Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 settembre 2006
Rettifica del decreto 3 gennaio 2006, di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prodigy», registrato al n. 12858.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 3 gennaio 2006, modificato successivamente con decreto del 4 aprile 2006, con il quale e' stato registrato al n. 12858 il prodotto fitosanitario denominato «Prodigy», contenente la sostanza attiva methoxifenozide, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
Considerato che erroneamente e' stato indicato nel testo del decreto come limiti massimi di residui per la sostanza attiva methoxifenozide sulle drupacee 0,1 invece di 0,3 mg/kg e l'intervallo di sicurezza per l'uva da tavola 7 giorni anziche' di 14;
Visto il parere favorevole espresso in data 14 marzo 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la nota in data 13 luglio 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 12 giugno 2006;
Decreta:
E' rettificato il testo del decreto relativo al prodotto fitosanitario denominato PRODIGY registrato al n. 12858 in data 3 gennaio 2006 a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, nella parte relativa all'intervallo di sicurezza per l'uva da tavola che e' di 7 giorni anziche' di 14 e nella parte relativa ai limiti massimi di residui sulle drupacee che sono 0,3 mg/kg e non 0,1 mg/kg, come erroneamente indicato nel decreto sopracitato del 3 gennaio 2006.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 7-8 <----
 
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