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| Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 29 settembre 2006, n. 261 |  | Interventi  urgenti  per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di contenere il disagio  abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto  nelle aree di piu' alta densita' abitativa, anche per la scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto 2006, ai sensi del   decreto-legge   1°   febbraio  2006,  n.  23,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  3  marzo  2006,  n. 86, e relativa alle citta' con oltre un milione di abitanti;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  delle  infrastrutture  e  del  Ministro  della solidarieta' sociale,  di  concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche per la famiglia;
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
 1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio abitativo e di favorire il passaggio  da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino  al  30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per  finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti  di  conduttori  con  reddito  annuo  familiare complessivo inferiore  a  27.000  euro,  che  siano  o abbiano nel proprio nucleo familiare  persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento.
 2.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva  di  rilascio  di  cui  al  comma  1 e' autocertificata dai soggetti  interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui all'articolo  4,  comma  4,  del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata  al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La  sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle  forme  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
 3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo concessi in locazione  dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43,  comma  18,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, da casse professionali  e  previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari,  societa'  il  cui  oggetto sociale comprenda la gestione di patrimoni  immobiliari  e  soggetti  fisici  o giuridici detentori di oltre  100  unita'  immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse su tutto  il  territorio  nazionale, il termine di sospensione di cui al comma 1 e' fissato al 30 giugno 2008.
 4.   Per   tutto  il  periodo  di  sospensione  dell'esecuzione  il conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione  prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 5.   Il   conduttore   decade   dal   beneficio  della  sospensione dell'esecuzione  se  non  provvede al pagamento del canone nei limiti indicati  dall'articolo  5  della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione  dell'articolo  55 della stessa legge. La decadenza si verifica  anche  nell'ipotesi  in  cui  il  comune  di  residenza del conduttore  non  provveda all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, nel termine previsto.
 6.  La  sospensione  non  opera in danno del locatore che dimostri, nelle  forme  di  cui  al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse  condizioni  richieste  per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione.
 7.  Ai  conduttori  di immobili destinati ad uso abitativo ceduti a soggetti  diversi  dalle persone fisiche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,  e  al  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se appartenenti alle particolari categorie sociali di cui al comma 1, e' riconosciuto il  diritto  al  rinnovo  del contratto di locazione per la durata di nove  anni,  non  prorogabili,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore   del   presente  decreto,  qualora  ancora  nella  detenzione dell'immobile a tale data.
 |  |  |  | Art. 2. Benefici fiscali
 1.   Per   i   proprietari  degli  immobili  locati  ai  conduttori individuati   nell'articolo   1  si  applicano,  per  il  periodo  di sospensione  della  procedura  esecutiva,  i  benefici fiscali di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore  dei suddetti proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
 |  |  |  | Art. 3. Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
 e agevolata e per la graduazione degli sfratti
 1.  I  comuni  individuati  nell'articolo  1, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, d'intesa  con  la  regione,  un  programma  pluriennale  di  edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei conduttori di cui all'articolo 1,  indicando  il  fabbisogno  di  alloggi  sulla base degli elenchi, predisposti   dagli   stessi  comuni,  dei  nominativi  dei  suddetti conduttori,  nonche'  le  eventuali risorse finanziarie stanziate dal comune  o dalla regione, da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e, della solidarieta' sociale.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  nei  comuni  individuati  nell'articolo  1  possono  essere istituite  apposite  commissioni  per  l'eventuale  graduazione delle azioni  di  rilascio,  finalizzate  a favorire il passaggio da casa a casa  per  i  soggetti  di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 3.  I  comuni  definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni  di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre che del prefetto e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni  sindacali  degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia.
 |  |  |  | Art. 4. Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di  concertazione  per  definire, entro sessanta giorni dalla data di convocazione,   il   piano  pluriennale  nazionale  straordinario  di edilizia   residenziale   pubblica,   anche   mediante  acquisizione, ristrutturazione  o  manutenzione  di  edifici esistenti, finalizzato all'aumento  di  alloggi  in  locazione  a  canone sociale e a canone concordato,  al  fine  di garantire il passaggio da casa a casa per i soggetti  di  cui  all'articolo  1,  nonche'  all'avvio  di  un piano complessivo  sulla  casa  con  la  definizione di proposte normative, strutturali e fiscali per la normalizzazione del mercato immobiliare.
 2.    Al   tavolo   nazionale   partecipano   il   Ministro   delle infrastrutture,  titolare della realizzazione delle opere, i Ministri della  solidarieta'  sociale,  dell'economia  e  delle finanze, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attivita' sportive, o loro delegati, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni, delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e degli inquilini, delle  associazioni della proprieta' edilizia, delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.
 |  |  |  | Art. 5. Reddito dei fabbricati
 1. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma  1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell'unita' immobiliare  e'  determinato  ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  assumendo  quale  riduzione  forfetaria del canone di locazione la percentuale del 14 per cento.
 |  |  |  | Art. 6. Copertura finanziaria
 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro  16,4  milioni  per  l'anno 2007 ed a euro 44 milioni per l'anno 2008,   si   provvede   con   le  maggiori  entrate  derivanti  dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati di cui all'articolo 5.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 29 settembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Di      Pietro,      Ministro     delle
 infrastrutture
 Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
 sociale
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Bindi,  Ministro delle politiche per la
 famiglia Visto, il Guardasigilli: Mastella
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