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| Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 7 settembre 2006 |  | Misure  urgenti  in  materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione  da  rete  mobile  di  chiamate  verso  numerazioni  non geografiche    relative    al    servizio    informazione   abbonati. (Deliberazione n. 504/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Nella sua riunione di consiglio del 7 settembre 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Vista  la  delibera  n.  46/06/CONS recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato  n.  15  della  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):  identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed individuazione   degli   obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;
 Vista la delibera n. 3/06/CONS, recante «Mercato della terminazione di  chiamate  vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati  dalla  raccomandazione  della  Commissione  europea  n. 2003/311/CE):  Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed individuazione   degli   obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32;
 Vista  la  delibera n. 162/06/CONS, recante «Avvio del procedimento istruttorio  di  analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di  chiamate  verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del   codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del-l'8 aprile 2006, n. 83;
 Vista  la  comunicazione  recante  «Avvio  di  un  procedimento per l'adozione   di  un  provvedimento  temporaneo  cautelare,  ai  sensi dell'art.  12,  comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, in  materia  di  riduzione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio  informazione  abbonati»,  notificata agli operatori di rete mobile  e  comunicata ai fornitori del servizio informazione abbonati in data 13 luglio 2006;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data  30 agosto  2006, relativo allo schema  di  provvedimento  concernente  «Misure urgenti in materia di fissazione  dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate  verso  numerazioni  non  geografiche  relative  al servizio informazione abbonati», adottato dall'Autorita' in data 2 agosto 2006 e trasmesso all'AGCM in data 4 agosto 2006;
 Considerato  che  l'AGCM,  in primo luogo, condivide le valutazioni dell'Autorita'  circa  la  specificita'  -  rispetto al piu' generale mercato  dei  servizi  di  accesso  e  raccolta  da rete mobile (c.d. mercato  15)  -  delle  condizioni  di  mercato  e concorrenziali che caratterizzano  la  domanda e l'offerta di servizi di originazione da rete  mobile delle chiamate dirette verso numerazioni non geografiche (NNG),  ossia dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'analisi di mercato avviata con delibera 162/06/CONS (c.d. mercato 15-bis);
 Considerato  che l'AGCM sottolinea la criticita' dei rapporti tra i soggetti  che offrono e quelli che richiedono servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), in particolar modo  nel caso in cui i gestori mobili operino direttamente anche nel mercato  dei  servizi  di  informazione  abbonati  od  altri  servizi informativi, e segnala come tale situazione di integrazione verticale nel  mercato  a  valle  dei  servizi informativi potrebbe indurre gli operatori  mobili a discriminare tra le proprie divisioni commerciali ed i soggetti terzi che offrono servizi al dettaglio;
 Considerato   che,  quindi,  l'AGCM,  tenuto  conto  dei  risultati dell'analisi  preliminare  sulle caratteristiche del mercato, ritiene corretta  l'individuazione  degli  operatori  mobili  nazionali quali detentori  di  una  posizione  di  significativo  potere  di  mercato nell'offerta  di  servizi all'ingrosso di originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG;
 Ritenuto  che  la  scelta  da parte dell'Autorita' di circoscrivere l'intervento  ai  soli  servizi  informazione  abbonati  - forniti su numerazioni  12XY  e 892UUU - deriva dall'osservazione che, in virtu' del  loro carattere sociale, tali servizi sono di particolare rilievo per  i  consumatori  e  costituiscono,  al  contempo,  il segmento di mercato   in   cui   si   riscontrano   le   maggiori   problematiche concorrenziali  legate  in  particolare al fatto che gli operatori di rete  mobile offrono direttamente tali servizi alla clientela finale, in concorrenza con i fornitori di servizi, con il conseguente rischio che vengano messe in atto pratiche discriminatorie;
 Considerato  che,  con  specifico riferimento alle chiamate da rete mobile  relative  a  servizi  di  informazioni,  l'AGCM  evidenzia la sussistenza  di  una  posizione  di  dominanza individuale di ciascun gestore  mobile nei confronti dei fornitori di servizi a sovrapprezzo con carattere sociale-informativo, in virtu' soprattutto dell'obbligo per  i  fornitori  di  servizi  di  informazione  a  sottoscrivere un contratto di interconnessione con tutti gli operatori mobili, al fine di  rendere  i  propri  servizi  fruibili  da  ogni  rete pubblica di comunicazioni;
 Considerato  che  l'AGCM  osserva  che  le  misure regolamentari in materia  di  condizioni economiche del servizio di originazione delle chiamate  da  rete  mobile verso le NNG per i servizi di informazione abbonati  dovranno  riguardare necessariamente, in prospettiva, tutte le chiamate verso le NNG;
 Ritenuto  che  una  compiuta  analisi  di mercato del complesso dei servizi  di  originazione da rete mobile, nonche' le eventuali misure regolamentari, saranno oggetto dell'attivita' istruttoria avviata con delibera  162/06/CONS,  ossia dell'analisi del mercato c.d. 15-bis, e che  - pertanto - in quella sede si terra' opportunamente conto delle indicazioni  dell'AGCM,  anche  in relazione alla specifica questione della  regolamentazione  delle  condizioni economiche del servizio di originazione da rete mobile per tutte le chiamate destinate a NNG;
 Considerato  che,  con  specifico  riferimento  alla fissazione dei prezzi massimi di originazione, l'AGCM condivide l'approccio adottato dall'Autorita'   secondo  il  quale  tale  servizio  e'  tecnicamente simmetrico  ed  equivalente  alla  prestazione  di terminazione delle chiamate   su   reti   mobili   che,   pertanto,  appare  sostenibile l'indicazione  del prezzo di terminazione quale valore massimo per la tariffa di originazione;
 Considerato  che,  riguardo  alla  possibilita'  per  gli operatori mobili  di  incrementare  la tariffa di originazione fino al 100% del costo  di  terminazione,  in  ragione  dei costi di fatturazione, del rischio  di  insolvenza  del  cliente  e del recupero crediti, l'AGCM richiama  le  particolari condizioni del mercato italiano dei servizi mobili, dove prevalgono largamente forme di sottoscrizione con scheda pre-pagata,   per   le  quali  tali  voci  di  costo  risultano  poco significative per gli operatori mobili;
 Ritenuto che, nell'ambito del procedimento relativo al c.d. mercato 15-bis, e con specifico riferimento alla fissazione del livello delle tariffe   di   originazione,   l'Autorita'   terra'   nella   massima considerazione questa indicazione dell'AGCM, ed anche la possibilita' di   assumere   a   riferimento   quanto  stabilito  dall'offerta  di interconnessione   di  Telecom  Italia,  al  fine  della  definizione dell'entita'  dei  costi  di  fatturazione,  rischio  di  insolvenza, recupero credito;
 Considerato quanto segue: A. Il procedimento.
 1. L'Autorita',  valutata  la possibile sussistenza dei presupposti di   cui   all'art.  12,  comma 6,  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche  (di  seguito  codice) (1), nella riunione del consiglio del  28 giugno  2006,  ha  disposto  l'avvio  di un «Procedimento per l'adozione  di  un  eventuale  provvedimento temporaneo cautelare, ai fini  della  riduzione  dei  prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche verso servizi informazione abbonati».
 (1) «In circostanze straordinarie, l'Autorita', ove ritenga
 che  sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura
 di  cui  ai  commi 3  e  4,  al  fine  di  salvaguardare la
 concorrenza  e  tutelare  gli  interessi degli utenti, puo'
 adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi
 effetto  immediato,  in  coerenza  con  le disposizioni del
 codice.    L'Autorita'    comunica    immediatamente   tali
 provvedimenti,  esaurientemente  motivati, alla Commissione
 europea  e  alle  autorita' di regolamentazione degli altri
 Stati  membri.  La decisione dell'Autorita' di estendere il
 periodo  di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di
 renderli  permanenti  e'  soggetta alla procedura di cui ai
 commi 3 e 4».
 Facendo  seguito  a tale decisione, in data 13 luglio 2006, l'avvio del  procedimento  e'  stato notificato agli operatori H3G S.p.a. (di seguito  H3G),  Telecom  Italia  S.p.a.  (Telecom  Italia),  Vodafone Omnitel  NV  (Vodafone)  e  Wind  Telecomunicazioni  S.p.a.  (Wind) e comunicato  ai seguenti fornitori del servizio informazione abbonati: Bigworld,   Conduit   Enterprises   Ltd,  Servizio  di  Consultazione telefonica   S.r.l.,  DA  Directory  Assistance  Company  S.r.l.,  ES Enhanced  Service  Company  S.r.l.,  Concierge Company S.r.l., 11888n Servicio   consulta  Telefonica  S.A.,  Seat  Pagine  Gialle  S.p.a., Prontoseat  S.r.l.,  Telegate  Italia S.r.l., telegate italia S.r.l., Infocall S.p.a., Pagine Italia S.p.a.
 L'Autorita',  considerato  il  carattere di urgenza della procedura cautelare,  ha  richiesto  ai  soggetti interessati di far pervenire, entro   cinque   giorni  dalla  notifica  dell'avviso  di  avvio  del procedimento,   le   loro  memorie,  con  particolare  riguardo  alla possibile  adozione  delle  misure  di  cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche.
 Sono  pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli  operatori  Vodafone  NV,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.a., H3G S.p.a.,  Telecom  Italia  S.p.a.,  nonche' dai seguenti fornitori del servizio  informazione  abbonati:  Seat  Pagine Gialle S.p.a., Pagine Italia  S.p.a.,  1288  Servizio  di  Consultazione telefonica s.r.l., 11888  Servicio Consulta Telefonica S.A., il Numero Italia s.r.l.; DA Directory  Assistance  Company  s.r.l.,  ES  Enhanced Service Company s.r.l., Concierge Company s.r.l.
 Lo   schema   di   provvedimento,   come  approvato  dal  consiglio dell'Autorita'  in  data  2 agosto  2006,  e' stato trasmesso in data 4 agosto  2006  all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di  seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione del  fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela  della  concorrenza.  Il  parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 30 agosto 2006. B. Il quadro regolamentare di riferimento.
 2.  Fino ad oggi le condizioni economiche-tecniche di fornitura del servizio  all'ingrosso  di  originazione  da  rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), incluse le numerazioni verso il  servizio  informazione abbonati (SIA), non sono state soggette ad alcun  intervento  regolamentare  e sono state, invece, lasciate alla libera  negoziazione  tra le parti. Pertanto, la tipologia di accordi conclusi  varia  a  seconda  degli  operatori  e dei fornitori di SIA coinvolti.
 3.   L'Autorita',  in  data  8 aprile  2006,  con  la  delibera  n. 162/06/CONS,  ha  avviato  un  apposito  procedimento istruttorio per l'analisi  del  mercato  dell'originazione da rete mobile di chiamate verso NNG (c.d. mercato 15-bis), che costituisce un ulteriore mercato sottoposto    ad   analisi   rispetto   a   quelli   indicati   dalla raccomandazione   della  Commissione  europea  come  suscettibili  di regolamentazione  ex  ante.  L'Autorita',  infatti, nell'ambito della delibera  n. 46/06/CONS (relativa all'analisi del mercato dei servizi di  accesso  e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche mobili, mercato  15), aveva stabilito che il servizio di originazione da rete mobile  di  chiamate  verso  NNG  rappresenta  uno specifico mercato, distinto  dal mercato di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche mobili, in quanto caratterizzato da condizioni di domanda e  offerta  e da dinamiche concorrenziali differenti. A tale riguardo e'  opportuno  ricordare che la Commissione europea, nella lettera di commenti  al  provvedimento,  inviata  in data 9 novembre 2005, aveva invitato  l'Autorita'  ad  avviare quanto prima l'analisi del mercato dell'originazione  da  rete mobile di chiamate verso NNG, il che e' - appunto - quanto e' stato fatto con la delibera 162/06/CONS.
 4.  L'analisi relativa al cosiddetto mercato 15-bis e', al momento, in  corso  di  svolgimento  ed  ha intanto evidenziato l'esistenza di segmenti  di  mercato  diversi che, come nel caso dei servizi oggetto del  presente  provvedimento,  dimostrano caratteristiche strutturali peculiari,   in   primis   dal   punto   di   vista  delle  dinamiche concorrenziali.   Per   tale  ragione,  il  procedimento  istruttorio necessitera'  di  un'inevitabile  estensione dei termini, stabiliti a suo  tempo  dalla  delibera n. 162/06/CONS, di 150 giorni, al fine di consentire un esame esaustivo dei molteplici complessi aspetti emersi nel  corso  del  suo iniziale svolgimento. Nel frattempo, l'Autorita' sta provvedendo ad analizzare i dati ricevuti dagli operatori di rete mobile,  a  seguito  dell'invio  di  appositi  questionari  volti  ad acquisire  informazioni  relative ai volumi di traffico sviluppati ed ai  ricavi  conseguiti  per  il servizio di originazione verso le tre seguenti  tipologie  di NNG: servizi con addebito al chiamante (tra i quali  rientrano  le  numerazioni  per  il SIA), servizi con addebito ripartito e servizi con addebito al chiamato.
 5.  L'Autorita'  nel  Piano  di  numerazione  nazionale, aveva gia' previsto,  inter  alia,  l'introduzione,  tra  le NNG con addebito al chiamante, di una categoria apposita di numerazioni per l'offerta dei servizi  a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Nell'ambito di  tale  macro-categoria rientrano le numerazioni «12XY», specifiche per  il  SIA,  ed  i  servizi  a  tariffazione  specifica,  quali  le numerazioni  «892UUU»,  che  consentono  la  fornitura  di  servizi a carattere  sociale ed informativo, incluso il SIA, con modalita' piu' flessibili   ed   innovative   rispetto  a  quelle  del  servizio  su numerazioni  «12XY» (per esempio consentono di rispondere ad esigenze di ricerca piu' articolate e sofisticate).
 6.  A  questo  riguardo,  si  rammenta  che  gia' il vecchio quadro regolamentare,  recepito  nell'ordinamento  nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, aveva sancito, a partire dal 1° gennaio  1998,  l'abolizione di ogni diritto di esclusiva relativo alla predisposizione e prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici  ed  i  servizi  di ricerca, inclusi, dunque, i diritti di esclusiva relativi alla fornitura del servizio informazione abbonati, in  quanto  tali attivita' erano considerate essenziali per l'uso dei servizi di telecomunicazione in un contesto di mercato liberalizzato. Al   contempo,   le   medesime  disposizioni,  all'art.  3,  comma 1, lettera c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, considerato  il  particolare  valore  sociale dei servizi in oggetto, avevano  previsto  che  il  SIA  rientrasse  nell'ambito del servizio universale.  In tale contesto, Telecom Italia ottemperava all'obbligo di fornitura del servizio informazione abbonati attraverso l'utilizzo di una numerazione breve a due cifre ("12").
 7.  L'Autorita',  al  fine  di  garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi di predisposizione degli elenchi telefonici e dei servizi  di  informazione  abbonati, con la delibera n. 36/02/CONS ha disposto  le  modalita'  per  la  costituzione dell'elenco generale e della  relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli  operatori  di  telefonia  fissa  e  mobile attivi sul territorio nazionale.   Il   Piano   di   numerazione   nazionale  ha,  inoltre, espressamente  previsto  che  i servizi a sovrapprezzo debbano essere accessibili da tutte le reti pubbliche, fisse e mobili.
 8. Successivamente, l'Autorita', con la delibera n. 1/04/CIR, aveva proposto quale data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove  numerazioni  «12XY»  quella del 1° gennaio 2005, prevedendo la contestuale  cessazione  dell'offerta del servizio offerto da Telecom Italia  sulla numerazione 12. In seguito l'Autorita', con la delibera 15/04/CIR,  ha  posticipato  la data di avvio dei servizi sulle nuove numerazioni  12XY al 1° luglio 2005. Tale data e' stata ulteriormente prorogata  al  18 agosto  2005,  con comunicazione dell'Autorita' del 9 marzo  2005, e al 1° ottobre 2005, con la delibera n. 12/05/CIR. La delibera  n.  15/04/CIR  ha,  inoltre, subordinato l'attribuzione dei diritti  d'uso  delle  numerazioni  «12XY» alla «raggiungibilita' del servizio  dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi  incluse  le  reti  di  comunicazione  mobili  e personali» ed ha imposto all'impresa assegnataria di una numerazione «12XY» di avviare il  servizio  entro  90 giorni dalla data di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, pena la revoca della numerazione.
 9.  Per  quanto  riguarda  l'accessibilita'  dei SIA da rete fissa, l'Autorita',  confermando la natura di utilita' sociale del servizio, con  la delibera 15/04/CIR ha anche stabilito un tetto massimo per il prezzo  al dettaglio delle telefonate da rete fissa verso SIA, prezzo successivamente  ridotto con la delibera n. 8/06/CIR, da 1,50 euro al minuto a 1,20 euro al minuto (esclusa l'Iva). C.  La  posizione  espressa  dai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento.
 10.  Come sopra esposto, le societa' Telecom Italia, Vodafone, Wind e  H3G  hanno  espresso  le proprie argomentazioni attraverso memorie scritte.  Alcune  di  esse hanno fatto richiesta di accesso agli atti che  e'  stata  accolta  dall'Autorita', limitatamente alla relazione presentata dalla struttura al Consiglio. Nonostante quest'ultimo atto sarebbe da considerarsi sottratto all'accesso, infatti, nel peculiare caso  di specie l'Autorita', in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione   procedimentale,  ha  reputato  opportuno  consentire l'accesso  a tale documento, con l'eccezione di alcuni brevi passaggi non strettamente pertinenti all'oggetto del procedimento. L'Autorita' e'  giunta,  invece, ad una conclusione diversa per cio' che riguarda le  richieste di accesso alle memorie presentate dagli altri soggetti interessati.   Infatti,   l'Autorita'  ha  ritenuto  che  la  precisa tempistica  che  scandisce  i  passaggi procedimentali, dettata dalle disposizioni interne vigenti in materia di accesso, sia assolutamente incompatibile  con  i  tempi serrati del presente procedimento, volto all'adozione   di   un  provvedimento  urgente.  Alla  luce  di  tali considerazioni,  l'Autorita' non ha consentito l'accesso alle memorie presentate dagli altri soggetti interessati.
 11.  Hanno  altresi'  espresso le proprie argomentazioni attraverso memorie   scritte   le  seguenti  societa'  fornitrici  del  servizio informazione  abbonati:  Seat  Pagine  Gialle  S.p.a.,  Pagine Italia S.p.a.,  1288  Servizio  di  Consultazione  telefonica  s.r.l., 11888 Servicio  Consulta  Telefonica  S.A.,  il  Numero  Italia  s.r.l., DA Directory  Assistance  Company  s.r.l.,  ES  Enhanced Service Company s.r.l., Concierge Company s.r.l.
 12.  Le  argomentazioni  delle  predette  societa'  riguardano,  in sintesi, i seguenti aspetti:
 a) la   sussistenza   dei   presupposti   per  l'adozione  di  un provvedimento cautelare;
 b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare;
 c) le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento;
 d) le  modalita'  di  determinazione  del  prezzo del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso NNG per SIA;
 e) il  calendario  di  attuazione e la definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.
 a) La   sussistenza   dei   presupposti   per   l'adozione   di  un provvedimento cautelare.
 13.  Gli  operatori  di  rete  mobile  (Tim,  Wind, Vodafone) hanno espresso   forti   perplessita'   in   merito  alla  sussistenza  dei presupposti  per  l'adozione  di  un provvedimento cautelare, a causa dell'assenza  sia  di circostanze straordinarie, sia dei requisiti di urgenza. Un operatore (Tim), infatti, osserva che, se per circostanza straordinaria  si  intende  un  evento  che  si  inserisce ex abrupto nell'ordine  esistente delle cose, non puo' qualificarsi come tale il fatto che i prezzi del servizio di originazione verso NNG per servizi informazione  abbonati  siano  piu' elevati di quelli praticati dagli operatori  esteri; inoltre, il periodo di tre mesi, necessario per il completamento   del   procedimento   avviato   con   la  delibera  n. 162/06/CONS,  non  puo'  essere considerato un periodo tanto lungo da giustificare l'urgenza dello stesso, anzi rappresenterebbe un termine breve,  sia  in relazione all'andamento del mercato, sia in relazione alle   esigenze   della   clientela.   Un  operatore  (Wind)  esprime perplessita'  circa  la  sussistenza  dei  presupposti  di  urgenza e straordinarieta' richiesti dall'art. 12, comma 6, del codice anche in virtu'  del  fatto  che  il  provvedimento dovrebbe anticipare quanto verra' deciso nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 162/06/CONS. Un altro operatore (Vodafone) osserva che il presupposto del   provvedimento  cautelare,  cioe'  la  presenza  di  circostanze straordinarie, non solo non sussiste, ma che l'Autorita' si dimentica persino   di   enunciare  la  presenza  di  tali  circostanze  tra  i presupposti  legittimanti  l'avvio  della  procedura  e non motiva le ragioni di urgenza in virtu' delle quali ritiene di poter adottare il provvedimento  stesso.  L'unica  motivazione  addotta  dall'Autorita' sarebbe  che  lo  scopo  del  provvedimento  e' l'anticipazione degli effetti  del  procedimento avviato con la delibera n. 162/06/CONS, il cui   completamento   richiederebbe   ancora  tre  mesi.  In  termini processuali,  pertanto,  la  fattispecie risulta caratterizzata da un evidente  vizio di sviamento di potere: si pretende di raggiungere lo scopo  della  regolamentazione  ex  ante  del  mercato,  ma  lo si fa attraverso l'adozione di una misura urgente, senza che ne ricorrano i presupposti.
 14.  A  differenza  di  quanto sostenuto dagli operatori mobili, le imprese  che  forniscono  servizi  informazione  abbonati riscontrano concordemente   nella   fattispecie  la  sussistenza  di  circostanze straordinarie  per  l'adozione di un provvedimento cautelare, al fine di  contrastare la situazione di grave distorsione concorrenziale che caratterizza  il  mercato.  A  loro  parere,  il carattere di urgenza risulta  evidente  laddove  si  consideri  che il mercato dei servizi informazione  abbonati  tende  a  stabilizzarsi nell'arco di un breve periodo  dall'avvio  della sua liberalizzazione, cioe' non appena gli utenti  finali  memorizzano  le  numerazioni. Ora, i fornitori di SIA segnalano  che  il comportamento tenuto sinora dagli operatori mobili ha,  di  fatto,  impedito  lo  sviluppo  di un'effettiva concorrenza. Infatti,   dal   momento   che,  a  seguito  dell'introduzione  delle numerazioni  12XY,  i  fornitori  di  SIA  negoziano  le  tariffe  di interconnessione  con  gli  operatori  di  rete  mobile, l'assenza di regolamentazione   ha   consentito   a  questi  ultimi  di  applicare condizioni  economiche  particolarmente  gravose e discriminatorie. I fornitori   di   SIA  ritengono,  pertanto,  necessario  adottare  un provvedimento  d'urgenza,  volto ad una riduzione immediata dei costi di  originazione  delle  chiamate, al fine di tutelare la concorrenza nel  mercato dei servizi di informazione abbonati, eliminando i gravi abusi   posti  in  essere  da  parte  degli  operatori  mobili.  Tale riduzione,  a loro parere, dovrebbe tradursi in un evidente vantaggio anche per i consumatori finali.
 b) L'ambito del provvedimento cautelare.
 15.  Un  operatore  (Wind)  osserva  che, mentre la finalita' della procedura  d'urgenza sarebbe quella di salvaguardare la concorrenza e tutelare  gli interessi degli utenti, l'adozione del provvedimento in oggetto  finirebbe  per imporre nuovi obblighi in capo agli operatori mobili   in   via  sommaria,  in  assenza  di  adeguato  procedimento istruttorio  e  senza la preventiva valutazione di compatibilita' con il  diritto  comunitario da parte della Commissione europea. Inoltre, lo  stesso  operatore  fa presente che in ambito europeo la procedura d'urgenza  e'  stata  utilizzata  unicamente  allo scopo di estendere temporalmente  obblighi  regolamentari gia' esistenti, ma mai al fine di  creare  nuovi obblighi in capo agli operatori. Un altro operatore (Vodafone)  dichiara di ritenere inaccettabile un intervento volto ad introdurre  una  misura  regolamentare,  senza  che si sia svolta una specifica analisi di mercato. Inoltre, lo stesso operatore (Vodafone) ed  un  altro  (Telecom  Italia)  osservano  che,  anche  in  caso di provvedimento   cautelare,   vi   dovrebbe  essere  una  proposta  di provvedimento  da  sottoporre  a  consultazione.  Tuttavia,  la  nota predisposta  dall'Autorita'  non e' uno schema di provvedimento e non reca  il  contenuto  della proposta, per cui gli operatori sono stati costretti  a  presentare  le  proprie osservazioni senza sapere quali misure  l'Autorita'  intenda  adottare.  Infine,  lo stesso operatore (Vodafone)  fa  presente  che l'istanza di accesso agli atti e' stata accolta  solo  nel  pomeriggio  dell'ultimo  giorno  disponibile  per l'invio  della  memoria  e  che, pertanto, non sia stato garantito il principio  di trasparenza e partecipazione procedimentale. Infine, un altro operatore (Telecom Italia) osserva che il procedimento in corso appare  carente  di ogni atto/presupposto giuridico anche rispetto ai precedenti;  infatti,  l'unico  precedente  relativo  a  procedimenti cautelari,  nell'ambito  delle  analisi dei mercati, e' rappresentato dalla  delibera n. 286/05/CONS, recante «Misure urgenti in materia di fissazione  dei  prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su  singole  reti  mobili».  Tuttavia, in quel caso, l'adozione della misura  cautelare  era  giustificata  dal fatto che i rimedi proposti nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS non sarebbero potuti essere deliberati  prima della fine del 2005, cioe' sei mesi dopo l'adozione del provvedimento, nonche' dalla mancata attuazione della delibera n. 47/03/CONS, che aveva previsto una riduzione tariffaria del 10% annuo per  gli  anni  2004  e  2005. A parere di diversi operatori (Telecom Italia,  Wind  e  Vodafone),  comunque,  l'oggetto  del provvedimento dovrebbe essere limitato alle numerazioni 12XY, mentre le numerazioni 892UUU andrebbero escluse dall'ambito del provvedimento.
 16.  A  parere  dei fornitori di SIA, invece, ben possono reputarsi esistenti  i  presupposti  per l'imposizione agli operatori mobili di obblighi ex ante al fine di «promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza  sostenibile  e  recare  massimo  vantaggio  agli  utenti finali»,  come  disposto  dall'art. 42 del codice delle comunicazioni elettroniche.  A  loro  parere,  in  linea  con quanto previsto dalla direttiva  Accesso  e  dall'art.  46  e  seguenti  del  codice  delle comunicazioni  elettroniche, al fine di garantire adeguate condizioni di  concorrenza e di apertura del mercato dei servizi di informazione abbonati   dovrebbero   essere  introdotti  obblighi  in  materia  di trasparenza,  non discriminazione, accesso ed orientamento al costo e dovrebbe  essere,  al contempo, fatto divieto di determinare il costo del servizio in percentuale del prezzo praticato all'utente finale.
 c) Le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento.
 17.  A  parere  di  alcuni operatori (Telecom Italia e Vodafone) le distorsioni  concorrenziali che vengono affermate non sono supportate da  alcuna  analisi  specifica,  ma  sono  delle  mere indicazioni di principio.  Il  controllo  esclusivo della propria base abbonati puo' ritenersi  distorsivo solo qualora non consenta una reale concorrenza sul  mercato al dettaglio dei SIA. Tuttavia, quest'ultimo mercato non e'  stato  ne'  definito  ne'  analizzato dall'Autorita'. Inoltre, la possibilita'  che  l'operatore  mobile  ponga in essere comportamenti anti-competitivi  non  puo'  rappresentare, di per se', un motivo per avviare   un  procedimento  d'urgenza,  se  non  supportato  da  dati effettivi.   Un   operatore  inoltre  non  condivide  la  valutazione dell'Autorita'  -  asserita  genericamente - secondo la quale ciascun operatore di rete mobile esercita un controllo esclusivo sull'accesso ai propri abbonati da parte dei fornitori di SIA, in quanto i clienti di  tali  operatori  hanno comunque a disposizione piu' opzioni (rete fissa,  internet)  per  accedere  a  tali servizi. A tal riguardo, un altro  operatore  (Wind)  fa  presente  che  i  servizi  informazione abbonati vengono utilizzati per il 75-80 per cento tramite accesso da rete fissa e per il 20-25 per cento tramite accesso da rete mobile.
 18.   I  fornitori  del  servizio  di  informazione  abbonati,  per converso, nell'evidenziare le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento, si sono soffermati sui seguenti aspetti:
 i  titolari  delle NNG non sono liberi di fissare autonomamente i prezzi  da applicare agli utenti finali, in quanto tali prezzi devono essere  in  grado  di  coprire,  oltre  ai  costi  del titolare della numerazione,  l'elevata tariffa imposta dagli operatori mobili per la prestazione del servizio di originazione;
 dal  momento  che  i  fornitori  di SIA possono ricevere chiamate dagli  utenti  di  rete  mobile  solo se hanno concluso un accordo di interconnessione  con  gli  operatori  mobili, a parere dei fornitori ciascun   operatore   di   rete  mobile  ha  il  controllo  esclusivo dell'accesso  ai propri utenti. Infatti, quando gli operatori di rete mobile  offrono  il  servizio  di  accesso  ai  propri  abbonati  non subiscono  alcuna  concorrenza  da  altri  operatori: ne discende che ciascuna  rete mobile si configura come un mercato distinto nel quale l'operatore  mobile  detiene  una posizione di dominanza in relazione alla propria clientela;
 gli  operatori  di  rete  mobile,  grazie ai servizi informazione abbonati  offerti  da altri fornitori, conseguono ingenti ricavi, che sono  senz'altro  superiori  ai  costi  sostenuti  per  i  servizi di originazione  offerti.  Inoltre, gran parte degli operatori mobili e' attivo anche come fornitore di SIA e, pertanto, e' in concorrenza con i  fornitori  del  servizio di informazione abbonati. Di conseguenza, gli  operatori  di  rete  mobile  verticalmente  integrati  tendono a praticare  alle  proprie  divisioni  commerciali condizioni diverse e piu'   favorevoli   di  quelle  praticate  ai  concorrenti,  rendendo impossibile  a questi ultimi di operare in condizioni concorrenziali. Le  tariffe piu' convenienti per le chiamate alle numerazioni per SIA risultano  essere  difatti  quelle  praticate  dagli operatori mobili fornitori di SIA direttamente ai propri abbonati. Da tale situazione, discende  il  rischio  di  un  concreto  contrasto di interessi ed e' ravvisabile  un  fenomeno  di price squeeze, vale a dire si evidenzia una fattispecie chiaramente anticoncorrenziale.
 d) Il valore del prezzo massimo di originazione.
 19.  In  merito  alle  modalita'  di  determinazione del prezzo del servizio  di  originazione  da  rete mobile di chiamate verso NNG per SIA,  alcuni  operatori  (Vodafone, H3G e Wind) fanno presente che il prezzo  di  accesso per le numerazioni oggetto del procedimento viene stabilito  consensualmente  con i fornitori del servizio informazione abbonati  e  che la quota da loro trattenuta (retention) remunera non solo  il servizio di accesso, ma anche oneri derivanti dalla gestione clienti,  quali  gestione  reclami, insolvenza e recupero crediti. Un operatore  (H3G)  ritiene  che  la  valorizzazione dell'accesso debba essere differenziata in base alla modalita' di fruizione del servizio da  parte  degli utenti e che esista la possibilita' di prevedere uno scatto alla risposta e di articolare le tariffe in peak and off-peak. H3G  ritiene  anche  che, al fine di ottenere un effetto positivo sui clienti  finali,  sarebbe  necessario  valorizzare  anche la quota di competenza dell'operatore che fornisce il servizio.
 Vodafone  osserva che, nonostante i prezzi retail per accesso a NNG non  siano  soggetti  a regolamentazione, essi vengono concordati tra gli  operatori  mobili e gli operatori assegnatari della numerazione. Cio'  e' confermato dall'adozione di un modello cosiddetto di revenue sharing,  giustificato  dall'esigenza  di remunerare l'utilizzo delle risorse  di  rete  sottostanti  e  di  coprire  i costi relativi alla configurazione  delle numerazioni e dei prezzi, alla fatturazione per le schede post-pagate e alla gestione dei servizi di pagamento per le pre-pagate,  del  rischio di insolvenza e della gestione delle frodi. Gli  operatori mobili infatti devono investire ingenti risorse per la copertura  della rete, l'innovazione, il miglioramento della qualita' e  dell'assistenza per mantenere ed ampliare la propria base clienti, che  costituisce  il mercato di riferimento dei fornitori dei servizi informazione  abbonati.  A  parere di Vodafone, nel momento in cui si definisce  un  prezzo  di originazione, deve essere valorizzato anche tale  mercato  potenziale,  altrimenti  si  realizzerebbe un indebito trasferimento di risorse a favore dei fornitori di servizi. Pertanto, qualora  si  volesse  imporre  un  tetto  massimo alla percentuale di retention,  questo  dovrebbe essere tale da garantire la copertura di tutti i costi indicati.
 20.  Sempre  in  merito alla modalita' di determinazione del prezzo praticato dagli operatori di rete mobile, i fornitori di SIA rilevano che  la  remunerazione  pretesa  dagli operatori di rete mobile per i servizi  di  originazione  delle  chiamate alle NNG e' determinata in misura  percentuale  rispetto  alle tariffe applicate ai consumatori. Gli  operatori  di rete mobile richiedono, difatti, una remunerazione per  i  servizi  di originazione offerti calcolata in percentuale del prezzo  finale,  e  tale percentuale in alcuni casi arriva al 50% del prezzo  da fatturare al cliente finale. Di conseguenza, il prezzo del servizio   di  originazione  risulta  del  tutto  slegato  dal  costo sostenuto  dagli  operatori  mobili  per  i  servizi  offerti. Con il meccanismo  descritto  del  revenue  sharing,  gli  operatori di rete mobile fatturano al cliente finale il servizio a valore aggiunto come proprio  ed impongono ai fornitori di SIA un corrispettivo aggregato, anziche'  condizioni  economiche  per il servizio di interconnessione che dovrebbero essere disaggregate, nonche' orientate ai costi, per i singoli  servizi  prestati nei rapporti di interconnessione. A parere dei fornitori di SIA, nel valutare le modalita' di determinazione del prezzo  del  servizio  offerto dagli operatori mobili ai fornitori di SIA e' necessario analizzare le singole componenti in cui il servizio puo' essere distinto, che sono:
 instradamento  e  trasporto  delle  chiamate originate dalla rete mobile alla Numerazione;
 fatturazione  al  cliente  dell'operatore  mobile che effettua la chiamata alla Numerazione;
 rischio  di  insolvenza  legato al mancato pagamento da parte del cliente   dell'operatore   mobile   di   chiamate   effettuate   alla Numerazione.
 21.  I fornitori di SIA osservano che, nel caso delle chiamate alle NNG  provenienti  dalle reti mobili, i costi legati alle attivita' di fatturazione  al  cliente,  nonche'  il  rischio  di insolvenza, sono praticamente  inesistenti.  Difatti,  in  Italia  circa  il 95% degli utenti  degli  operatori mobili sono dotati di schede pre-pagate, per cui  ne  discende  come  l'attivita'  di fatturazione degli operatori mobili  in  Italia  sia  pressoche'  inesistente  (nessuna fattura e' inviata   al  cliente,  ne'  gestita  in  archivio  ed  il  costo  di fatturazione  e'  interamente  e  direttamente  sostenuto dal cliente finale  all'atto  della  ricarica)  ed  il  rischio  di insolvenza e' estremamente  ridotto. I fornitori di SIA sottolineano, pertanto, che qualsiasi  comparazione  dei costi di originazione per le chiamate da reti  mobili  alle NNG applicati negli altri paesi dovra' tener conto dei maggiori costi che gli operatori mobili degli altri paesi europei realmente  sopportano  per l'attivita' di fatturazione e l'assunzione del rischio di insolvenza.
 22.  I  fornitori  di  SIA sostengono quindi - che il servizio loro prestato    dagli    operatori    mobili    consiste    in   sostanza nell'instradamento  e  nel  trasporto delle chiamate, e che si tratta esattamente  degli stessi servizi che l'operatore mobile fornisce nel caso  di  normali chiamate da rete mobile verso clienti residenziali. Pertanto, a parere dei fornitori di SIA, il prezzo per il servizio di instradamento  e trasporto delle chiamate originate dalla rete mobile alla  NNG  -  fornito  dagli operatori di rete mobile - dovra' essere stabilito  avendo  come  riferimento massimo i prezzi del servizio di terminazione   delle   chiamate  vocali  sulle  reti  mobili  fissato dall'Autorita' nella delibera n. 3/06/CONS. Il servizio offerto, e di conseguenza  il  relativo  costo  per la terminazione su rete mobile, risultano sostanzialmente analoghi.
 23.  Per  di  piu',  i fornitori di SIA ritengono che il prezzo del servizio  di originazione delle chiamate verso numeri di informazione abbonati   dovrebbe  essere  inferiore  al  prezzo  del  servizio  di terminazione  delle  chiamate  vocali  sulle  reti mobili, poiche' le chiamate ai servizi di informazione generano traffico ulteriore per i gestori  mobili,  i  quali  finiscono  per avvantaggiarsi anche degli ingenti  investimenti in pubblicita' effettuati dai fornitori di SIA. Per  quanto  attiene ai costi relativi al servizio di fatturazione al cliente  ed all'assunzione del rischio di insolvenza, questi dovranno essere   fissati  avendo  come  riferimento  massimo  quanto  fissato dall'Autorita'  per i medesimi servizi nella delibera n. 19/06/CIR, e considerando  pertanto  le  condizioni economiche di interconnessione applicate  da  Telecom  Italia  nell'Offerta  di Riferimento 2006 per l'accesso  dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di un altro operatore.
 24.  I  fornitori di SIA si soffermano inoltre sul confronto con il contesto internazionale, dal quale risulta evidente l'iniquita' delle condizioni  economiche  applicate  dagli operatori mobili italiani ai fornitori  di  SIA, senza che questo sia giustificato da peculiarita' del  contesto  italiano.  Negli  altri Stati europei la remunerazione richiesta  dagli  operatori  mobili  varia  tra un minimo di 3% ad un massimo  di  30%  del  costo  complessivo  del  servizio  prestato ai fornitori  di  SIA, a differenza della retention del 50% applicata in Italia.  Inoltre,  nella  gran  parte  degli  altri Paesi europei, il prezzo  di  accesso richiesto dagli operatori mobili e' calcolato non in  percentuale  sul  prezzo  finale,  ma in misura fissa ed a fronte della   prestazione   da   parte  dell'operatore  mobile  di  servizi effettivamente  forniti.  Inoltre,  in tali Paesi la diffusione delle schede  pre-pagate  e'  notevolmente  inferiore  rispetto al contesto italiano,  per  cui  la  componente  di costo relativa al servizio di fatturazione   ed   alla  copertura  del  rischio  di  insolvenza  e' decisamente  superiore.  Sarebbe  opportuno  dunque  tenere in debito conto  che  qualsiasi  comparazione  dei costi di originazione per le chiamate  da  reti mobili alle NNG praticati negli altri paesi dovra' considerare maggiori costi che gli operatori mobili degli altri paesi europei  realmente  sopportano  per  l'attivita'  di  fatturazione  e l'assunzione del rischio di insolvenza.
 e) La   definizione   del  periodo  di  vigenza  del  provvedimento cautelare.
 25. Secondo un operatore (Vodafone), l'Autorita', nell'impostazione del  calendario  di  attuazione del provvedimento finale di riduzione del  prezzo  di originazione, dovra' tenere conto dei tempi necessari all'operatore  mobile  per  il recepimento delle nuove condizioni nei contratti in essere con gli assegnatari delle numerazioni per servizi informazione  abbonati.  A  cio'  va  aggiunta anche la revisione dei prezzi  praticati  agli  utenti. Pertanto, le tempistiche di adozione del   provvedimento  non  potranno  essere  inferiori  a  120  giorni dall'adozione  della decisione finale. A parere di un altro operatore (H3G),  una  corretta  determinazione  dei  valori  del  servizio  di originazione  da rete mobile di chiamate per il servizio informazione abbonati  richiederebbe  comunque  un tempo non inferiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. D. Le valutazioni dell'Autorita'.
 I) Le ragioni e la fisionomia essenziale dell'intervento.
 La  sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni di urgenza.
 26.  In  via  preliminare,  l'Autorita'  rileva  la  sussistenza di condizioni   di   straordinarieta'  e  di  urgenza  tali  da  esigere l'adozione di un provvedimento cautelare.
 27.   Secondo   quanto  previsto  dal  Nuovo  Quadro  Regolamentare comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n. 259  del  1° agosto  2003  (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad esempio  l'individuazione  di un mercato rilevante, l'identificazione di  un'impresa  (o  piu) avente(i) significativo potere in un mercato rilevante,  o  infine  l'imposizione,  modifica  o revoca di obblighi regolamentari  in  capo ad imprese detentrici di significativo potere di   mercato,   viene   effettuata  a  seguito  di  una  laboriosa  e approfondita  procedura,  descritta  ai  commi 3 e 4 dell'art. 12 del Codice.  Tale  procedura  prevede  che  la proposta di provvedimento, oltre  che  essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale, venga  comunicata  alla  Commissione  europea  ed  alle  Autorita' di regolamentazione  degli  altri  Stati  membri.  Tuttavia,  l'art. 12, comma 6,   prevede   altresi'   che  «in  circostanze  straordinarie, l'Autorita',  ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla  procedura  di  cui  ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in  coerenza  con  le  disposizioni del Codice». L'Autorita', qualora intenda  avvalersi  di  tale  potere, deve comunicare «immediatamente tali   provvedimenti,   esaurientemente  motivati,  alla  Commissione europea  e  alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri Stati membri.  La  decisione  dell'Autorita'  di  estendere  il  periodo di efficacia  dei  provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».
 28. Orbene, l'Autorita' ritiene che nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l'adozione di un provvedimento    temporaneo    cautelare    nel   mercato   nazionale dell'originazione  da  rete  mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche  per  servizi  di informazione abbonati nei confronti dei seguenti  operatori:  Telecom  Italia,  Vodafone, Wind e H3G. Cio' in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
 29.   Va  innanzitutto  dato  conto  della  straordinarieta'  della situazione  in  essere.  Difatti, si deve sottolineare la particolare contingenza di un mercato quello della fornitura al cliente finale di servizi   informazione  abbonati  da  non  molto  tempo  aperto  alla concorrenza,  e  che gia' attraversa una fase delicatissima, sotto il profilo  della  sostenibilita'  della  situazione concorrenziale e di mercato  da  parte  dei  fornitori  di  SIA, i quali - a fronte degli investimenti  effettuati, anche per promuovere i nuovi servizi presso la  clientela  -  si  trovano  ad  affrontare  contemporaneamente una domanda   che   non   cresce  significativamente  e  soprattutto  una agguerrita  concorrenza  di  prezzo  proprio da parte degli operatori mobili,  cui  debbono  riconoscere  nello  stesso tempo tariffe assai elevate   per  il  servizio  di  originazione  oggetto  del  presente provvedimento.  E',  quest'ultimo,  un  aspetto  degno  della massima attenzione. Infatti, i servizi oggetto del provvedimento sono servizi all'ingrosso  che  costituiscono un input essenziale per la fornitura agli  utenti  finali del servizio informazione abbonati, servizio che riveste  una  particolare  rilevanza  e  si  caratterizza  per la sua utilita'  sociale.  Nonostante  l'essenzialita'  di  tali  servizi il mercato dell'originazione delle chiamate verso le numerazioni ad essi assegnate  risulta oggettivamente caratterizzato da forti distorsioni concorrenziali,  riconducibili  a  due  aspetti  principali. In primo luogo,  ciascun  operatore  di  rete  mobile  esercita  un  controllo pregnante  ed  immanente,  se  non proprio esclusivo, sull'accesso ai propri  abbonati  da  parte dei fornitori di tali servizi. In secondo luogo,  gli  operatori  di rete mobile sono di frequente attivi anche sul  mercato  dei  servizi  a  sovrapprezzo, e, per tale motivo, sono nelle condizioni di porre in essere comportamenti anticoncorrenziali, con  la finalita' di favorire le proprie divisioni commerciali e allo stesso  tempo  di  escludere dal mercato gli operatori terzi, secondo quanto  anche  l'AGCM, nel parere da essa reso a questa Autorita', ha avuto  modo  di  notare  con  particolare riferimento alle condizioni economiche   praticate   dagli   operatori  mobili,  inoltre,  questa Autorita'  osserva  che,  essendo la modalita' di fatturazione quella del  revenue  sharing,  in base alla quale il corrispettivo dovuto e' determinato in percentuale del prezzo fatturato all'utente finale, il prezzo  del  servizio di originazione risulta non solo determinato in modo del tutto avulso dal costo sottostante la fornitura del servizio prestato,  ma  quantificato  su  basi  assai  elevate,  di gran lunga superiori  al prezzo praticato in casi simili dagli operatori di rete all'estero,  e  senza  peraltro  alcuna  giustificazione derivante da circostanze   specifiche  del  contesto  italiano.  A  tal  riguardo, l'Autorita'  osserva  che,  se  -  da  un lato - appare condivisibile l'osservazione  di  alcuni  operatori  mobili,  secondo  i  quali  la definizione  del  prezzo  del servizio di originazione deve includere non  solo  i  costi  legati all'originazione della chiamata, ma anche quelli  derivanti  dalle  altre  prestazioni effettivamente svolte in favore  dei fornitori di SIA (oneri derivanti dalla gestione clienti, sia  per  la fatturazione per le schede post-pagate e la gestione dei servizi  di pagamento per le pre-pagate, sia per la gestione reclami, la  gestione  delle situazioni di insolvenza ed il recupero crediti), dall'altro  lato, appaiono condivisibili le valutazioni formulate dai fornitori  di  SIA  circa  l'uso  prevalente di schede pre-pagate nel mercato  italiano, e quindi il minore onere rappresentato dal rischio di insolvenza e dai servizi di fatturazione, e neppure possono essere negati  gli  effetti positivi per il traffico sviluppato dagli utenti degli   operatori   mobili   grazie   agli  ingenti  investimenti  in pubblicita' sostenuti dai fornitori di SIA.
 30.  In  merito  al carattere di urgenza del provvedimento, si deve osservare  che  la  complessita' del procedimento relativo al mercato 15-bis,  ed  in  particolare  l'evidenza di una articolazione di tale mercato  in  distinti segmenti che presentano differenti connotazioni concorrenziali  e  quindi  implicano  un esame caso per caso di detti segmenti  di  mercato,  comporta  la  necessita'  di  una inevitabile estensione  dei  termini  del procedimento, che, gia' ex se, dovrebbe scadere  non  prima  del  30 settembre  2006,  per  un periodo di 150 giorni.  Tenuto conto, quindi, che gli interessi economici in gioco e le richiamate difficili condizioni competitive per i fornitori di SIA non   appaiono   compatibili   con  i  tempi  della  conclusione  del procedimento   avviato   con   la  delibera  162/06/CONS,  tempi  che rischierebbero  seriamente  di  comprometterli,  questo quadro impone l'adozione del presente provvedimento cautelare.
 31.   Tenuto   conto  che  -  in  considerazione  della  richiamata necessita' di una estensione dei termini del procedimento relativo al c.d.  mercato  15-bis  -  l'effettiva attuazione di una riduzione del prezzo   delle   chiamate   verso  i  servizi  informazione  abbonati avverrebbe in un periodo indicativamente non inferiore a cinque mesi, l'Autorita'  ritiene  che  sussistano  i  motivi di urgenza di cui al predetto   art.   12,   comma 6,   del   Codice  delle  comunicazioni elettroniche,  per  intervenire  nel mercato, anche in considerazione del  fatto  che  una  riduzione  immediata del prezzo di originazione produrrebbe  una  conseguente  riduzione  dei  prezzi al dettaglio da parte  dei  fornitori di SIA, determinando sia ingenti risparmi per i consumatori finali, sia l'impulso per un incremento della domanda.
 32.  Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene -  pertanto  - che sussistano circostanze straordinarie e motivazioni di  urgenza  tali  da  rendere  necessario  un  intervento temporaneo cautelare,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Codice, finalizzato  alla  salvaguardia della concorrenza e alla tutela degli interessi  degli  utenti in relazione alle esigenze di seguito meglio esposte.
 II. Il   mercato  rilevante  e  la  posizione  di  dominanza  degli operatori  mobili:  l'esigenza  di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti.
 33.  Avendo  riguardo  al  mercato  rappresentato  dal  servizio di originazione di chiamate provenienti dalla propria rete e destinate a NNG  per  i  SIA  (in  sede  di  analisi di mercato non si manchera', peraltro, di tenere nel debito conto l'avviso dell'AGCM che l'assetto regolamentare   relativo   al   servizio   di  originazione  potrebbe riguardare,  piu'  ampiamente, tutte le chiamate da rete mobile verso NNG),   e'   agevole   osservare  che  lo  stesso  ha  acquisito  una configurazione non concorrenziale in virtu' dei comportamenti assunti dagli  operatori  di  rete  mobile.  In particolare, si osservano: un totale  controllo  dell'accesso  alla  base  clienti, l'attuazione di strategie   di  integrazione  verticale  finalizzate  alla  fornitura diretta  di  servizi  di  informazione  abbonati,  la  formulazione e l'applicazione  di  prezzi  per il servizio wholesale di originazione non  legati  ai costi e comunque oltremodo onerosi per i fornitori di servizi  di informazione abbonati, l'adozione di politiche di pricing differenziate per servizi forniti direttamente dagli operatori mobili e  servizi  di altri fornitori di SIA, circostanze, tutte queste atte ad  ostacolare  -  di fatto - la concorrenza da parte di fornitori di servizi di informazione abbonati non verticalmente integrati.
 34. Le condizioni descritte sono tali da assicurare ad ognuno degli operatori  di  rete  mobile  una  posizione  di dominanza sul mercato rappresentato dai servizi di originazione per le chiamate provenienti dalla  propria  rete  e  destinate  a  NNG  per i SIA. Pertanto, ogni operatore   di   rete   mobile  puo'  essere  individuato,  a  titolo provvisorio  ed  in  via  d'urgenza,  come  operatore dominante nella fornitura di tale servizio di originazione.
 35.  Si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere affinche' le  tariffe  del  servizio di originazione trovino un rapporto con la dinamica   dei  costi  sottostanti  e  si  risolva  cosi'  il  vulnus concorrenziale rappresentato dalla fissazione di livelli di retention elevati  quali  quelli  correnti  nella  realta'  italiana,  tali  da compromettere  la  stessa permanenza sul mercato di fornitori di SIA, che hanno necessita' di accedere alle reti degli operatori mobili.
 36. La  distorsione  concorrenziale  in  atto  produce  anche gravi effetti  negativi nei confronti degli utenti, in quanto le tariffe di terminazione  artificiosamente  alte  oggi praticate impongono prezzi finali  particolarmente  elevati dei servizi di informazione abbonati da rete mobile, soprattutto se confrontati a quelli degli equivalenti servizi forniti da rete fissa.
 37.  Tenuto  conto  della  larghissima  diffusione  della telefonia mobile   in   Italia,  servizio  che  talora  assume  caratteristiche sostitutive  del  servizio  da  rete  fissa, e considerata la valenza sociale   dei   servizi   di   informazione   abbonati,  si  conferma ulteriormente  la  necessita'  di un intervento che - a partire dalla riduzione  delle tariffe wholesale - produca quindi una riduzione dei prezzi  finali  per le chiamate da rete mobile, analogamente a quanto e'  avvenuto  per le chiamate da rete fissa a seguito dell'intervento dell'Autorita' (delibera 8/06/CIR).
 38.   In   tal  senso  l'Autorita'  condivide  pienamente  l'invito dell'AGCM ad effettuare un monitoraggio in relazione agli effetti che la  riduzione  delle  tariffe di originazione avra' sui prezzi finali dei  servizi  di  informazione  abbonati, cosi' da garantire un reale beneficio  per  i  consumatori,  valutando  anche  la  possibilita' - allorche'  se  ne  determinassero  le  condizioni  -  di sottoporre i mercati  al dettaglio dei servizi di informazione abbonati offerti su reti   mobili   ad   un'analisi   delle   condizioni   di  mercato  e concorrenziali.
 III. La fisionomia del provvedimento.
 L'ambito del provvedimento cautelare.
 39.  Con  riguardo  all'ambito di applicazione e ai presupposti del presente provvedimento cautelare, l'Autorita' osserva come l'art. 12, comma 6,  del  Codice, nel prevedere la possibilita' di derogare alle procedure  di  cui  ai  commi 3  e  4, non pone alcuna limitazione in merito alle tipologie di intervento regolamentare assumibili mediante provvedimenti  temporanei  cautelari:  in  particolare,  la legge non esclude   dall'area   delle   iniziative   possibili   aspetti  quali l'identificazione  del  mercato  rilevante  ovvero  l'identificazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e quel che piu'  importa  in  questa  sede tanto meno esclude la possibilita' di interventi nelle modalita' di controllo dei prezzi.
 40.  Nel  caso  di  specie,  inoltre, l'identificazione del mercato rilevante,    l'individuazione    degli    operatori   detentori   di significativo  potere  di  mercato  e  le  misure che il procedimento introduce   appaiono   coerenti   con   le  risultanze  che  emergono dall'analisi in corso di svolgimento e relativa al piu' ampio mercato dei  servizi di originazione di chiamate da rete mobile verso NNG per la fornitura di SIA (c.d. mercato 15-bis).
 Il valore del prezzo massimo di originazione.
 41.  Per  quanto riguarda la determinazione dello specifico livello del  prezzo  di  originazione  da  rete  mobile  delle chiamate verso numerazioni  non  geografiche per i servizi di informazione abbonati, l'Autorita',  richiamate  le osservazioni gia' espresse in precedenza circa  il  carattere  pregiudizievole  delle condizioni economiche in atto  praticate  dagli  operatori mobili ai fornitori di SIA, osserva ulteriormente quanto segue.
 42. In  sintonia  con  l'approccio regolamentare assunto finora nei confronti  delle  offerte  degli operatori sottoposti a controllo dei prezzi,  imperniato  sul  principio  dell'orientamento ai costi quale strumento   fondamentale,  appunto,  per  il  controllo  dei  prezzi, l'Autorita' ritiene - almeno allo stato - opportuno utilizzare, quale parametro   per   la   determinazione  del  prezzo  del  servizio  di originazione,  il  prezzo  del servizio di terminazione, e cio' sulla scorta  anche di quanto disposto di recente dalla Commissione europea in  materia  di  tariffe di roaming internazionale. I dati desumibili dall'esperienza   internazionale,  infatti,  se  valgono  comunque  a denunziare  l'anomalia  italiana in materia di prezzi di originazione da  rete  mobile,  non presentano tuttavia quella omogeneita' - anche con  riguardo  alle fonti statistiche disponibili - che consentirebbe di  dare  vita  ad  un parametro di benchmarking internazionale quale diretto   riferimento   per  la  fissazione  del  prezzo  massimo  di originazione nel caso italiano.
 43.  Assunto  a  riferimento,  quindi,  il  prezzo  del servizio di terminazione,  va  ulteriormente  considerato quanto segue. Avendo il mercato  un  ambito  di  riferimento geografico nazionale, al fine di stabilire  il  valore  massimo  di  riferimento  per  la  tariffa del servizio  di  originazione  da  rete  mobile  nel  caso di servizi di informazione  abbonati,  e'  d'uopo  fare riferimento alle tariffe di terminazione  nazionali.  In  tal  senso,  e'  del  tutto ragionevole supporre  che  il  costo del servizio di originazione non si discosti significativamente  da  quello del servizio di terminazione. A questo riguardo,  si rammenta che il costo della terminazione mobile risulta dalla  contabilita'  regolatoria  certificata  ed  e'  stato  fissato dall'Autorita' con la delibera n. 3/06/CONS. In base a tale delibera, a  partire dal 1° luglio 2006, il prezzo del servizio di terminazione delle  chiamate  vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone non puo'  essere  maggiore  di  11,20 centesimi di euro al minuto, mentre quello   dell'operatore  Wind  non  puo'  essere  maggiore  di  12,90 centesimi di euro al minuto.
 44.  Tuttavia,  come  richiamato  in  precedenza,  appare  corretto riconoscere  agli  operatori  mobili  anche  una remunerazione per le prestazioni  diverse  ed  accessorie al mero servizio di originazione (inclusi i costi relativi alla configurazione delle numerazioni e dei prezzi), tra cui le attivita' di fatturazione, rischio di insolvenza, recupero  crediti.  L'onere  complessivo  per  l'erogazione di queste ulteriori prestazioni non potrebbe, peraltro, risultare mai superiore al  costo  del  servizio  di  originazione,  a sua volta equiparato a quello  del  servizio  di  terminazione.  Per tale ragione, il prezzo complessivo  del  servizio  di  originazione  fornito da un operatore mobile  ad  un fornitore di SIA puo' essere al massimo equivalente al prezzo   del   servizio   di   terminazione   maggiorato   del  100%, maggiorazione questa ampiamente congrua per consentire agli operatori mobili  di  coprire i costi relativi all'erogazione delle prestazioni accessorie  al mero servizio di originazione. In tal modo, dunque, il prezzo  massimo di originazione che si verrebbe a determinare risulta finalmente  -  ancorche' solo provvisoriamente - allineato, oltre che ai  costi  effettivamente  sostenuti  dagli operatori mobili, anche a quelli  che  sono  i  prezzi prevalenti nei principali paesi europei, come evidenziato nell'ambito del procedimento.
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Ritenuto  che  la  complessiva  esposizione  che  precede evidenzia l'esistenza  di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da esigere,  ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli  utenti,  l'adozione  delle  misure  temporanee cautelari sopra descritte;
 Delibera:
 Art. 1.
 Identificazione dei mercati rilevanti e degli operatori
 aventi significativo potere di mercato
 Ai  fini  del  presente  provvedimento,  vanno  identificati  quali mercati  rilevanti,  in  via  provvisoria  e di urgenza, i servizi di originazione  da  ogni  rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche  relative  a  servizi  di  informazione abbonati e devono essere  considerati,  a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, quali detentori  di significativo potere di mercato, nei mercati anzidetti, gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.
 |  |  |  | Art. 2. Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato
 dagli operatori di rete mobile interessati
 1.  Il  prezzo  praticato  per  il  servizio  di originazione delle chiamate  vocali  sulle  reti  degli operatori mobili Telecom Italia, Vodafone,  Wind  e  H3G  non puo' essere superiore all'attuale valore della  corrispondente  tariffa  di  terminazione,  maggiorato  di una misura  massima  del 100% per le prestazioni diverse ed accessorie al mero servizio di originazione.
 2.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  del prezzo massimo di originazione  determinato  dal  precedente  comma,  si ha riguardo ai prezzi  praticati  dagli  operatori  di  reti mobile nei contratti di interconnessione.  Sempre  ai  fini  di  tale verifica, gli operatori mobili  sono  tenuti  ad  aggiornare  ed a comunicare all'Autorita' i contratti di interconnessione in essere.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  Il  presente  provvedimento  ha  efficacia  a partire dal terzo giorno   successivo   alla   notifica  agli  operatori  detentori  di significativo  potere  di  mercato  e  fino  alla formale conclusione dell'analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso  numerazioni  non geografiche, avviata con delibera 162/06/CONS e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2007.
 2.  Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Vodafone, Wind, H3G e Telecom Italia.
 3.   Le  societa'  di  cui  al  comma precedente,  nel  trasmettere all'Autorita'  le  condizioni economiche praticate per il servizio di originazione,  in  applicazione  del  presente provvedimento, inviano all'Autorita'  anche i relativi contratti di fornitura, stipulati con i fornitori dei servizi informazione abbonati.
 4. L'Autorita' avvia un'attivita' di monitoraggio in relazione agli effetti  che  la  riduzione  delle  tariffe di originazione avra' sui prezzi  finali  dei servizi di informazione abbonati, e si riserva di intervenire  qualora  dal monitoraggio emergano ulteriori criticita', al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori.
 5. Il presente provvedimento e' notificato alla Commissione europea ed  alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web dell'Autorita'.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Roma, 7 settembre 2006
 Il presidente
 Calabro'
 I commissari relatori
 D'Angelo - Mannoni
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