Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006 |
Annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli articoli 1 e 15, comma 1-bis, dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1° febbraio 2006 del consiglio provinciale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1 e 15 dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1° febbraio 2006 del consiglio provinciale, nelle parti in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi; Udito il parere n. 1196/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I in data 3 maggio 2006, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli articoli 1 e 15, comma 1-bis, dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1° febbraio 2006 del consiglio provinciale, nelle parti in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 11 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 263 |
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