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| Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 18 settembre 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale «Kaletra» (lopinavir ritonavir), autorizzata con procedura centralizzata  europea  dalla  Commissione  europea.  (Determinazione C/101/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  KALETRA (lopinavir ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 giugno  2006  ed  inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/172/004  200 mg + 50 mg compressa rivestita con film in bottiglia HDPE 120 compresse;
 EU/1/01/172/005  200  mg  +  50 mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse.
 Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;    Visto  l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  Direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 luglio 2006;
 Vista  la  deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del Direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  KALETRA  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale
 e attribuzione numero A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale  KALETRA  (lopinavir ritonavir) nelle confezioni   indicate   vengono   attribuiti  i  seguenti  numeri  di identificazione nazionale:
 Confezione:
 200  mg + 50 mg compressa rivestita con film bottiglia HDPE 120 compresse;
 A.I.C. n. 035187044/E (in base 10) 11KUC4 (in base 32);
 Confezione:
 200  mg  +  50  mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse;
 A.I.C. n. 035187057/E (in base 10) 11KUCK (in base 32).
 Indicazioni   terapeutiche:   in   associazione  con  altri  agenti antiretrovirali,  per  il  trattamento  di  adulti  e bambini di eta' superiore ai 2 anni con infezione HIV-1.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La   specialita'   medicinale   KALETRA  (lopinavir  ritonavir)  e' classificata come segue:
 Confezione:
 200  mg + 50 mg compressa rivestita con film bottiglia HDPE 120 compresse;
 A.I.C. n. 035187044/E (in base 10) 11KUC4 (in base 32;
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 360,23 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 594,52 euro.
 Confezione:
 200  mg  +  50  mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse;
 A.I.C. n.035187057/E (in base 10) 11KUCK (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 360,23 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 594,52 euro.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una struttura  ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio
 Roma, 18 settembre 2006
 Il direttore generale: Martini
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