitamente al verbale sopraccitato. |
| Art. 6. E' fatto obbligo al comune di Cagliari di provvedere all'affissione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente il presente decreto ed i relativi allegati, all'albo comunale per novanta giorni dalla data della sua pubblicazione e di tenere a disposizione degli interessati altra copia nella Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004. |
| Art. 7. Avverso il presente decreto sono ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti leggi. Cagliari, 9 agosto 2006 L'assessore: Pilia ---- Avvertenza: Il verbale n. 1 della seduta della Commissione provinciale del 16 ottobre 1997, la planimetria ad esso allegata e la planimetria allegata al decreto, sono pubblicate nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006. |
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