| 
| Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO |  | DECRETO RETTORALE 11 settembre 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Visto  lo  statuto  della  libera  Universita'  commerciale  «Luigi Bocconi», emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545, e  successivamente  modificato  con  decreto  rettorale  n.  5656 del 23 luglio 2001 e n. 5920 dell'11 aprile 2002;
 Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Visto  il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 Vista  la legge 4 novembre 2005 n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti  i  professori  e  i ricercatori universitari e delega al Governo   per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori universitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  6 aprile  2006,  n.  164,  recante «Riordino   della   disciplina   del   reclutamento   dei  professori universitari,  a  norma  dell'art. 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
 Richiamata  la proposta di modifiche al vigente statuto, sottoposta a  parere  del  consiglio  di  facolta'  in  data  11 aprile  2006 ed approvata  dal consiglio di amministrazione in data 26 maggio 2006, e trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca ai sensi dell'art.  6  della  predetta  legge  9 maggio  1989,  n. 168, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
 Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca, servizio  per l'autonomia universitaria e gli studenti, prot. n. 2957 del   25 luglio   2006,  con  la  quale  si  comunica  di  non  avere osservazioni  da formulare con riferimento alle proposte di modifiche statutarie;
 Considerato  che  le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo,   nonche'  sulla  numerazione  ed  organizzazione  sistematica dell'articolato,  cosicche'  si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;
 Decreta:
 Sono emanate le modifiche allo statuto dell'Universita' Commerciale «Luigi  Bocconi» tutte recepite nel testo finale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
 Il presente decreto e' pubblicato inoltre all'albo di Ateneo.
 Milano, 11 settembre 2006
 Il rettore: Provasoli
 |  |  |  | Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE
 «LUIGI BOCCONI»
 Capo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1.
 Origine, istituzione e fonti normative
 1.1. La  libera Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di  seguito denominata «Universita»), fondata da Ferdinando Bocconi, con  statuto  approvato  con  regio decreto 29 settembre 1902, e' una universita' legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia  didattica,  scientifica,  amministrativa,  organizzativa e disciplinare  come  assicurato  dall'art.  33  della Costituzione e a norma  dell'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,  approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.
 L'«Universita»   non   ha  fini  di  lucro.  Essa  e'  finanziata prevalentemente  con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed e' gestita  da  un  consiglio  di  amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati.
 1.2. Sono fonti normative specifiche dell'«Universita»:
 le  disposizioni  costituzionali  e  le  disposizioni  di legge sull'istruzione  superiore  riguardanti  le  universita'  non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 il presente statuto;
 i  regolamenti  richiamati  nello  statuto e quelli riguardanti ulteriori    specifiche   materie,   approvati   dal   consiglio   di amministrazione.
 Art. 2.
 Finalita' e attivita'
 2.1. Secondo  il  programma  del suo fondatore, l'«Universita» e' stata   istituita   con   lo   scopo  di  operare  nella  formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio  intervento  alle  mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico.
 2.2. L'«Universita»   assicura   la  liberta'  di  ricerca  e  di insegnamento garantita dalla Costituzione.
 2.3. Professori,       ricercatori,       docenti,      personale tecnico-amministrativo      e      studenti,     quali     componenti dell'«Universita»,   contribuiscono,   nell'ambito  delle  rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
 2.4. L'«Universita»  cura  l'istruzione  universitaria  a tutti i livelli  degli  ordinamenti  didattici  previsti per legge, opera nel campo  della  formazione culturale e professionale, attraverso scuole di  specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura,   seminari,   nonche'   attraverso  attivita'  propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.
 Essa  cura  altresi'  la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali.
 2.5. L'«Universita» puo' conferire i seguenti titoli:
 diploma di laurea (DL);
 laurea (L);
 laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM);
 diploma di specializzazione (DS);
 dottorato di ricerca (DR).
 L'«Universita»  rilascia  altresi',  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto   ministeriale   n.   270   del  22 ottobre  2004  il  master universitario di primo e secondo livello.
 L'«Universita»   puo'   rilasciare  inoltre  specifici  attestati relativi  ai  corsi  di  alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
 L'«Universita» fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla  ricerca  scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
 2.6. Per    il    raggiungimento    delle    proprie   finalita', l'«Universita» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare  contratti  e  convenzioni  per  attivita'  didattica  e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e   intrattenere   collaborazioni  nel  campo  della  ricerca,  della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi  con  altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.
 2.7. L'«Universita»  mantiene  rapporti  con  i propri laureati e partecipanti   ai   programmi   formativi   attraverso   una  o  piu' associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Universita' stessa.
 Art. 3.
 Patrimonio e mezzi finanziari
 3.1. L'«Universita»  utilizza  per  le  attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi titolo.
 3.2. I  mezzi  finanziari  per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'«Universita» sono costituiti da:
 a) i  proventi  del  lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del patrimonio dell'Universita';
 b) il   sostegno   dell'Istituto   Javotte   Bocconi  Manca  di Villahermosa  -  Associazione  Amici  della  Bocconi  -,  di  seguito denominato  «Istituto  Javotte Bocconi», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, n. 1395;
 c) i  proventi  delle  tasse  universitarie  e dei contributi a carico degli studenti;
 d) altri proventi delle attivita' istituzionali;
 e) le  erogazioni  e  i  fondi  ad  essa  conferiti a qualunque titolo,   da   enti   pubblici,  imprese  e  privati  interessati  al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
 Capo II
 ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
 Art. 4.
 Organi centrali di governo dell'Universita' - Individuazione
 4.1. Sono organi centrali dell'«Universita»:
 il consiglio di amministrazione;
 il comitato esecutivo;
 il presidente;
 il vice presidente;
 il consigliere delegato;
 il rettore;
 il consiglio accademico;
 il senato accademico.
 Art. 5.
 Consiglio di amministrazione - Composizione
 5.1. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di governo amministrativo    e    di    gestione    economica   e   patrimoniale dell'«Universita».
 5.2. Esso si compone di 19 membri, e precisamente:
 a) di   persona   nominata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi» per le funzioni di presidente;
 b) del rettore pro-tempore;
 c) di  un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 d) di un rappresentante della regione Lombardia;
 e) di un rappresentante della provincia di Milano;
 f) di un rappresentante del comune di Milano;
 g) di  un  rappresentante  della  Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
 h) di  tre rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;
 i) di  nove  membri  nominati  dal consiglio di amministrazione dell'«Istituto  Javotte  Bocconi», avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'«Universita».
 5.3. Tutti  i  componenti il consiglio, ad eccezione del rettore, rimangono  in  carica  quattro  anni  e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
 5.4. I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
 5.5. Il  consiglio  nomina  il  segretario che puo' essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.
 Art. 6.
 Consiglio di amministrazione - Funzionamento
 6.1. Il  consiglio  si  intende  validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a 11.
 6.2. Il  consiglio  e' convocato dal presidente, o in sua assenza dal  vice  presidente, ove nominato, o dal consigliere delegato, ogni qualvolta  si  renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
 6.3. Per   la   validita'   delle   adunanze   del  consiglio  di amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei componenti in carica.
 Salvo   la   diversa   maggioranza   prevista  per  le  modifiche statutarie,  per  la  validita'  delle  deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  in  carica del consiglio di amministrazione.
 6.4. Il  presidente  puo'  consentire  l'intervento alla riunione mediante  l'utilizzo  di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando   la   possibilita'   per  ciascuno  dei  consiglieri  di intervenire  e  di  esprimere  il  proprio avviso ed il proprio voto, nonche' la contestualita' dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni.  In  detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
 6.5. E'  ammessa  la  possibilita'  del  voto per corrispondenza, espresso  con  le  modalita'  disciplinate  in  apposita delibera del consiglio.
 6.6. Alle  riunioni  del  consiglio  partecipano senza diritto di voto  il  direttore generale, il segretario e, con l'approvazione del consiglio, le persone di volta in volta proposte dal presidente.
 Art. 7.
 Consiglio di amministrazione - Competenze
 7.1. Il  consiglio  di  amministrazione  ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
 7.2. Compete al consiglio di amministrazione:
 a) determinare     l'indirizzo     generale     di     sviluppo dell'«Universita» e deliberare i relativi programmi;
 b) deliberare  lo  statuto  e le relative modifiche. Per quanto riguarda  le  materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Senato Accademico e sentiti i Consigli di facolta';
 c) deliberare il regolamento generale di Ateneo su proposta del Senato Accademico;
 d) deliberare  il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 e) approvare  gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.
 7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
 a) deliberare    la   costituzione   del   Comitato   esecutivo determinando  il  numero  dei  componenti,  le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
 b) approvare   il   bilancio   e   il  bilancio  di  previsione dell'«Universita»;
 c) nominare il Rettore;
 d) deliberare  l'istituzione  e  l'attivazione  delle strutture didattiche,  facolta'  e  scuole  e  dei relativi corsi di studio; in particolare  l'istituzione  dei  corsi  di  studio  e' deliberata dal Consiglio  di  amministrazione  su proposta del Senato accademico, ad iniziativa della Facolta' di riferimento del corso. L'attivazione dei corsi  di  studio e' deliberata annualmente su proposta del Consiglio della facolta' cui il corso afferisce;
 e) nominare,  ai  sensi  dei  successivi  articoli 20.1  e 12.2 lettera f),  i  presidi  e  i  direttori  delle  scuole, nonche', ove richiesto  dai  rispettivi  regolamenti,  i  preposti  ai  Centri  di servizio;
 f) deliberare  le  modalita'  di  ammissione degli studenti, su proposta  del  Consiglio  Accademico,  e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
 g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
 h) deliberare  in  materia di tasse e contributi a carico degli studenti;
 i) deliberare  la nomina del Direttore generale e del Direttore amministrativo;
 j) deliberare  l'assunzione  e  la nomina degli altri dirigenti amministrativi.
 7.4. Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
 a) su  proposta  dei  Consigli  di facolta', in ordine ai posti vacanti  in organico da coprire con professori di ruolo e alle nomine dei   Professori   di  ruolo  da  chiamare  sui  settori  scientifico disciplinari;
 b) su   proposta  del  Consiglio  accademico,  in  ordine  agli insegnamenti  da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e   contratti   da   conferire,  per  lo  svolgimento  dell'attivita' didattica, a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
 c) in  ordine  al  trattamento economico del personale docente, alle  indennita'  di  carica  del  rettore  e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
 d) in  ordine alle risorse da destinare sia a borse di studio e di  perfezionamento  a studenti e laureati, sia a contratti a termine di  cui al successivo art. 39.2, nonche' ai criteri ed alle modalita' di selezione dei beneficiari delle borse e dei titolari dei contratti medesimi;
 e) in  ordine  alla determinazione degli organici del personale amministrativo,  alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo   stato   giuridico   ed   economico,   nonche'  all'adozione  dei provvedimenti disciplinari;
 f) alla  stipula  dei  contratti  di  lavoro  per  il personale amministrativo;
 g) in  ordine  alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
 h) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
 i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
 j) all'affidamento a societa' di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;
 k) su   ogni   altra   materia  di  ordinaria  e  straordinaria amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi previsti dal presente Statuto.
 Art. 8.
 Comitato esecutivo
 8.1. Il  Comitato  esecutivo,  quando  istituito,  e'  formato da componenti  in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto:
 il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 il vice Presidente, se nominato;
 il rettore;
 il consigliere delegato.
 I  componenti  non  di  diritto  sono  nominati  dal Consiglio di Amministrazione.
 Alle  riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
 8.2. Il  Comitato  esecutivo  e'  convocato  dal  Presidente  del Consiglio   di  amministrazione  o  -  in  sua  assenza  -  dal  Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato.
 La  funzione  di  segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione.
 8.3. Il  Comitato  Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai  poteri  ad  esso  delegati dal Consiglio di amministrazione. Alle riunioni  del  Comitato  esecutivo  si  applicano  le  previsioni del precedente  art. 6.4 e 6.5. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in   ordine   alle   materie   di   competenza   del   Consiglio   di amministrazione,  ad  eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse.   Di   tali   deliberazioni   riferisce   al   Consiglio  di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.
 Art. 9.
 Presidente
 9.1. Il  Presidente  del  Consiglio  di amministrazione convoca e presiede  le  adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.
 9.2. Il Presidente in particolare:
 a) provvede   a   garantire   l'adempimento   delle   finalita' statutarie;
 b) ha la rappresentanza legale dell'«Universita»;
 c) assicura   l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di amministrazione  e  del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;
 d) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del Direttore generale;
 e) nell'eventualita'   che   non   sia  possibile  la  regolare convocazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e/o  del  Comitato esecutivo  e  nelle  materie  di  competenza degli stessi organi puo' adottare  provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato.  Tali  provvedimenti  dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente  del  Consiglio  di  amministrazione  o  del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
 Art. 10.
 Vice Presidente
 10.1. Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un Vice presidente,  che  sostituisce  il  Presidente in caso di assenza o di impedimento.
 Art. 11.
 Consigliere delegato
 11.1. Il  Consigliere  delegato  e'  nominato  dal  Consiglio  di amministrazione,  al  proprio  interno,  dura  in  carica  quanto  il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato.
 11.2. Il  Consigliere  delegato  svolge le funzioni conferite con delega   dal   Consiglio   di   amministrazione   e  dal  Presidente. Sostituisce,  in  caso  di  assenza  o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un vice Presidente.
 Art. 12.
 Rettore
 12.1. Il  Rettore  e'  nominato dal Consiglio di amministrazione, tra  i professori ordinari dell'«Universita», dura in carica due anni e puo' essere confermato.
 12.2. Il rettore:
 a) rappresenta  l'«Universita» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
 b) cura   l'osservanza   delle   leggi  nelle  materie  di  sua competenza  e  delle  norme  concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica;
 c) fa  parte  di  diritto,  per  la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;
 d) convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico ed il Consiglio Accademico  e  ne  assicura  il  coordinamento  con  il  Consiglio di Amministrazione;
 e) convoca  e  presiede  il  Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una sola Facolta';
 f) presenta  al  Consiglio di Facolta', al fine di raccoglierne il  parere,  la  proposta  di  nomina  dei  Direttori delle Scuole da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 g) nomina:
 i Direttori di Istituto, su proposta dei Consigli di Istituto e previa informazione al Consiglio di Amministrazione;
 i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla  ricerca,  se  nominato,  e  sentito  il  parere  del  Direttore dell'Istituto o degli Istituti di riferimento;
 h) assicura   l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di amministrazione in materia didattica e scientifica;
 i) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
 j) fissa   direttive   organizzative  generali  per  assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
 k) esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
 l) adotta,  in  caso  di  necessita'  e di urgenza, gli atti di competenza  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  accademico e, limitatamente  alle  materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di  amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
 m) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle  disposizioni  di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'«Universita».
 12.3. Il   Rettore  puo'  conferire  ad  uno  o  piu'  professori l'incarico    di   seguire   particolari   aspetti   della   gestione dell'«Universita» rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad alcuni di essi, che siano professori di prima fascia, la qualifica di Pro-Rettore.
 12.4. Il  Rettore  puo',  in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire  con  delega  da  un  Pro-Rettore o da altro professore di prima  fascia  dell'«Universita»  nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
 12.5. Il  Rettore  puo'  costituire  commissioni  e  comitati con compiti  consultivi,  istruttori  e  gestionali  nelle materie di sua competenza.
 Art. 13.
 Consiglio accademico composizione, competenze e funzionamento
 13.1. Il  Consiglio  accademico  e'  composto  dal Rettore che lo presiede,   dai   Presidi   delle   facolta'   di   cui   si  compone l'«Universita»,  se  le  Facolta' sono in numero superiore a una, dai Prorettori  o  Delegati  Rettorali,  se nominati, dai Direttori delle Scuole,  dai  Direttori di Istituto o delle altre strutture di cui al successivo art. 29.
 Alle  sedute  del Consiglio accademico partecipano, senza diritto di   voto,   il   Consigliere   Delegato   e  il  Direttore  Generale dell'»Universita».
 In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Rettore, il Consiglio Accademico  e'  presieduto dal Prorettore con maggiore anzianita' nel ruolo accademico.
 13.2. Limitatamente  alle  materie  di preminente interesse degli studenti,  intervengono  alle  adunanze del Consiglio accademico, con diritto  di  parola  e  di  proposta,  tre  dei  rappresentanti degli studenti  in  Consiglio  di  Facolta',  indicati  dai  rappresentanti stessi.  Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e della deliberazione.
 13.3. Il  Consiglio  accademico  svolge,  agendo  d'intesa con il Rettore  e  nell'ambito delle competenze a questi conferite dall'art. 12,  funzioni  di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell'Universita'.
 Il  Consiglio accademico opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
 In particolare compete al Consiglio accademico:
 a) assicurare  il  coordinamento tra le Scuole, tra i Centri di ricerca   e  tra  queste  strutture  e  gli  Istituti,  esaminando  e deliberando  sugli  aspetti  relativi  alla didattica, alla ricerca e alla  gestione  delle  risorse  umane che investono congiuntamente le diverse Scuole, gli Istituti, i Centri di Ricerca;
 b) approvare  per  quanto  di  competenza  e  con riguardo alle materie  di  interesse accademico - i piani pluriennali e i programmi annuali  di  attivita',  le proposte di budget annuale e i consuntivi delle  Scuole  e  degli  Istituti,  oltre  al conto consolidato delle strutture   didattiche   e   di   ricerca,  predisposti  dai  servizi amministrativi e da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 c) formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Universita»;
 d) nominare,  su proposta del Direttore della Scuola, sentiti i relativi  Comitati di corso di studio, i Direttori di corsi di studio che afferiscono alla Scuola;
 e) proporre  al  Consiglio  di  amministrazione le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi dell'«Universita».
 13.4. Al  funzionamento  del Consiglio accademico si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.
 Art. 14.
 Senato accademico composizione, competenze e funzionamento
 14.1. Il  Senato  accademico  e'  composto  dal  Rettore  che  lo presiede   e   dai   Presidi   delle   facolta'  di  cui  si  compone l'«Universita», se le facolta' sono in numero superiore a una.
 Alle  sedute  del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto,    il    Consigliere   delegato   e   il   Direttore   generale dell'«Universita».
 In   caso  di  assenza  o  impedimento  del  Rettore,  il  Senato accademico  e'  presieduto  dal Preside con maggiore anzianita' nella carica.
 14.2. In particolare compete al Senato accademico:
 a) proporre  al  Consiglio  di  amministrazione  le  variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
 b) deliberare  il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche,  su  proposta  dei  Consigli  di  facolta' - per quanto di rispettiva  competenza  da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di amministrazione;
 c) formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Universita»;
 d) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca.
 14.3. Al  funzionamento  del  Senato  accademico  si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.
 Capo III
 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'
 Art. 15.
 Strutture didattiche e di ricerca,
 strutture di servizio e amministrative
 15.1. L'Universita'   Bocconi   svolge   la   propria   attivita' attraverso  la  coordinata  azione  delle  strutture  didattiche e di ricerca,  delle  strutture  di  servizio  e amministrative di seguito indicate.
 15.2. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
 le Facolta';
 le Scuole;
 le Scuole di specializzazione;
 gli Istituti e/o i Dipartimenti;
 i Centri e gli organismi di ricerca;
 le  altre  strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione,   secondo   le  procedure  definite  in  Regolamento generale di Ateneo.
 Le  facolta'  e le scuole, con i relativi corsi di laurea, laurea specialistica   e   magistrale   di   afferenza,   sono   individuate nell'allegata  tabella  A,  che  forma  parte integrante del presente statuto.
 Tale tabella puo' essere modificata con delibera del Consiglio di amministrazione.
 15.3. Appartengono alle strutture di servizio:
 la Biblioteca;
 le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
 15.4. Appartengono alle strutture amministrative:
 la direzione generale;
 le   strutture   amministrative   e  funzionali  individuate  e regolamentate dal Consiglio di amministrazione.
 Art. 16.
 Le facolta'
 16.1. Le  facolta'  concorrono  attraverso  le proprie competenze didattico  scientifiche al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
 16.2. Alle   facolta'  competono  la  valutazione  periodica  dei programmi    formativi    e   dei   risultati   accademici,   nonche' l'organizzazione  delle  attivita'  didattiche  previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 Art. 17.
 Organi delle facolta'
 17.1. Sono organi delle facolta':
 il Consiglio di facolta';
 il Preside.
 Art. 18.
 Consiglio di facolta- Composizione
 18.1. Il  Consiglio  di  facolta'  si  compone del Preside che lo presiede,  dei  professori  di  ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza dei ricercatori, in numero di tre.
 18.2. Limitatamente  alle  materie  di preminente interesse degli studenti,  intervengono  alle adunanze del Consiglio di facolta', con diritto  di  parola  e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei  corsi  di  laurea  di  primo  livello,  due rappresentanti degli studenti  dei  corsi  di laurea di secondo livello, un rappresentante degli  studenti  dei corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di   apposito   regolamento.  Essi  non  entrano  nel  computo  delle maggioranze   richieste   per  la  validita'  della  seduta  e  delle deliberazioni.
 18.3. Alle  sedute  del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito  del  Preside, limitatamente alle materie di loro interesse, i rappresentanti  dei  docenti con contratto di diritto privato a tempo determinato  per  lo svolgimento di attivita' didattica e di ricerca, nonche'  degli altri docenti dei corsi di studio. Tali rappresentanti partecipano  alla  discussione  e  possono  formulare  proposte,  non concorrono a determinare i quorum costitutivo e deliberativo.
 18.4. Le  funzioni  di  segretario del Consiglio di facolta' sono esercitate  dal  meno  anziano  di carica tra i professori ordinari o straordinari della facolta'.
 18.5. Le  modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  Consiglio di facolta'  sono  stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 19.
 Consiglio di facolta- Competenze
 19.1. Al  Consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dal  presente  Statuto,  dal  regolamento  didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.
 19.2. In   particolare   ad  esso  sono  attribuite  le  seguenti competenze:
 a) deliberare,  nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;
 b) eleggere,  nel  caso  di  attivazione  di  piu' facolta', il preside, richiedendone la nomina al Consiglio di amministrazione;
 c) proporre al Consiglio di amministrazione:
 l'attivazione  annuale  dei  corsi di studio, su proposta dei Consigli   di   Scuola  e  previo  parere  favorevole  del  Consiglio accademico;
 in  ordine  ai  posti  vacanti  in  organico  da  coprire  con professori di ruolo e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare sui settori scientifico disciplinari;
 i  criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in  carriera  e  il sistema premiante dei professori e ricercatori di ruolo;
 d) coordinare   e   verificare   l'assolvimento  degli  impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
 e) formulare  proposte  in  ordine  al regolamento didattico di Ateneo ;
 f) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione su:
 le  proposte  di  modifiche statutarie per le materie relative all'ordinamento didattico;
 le  proposte  di  costituzione di nuovi centri di ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.
 Art. 20.
 Presidi di facolta'
 20.1. Il  Preside  di  facolta',  nel caso di attivazione di piu' facolta',  e'  eletto  dal  Consiglio  di  facolta'  e  nominato  dal Consiglio di amministrazione, dura in carica un biennio e puo' essere confermato.
 20.2. Il Preside:
 rappresenta  la  facolta',  ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende   al   regolare   funzionamento   della   stessa  e  cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta';
 convoca e presiede il consiglio di facolta';
 assicura  il  regolare  svolgimento  delle attivita' didattiche della Facolta';
 e'  membro  di  diritto  del  Senato accademico e del Consiglio accademico;
 esercita  tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
 Art. 21.
 Le Scuole
 21.1. Le  Scuole,  nell'ambito  delle Facolta', sono le strutture didattiche  di  riferimento delle attivita' formative, organizzate in corsi  di  studio,  tra  i  quali  quelli finalizzati al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.
 21.2. Alle    Scuole    competono    le   decisioni   in   merito all'organizzazione  delle  attivita'  didattiche per il conseguimento dei  titoli  di  cui  all'art.  3 del decreto ministeriale n. 270/04: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato  di  ricerca  (DR), nonche' per il conseguimento del master universitario  di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.
 21.3. Le  Scuole  sono  poste  sotto  la  responsabilita'  di  un Direttore.
 Le  Scuole  operano  sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti  dal  Consiglio  di  facolta'  e  con  il coordinamento del Consiglio accademico.
 21.4. Le  Scuole  operano  con le modalita' previste dal relativo regolamento,  approvato dal Consiglio di amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del regolamento generale di ateneo.
 21.5. Le  Scuole, diverse dalla Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi,  disciplinata  dal  successivo  art.  27,  sono  individuate nell'allegato  al presente Statuto di cui al precedente art. 15.2. Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
 Art. 22.
 Organi delle Scuole
 22.1. Sono organi delle Scuole:
 il Direttore della Scuola, altresi' denominato Dean;
 il Consiglio di Scuola;
 i  Comitati ed i direttori dei corsi di studio, che afferiscono alla Scuola
 Art. 23.
 Direttori delle Scuole
 23.1. I  Direttori  delle  Scuole  sono nominati dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  Rettore, acquisito il parere del Consiglio  di  facolta'.  La durata della carica e le possibilita' di conferma  sono  definite  nel  regolamento  generale  di  Ateneo,  le competenze nel regolamento didattico di Ateneo.
 Art. 24.
 Consiglio di Scuola
 24.1. Il  Consiglio  di  scuola  si  compone  del Direttore della Scuola che lo presiede e dei Direttori dei corsi che afferiscono alla Scuola.
 24.2. Al  Consiglio  di  Scuola spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
 24.3. In   particolare   ad  esso  sono  attribuite  le  seguenti competenze:
 a) deliberare,  nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e  dal  presente  Statuto,  sulla  gestione  e  organizzazione  delle attivita' formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola
 b) approvare  il  Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono  alla  scuola.  Il  Regolamento  didattico  dei  corsi di studio,   adottato   in   conformita'  con  l'ordinamento  didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio
 c) svolgere  funzioni  propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio accademico.
 24.4. Nel  caso  in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di  studio,  le  funzioni  del  Consiglio  di  scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di corso di studio.
 Art. 25.
 Comitati di corso di studio
 25.1. Nei  corsi  di studio rivolti al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.5, sono istituiti i comitati di corso di studio.
 25.2. Essi sono disciplinati: nel regolamento generale di Ateneo, per  quanto concerne la composizione e le modalita' di funzionamento; nel   regolamento   didattico   di  Ateneo  per  quanto  riguarda  le competenze.
 Art. 26.
 Direttori dei corsi di studio
 26.1. I Direttori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio accademico,  su proposta del Direttore della scuola cui afferiscono i corsi  di  studio,  acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo  comitato  di corso di studio. La durata della carica e le possibilita'  di  conferma  sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo.
 Art. 27.
 LA Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi
 27.1. Alla  Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi, di seguito denominata  SDA  Bocconi,  compete  di  promuovere  e  organizzare le attivita'   didattiche,   di  formazione  post-esperienza  e  ricerca finalizzata  alle  sue  attivita',  attribuitele  funzionalmente  dal Consiglio di Amministrazione.
 27.2. La  SDA  Bocconi,  opera  con  le  modalita'  previste  dal relativo  regolamento,  approvato  dal  Consiglio  di Amministrazione acquisito  il  parere  del  Consiglio  Accademico,  su  proposta  del Direttore  della  Scuola  sentito  il Comitato di direzione di cui al successivo art. 28..
 La struttura amministrativa, eventualmente assegnata alla Scuola, e' parte della struttura amministrativa dell'«Universita» e riferisce al Direttore generale.
 Art. 28.
 Organi della Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi
 28.1. Sono organi della SDA Bocconi:
 il Direttore, altresi' denominato Dean;
 il Comitato di direzione;
 il Comitato di indirizzo strategico.
 28.2. Competenze, composizione e modalita' di funzionamento degli organi  della  SDA  Bocconi  sono  definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.
 Art. 29.
 Istituti - Dipartimenti - Altre strutture
 29.1. Il   coordinamento   e  lo  sviluppo  del  sistema  interno dell'offerta  di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e l'orientamento dell'attivita' di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari,  competono  agli Istituti o ai Dipartimenti, costituiti in  sostituzione  degli  Istituti  o  come struttura di coordinamento degli   stessi,  ovvero  ad  altre  strutture  organizzative  a  cio' dedicate, idonee al perseguimento dei fini indicati.
 29.2. L'istituzione  delle strutture di cui al precedente comma e la   definizione   di   competenze,   composizione   e  modalita'  di funzionamento   dei   rispettivi   organi,   sono   disciplinate  nel Regolamento   generale   dell'Ateneo.  In  caso  di  costituzione  di strutture   sostitutive   o  ulteriori  rispetto  agli  Istituti,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 12.2 lettera g, 13.3 lettera a) e b)   e   30  si  intendono  riferite  a  tali  strutture,  comunque denominate.
 29.3. I  professori  e  i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  afferiscono ciascuno ad una sola struttura.
 29.4. Sono organi delle strutture:
 il direttore;
 il consiglio.
 Art. 30.
 Centri di ricerca
 30.1. I  centri  di  ricerca  sono  strutture  istituite  per  la promozione  e  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  sia  su commessa,  sia  di base (pura o applicata), relativa ad uno specifico ambito  disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o  piu'  Istituti,  potenziando l'efficacia dell'attivita' di ricerca degli Istituti stessi.
 30.2. I   Centri   di   ricerca   sono  posti  sotto  la  diretta responsabilita' di un Direttore, nominato dal rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere del Direttore dell'Istituto o degli Istituti di riferimento.
 30.3. L'«Universita»  puo'  istituire  centri di ricerca anche in collaborazione  con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.
 30.4. L'istituzione   dei  Centri  di  ricerca  e'  disposta  dal Consiglio  di amministrazione, su proposta del Consiglio di facolta', previo parere favorevole del Consiglio accademico.
 30.5. Il  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il parere del Consiglio   accademico,   puo'   istituire  appositi  organi  per  il coordinamento dell'attivita' dei Centri di ricerca.
 30.6. L'organizzazione  dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.
 Art. 31.
 Strutture di servizio - La Biblioteca
 31.1. La  Biblioteca  e'  struttura  di servizio a supporto delle attivita'  didattiche e di ricerca; e' articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.
 31.2. L'organizzazione  della  Biblioteca  e  i  servizi  da essa erogati  sono  disciplinati  in  apposito  regolamento  approvato dal Consiglio di amministrazione.
 Art. 32.
 Strutture amministrative
 32.1. L'organizzazione    della   struttura   amministrativa   e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
 32.2. Alla  direzione  della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale e' attribuito a  persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
 32.3. Il Direttore generale:
 a) determina  i criteri generali di organizzazione degli uffici in   conformita'   alle   direttive   impartite   dal   Consiglio  di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
 b) esplica,  anche  in  relazione  agli  esiti del Controllo di Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione;
 c) formula  proposte  al  Consiglio di Amministrazione anche ai fini  della  elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
 d) e'  responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
 e) sovraintende  alla  attivita'  delle  strutture  centrali  e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
 f) assicura  le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo dalla normativa in materia universitaria;
 g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;
 h) opera,  inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione.
 32.4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente e  del  Consigliere  delegato,  puo'  delegare  alcune  funzioni  del Direttore  generale  ad  un  dirigente  amministrativo  con  mansioni vicarie,  specie  per  quanto  concerne  quelle  previste dalle norme legislative  e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.
 32.5. Il   Consiglio   di   amministrazione,   su   proposta  del Presidente,   puo'  altresi'  nominare  un  Direttore  amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.
 Capo IV
 ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA
 Art. 33.
 Organi consultivi e di verifica - Individuazione
 33.1. Sono organi consultivi e di verifica dell'«Universita»:
 il Consiglio degli studenti;
 il Nucleo di valutazione di ateneo;
 il Collegio dei revisori dei conti.
 33.2. Il   Consiglio  di  amministrazione  puo'  istituire  altri Comitati,   composti   anche  da  esponenti  del  mondo  economico  e culturale,   in   funzione   consultiva   degli   organi  di  governo dell'«Universita» sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo.
 Art. 34.
 Consiglio degli studenti
 34.1. Il   Consiglio   degli   studenti   e'   organo  consultivo dell'«Universita»    e    di    coordinamento    dell'attivita'   dei rappresentanti degli studenti.
 34.2. In particolare il Consiglio degli studenti:
 a) formula   proposte   e,  se  richiesto,  esprime  parere  su questioni  attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per gli studenti e al diritto allo studio;
 b) esprime  parere  sulla  organizzazione  delle  prestazioni a tempo   parziale  degli  studenti  per  attivita'  di  supporto  alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
 c) predispone  il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
 34.3. Il  Consiglio degli Studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in «Universita» e per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti.
 Il   Consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno  il presidente che resta in carica per due anni.
 Art. 35.
 Nucleo di valutazione di Ateneo
 35.1. Il  Nucleo  di  valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle  attivita'  di  valutazione. E' composto da: almeno due docenti dell'Universita',  due  dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni.  I  componenti  del  Nucleo  di  valutazione  di Ateneo sono nominati  dal  Consiglio  di amministrazione, sentito il Consiglio di facolta' per la componente docenti dell'Universita'.
 35.2. Il  Nucleo  di  valutazione  di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'«Universita» ai quali riferisce con relazione annuale.
 35.3. L'organizzazione,  il  funzionamento  e  le prerogative del nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  sono  definiti  nel  Regolamento generale di Ateneo.
 Art. 36.
 Collegio dei revisori dei conti
 36.1. Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  e' composto da tre membri  effettivi  e  da  due  supplenti  scelti tra gli iscritti nel Registro  dei  revisori  contabili.  Due membri effettivi e un membro supplente  sono  nominati  dall'«Istituto Javotte Bocconi». Un membro effettivo  e  un membro supplente sono nominati dalle associazioni di cui al precedente art. 2.7.
 36.2. Il  Presidente  del  collegio  dei  revisori  dei  conti e' nominato  dall'«Istituto Javotte Bocconi» tra i componenti effettivi. Il  Presidente  e  i  componenti  del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
 Capo V
 PROFESSORI, RICERCATORI, DOCENTI,
 PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 Art. 37.
 Attivita' didattica e attivita' di ricerca
 37.1. L'«Universita» soddisfa le esigenze didattiche e di ricerca nelle varie aree disciplinari con professori e ricercatori di ruolo e con professori, docenti e ricercatori a contratto.
 Art. 38.
 Professori e Ricercatori di ruolo: nomina, organico
 e trattamento economico e giuridico
 38.1. I  professori  e  i  ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio  di amministrazione su proposta delle Facolta' interessate, sentito  il  parere  del  Rettore  e  secondo  le  procedure  per  il reclutamento professori e dei ricercatori definite dalla legislazione universitaria  in materia e dai relativi regolamenti di attuazione ed autonomia approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' .
 38.2. I   posti   di   ruolo   dei   professori   e   ricercatori dell'«Universita», attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B.
 Tale  organico  puo' essere variato con delibera del Consiglio di amministrazione,  anche  su  proposta  dei  Consigli  delle  facolta' interessate e sentito il Consiglio accademico.
 38.3. Ai  professori  e ai ricercatori di ruolo dell'«Universita» e'  assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non  inferiore  a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
 Art. 39.
 Professori, docenti e ricercatori a contratto
 39.1. Sulla  base  di  quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti  per  attivita'  didattica  e  di  ricerca  possono  essere stipulati con professori, docenti e ricercatori di altre Universita', anche   straniere,   e   con   studiosi   ed  esperti  di  comprovata qualificazione  professionale  e  scientifica  anche  di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici.
 Tali  contratti,  di  diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili;  non configurano se non diversamente disposto - rapporti di  lavoro  subordinato  e  pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i  lavoratori dipendenti, ed in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Universita».
 39.2. Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attivita' didattica e di ricerca, l'«Universita»  puo'  stipulare  contratti  a  tempo  determinato con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri.
 Tali  contratti  di  diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Universita».
 Art. 40.
 Personale tecnico-amministrativo
 40.1. L'organizzazione  del  personale tecnico-amministrativo nel suo  complesso  e'  determinata  dal Consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
 Capo VI
 STUDENTI
 Art. 41.
 Ammissione
 41.1. Il  Consiglio  di Amministrazione su proposta del Consiglio accademico  e  valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche  e  scientifiche  disponibili,  determina  annualmente  il numero  massimo  di  studenti  da  ammettere al primo anno di ciascun corso,  nonche'  le  modalita'  di  ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
 Art. 42.
 Attivita' di orientamento e tutorato
 42.1. L'«Universita» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento   e  l'attivita'  di  tutorato  svolte  anche  con  la collaborazione  di  studenti,  secondo  quanto  previsto  da apposito regolamento.
 Art. 43.
 Diritto allo studio e servizi
 43.1. L'«Universita», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie  competenze,  adotta i provvedimenti necessari per assicurare la  realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo,  la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo  del  lavoro,  anche  avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili  all'«Universita»  e  dalla  stessa controllate. Con lo stesso  scopo  puo'  integrare  le proprie strutture funzionali anche attraverso   societa'  controllate  e/o  con  convenzioni  con  altre istituzioni  anche  per fornire prestazioni di tipo residenziale e di ristorazione.
 43.2. L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio  di  competenza regionale, tra i quali il servizio mensa ed il servizio alloggi.
 Art. 44.
 Attivita' sportive e comitato per lo sport universitario
 44.1. L'«Universita»  collabora  alla  promozione delle attivita' sportive  con  il  sostegno  all'associazionismo  e  tramite apposite convenzioni   con   enti   locali  e  nazionali  preposti  per  legge all'attuazione  dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle  relative attivita' si provvede con eventuali fondi finalizzati e  appositamente  stanziati  dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica, con contributi degli studenti o con  altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'«Universita» e da terzi.
 44.2. Presso  l'«Universita»  e'  costituito  il  Comitato per lo sport  universitario  con  lo  scopo  di  favorire  e disciplinare lo svolgimento  delle  attivita'  sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico.
 L'organizzazione  e  il  finanziamento  del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.
 Art. 45.
 Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Universita'
 45.1. L'«Universita»  puo'  avvalersi  dell'opera  degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale  per  attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
 45.2. Le  modalita'  e  i  compensi  per tali collaborazioni sono definiti   in   apposito   regolamento  approvato  dal  Consiglio  di amministrazione  avendo  cura  di precisare che le collaborazioni non devono  configurare  in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
 Capo VII
 NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
 Art. 46.
 Presidi di facolta' e senato accademico
 46.1. In  caso di attivazione di una sola facolta' le funzioni di preside della facolta' sono svolte dal rettore.
 46.2. Se e' attivata un'unica facolta', sono esercitate:
 a) dal  Consiglio  della facolta' attivata le competenze di cui agli articoli 7.2 lettera b), 7.3 lettera d), 14.2 lettera a) e b)
 b) dal   Consiglio   accademico   le  competenze  di  cui  agli articoli 7.2 lettera c), 14.2 lettera c) e d).
 Art. 47.
 Disposizioni applicabili in via transitoria
 47.1. Dall'entrata  in  vigore  del  presente Statuto e fino alla revisione  dei  Regolamenti  dallo  stesso  previsti,  continuano  ad applicarsi  le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.
 Art. 48.
 Devoluzione del patrimonio
 48.1. Quando   l'«Universita»   dovesse,  per  qualsiasi  motivo, cessare  l'attivita'  o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia,   il  suo  patrimonio  sara'  devoluto  all'«Istituto Javotte Bocconi».
 Art. 49.
 Entrata in vigore
 49.1. Il  presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 Tabella A
 Allegata all'art. 15
 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA,
 STRUTTURE DI SERVIZIO ED AMMINISTRATIVE
 Facolta' di Economia
 Corso di laurea in Economia Aziendale.
 Corso di laurea in Economia Politica.
 Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali.
 Corso  di  laurea  in  Economia  delle  Istituzioni e dei Mercati Finanziari.
 Corso  di  laurea  in  Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.
 Corso di laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa.
 Con Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del  23 luglio  1999, n. 4818 sono stati inoltre istituiti i seguenti Corsi di laurea:
 Corso di laurea in Scienze economiche, statistiche e sociali;
 Corso  di  laurea  in  Economia  per  le  arti,  la  cultura e la comunicazione;
 Corso di laurea in Giurisprudenza.
 Scuola   Universitaria   Bocconi   (altresi'  denominata  Bocconi Undergraduate School):
 Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, emanato con decreto rettorale del 23 luglio 2001,  n. 5655 sono stati istituiti i seguenti corsi di laurea (L) ad ordinamento triennale:
 Nella  classe  delle  lauree  in  «Scienze  dell'economia e della gestione  aziendale» (classe 17 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):
 Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA);
 Corso  di  Laurea  in  Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (CLAPI);
 Corso  di  Laurea  in  Economia  delle  Istituzioni e dei Mercati Finanziari (CLEFIN);
 Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI);
 Corso  di  Laurea  in  Economia  per  le  Arti,  la  Cultura e la Comunicazione (CLEACC).
 Nella  classe delle lauree in «Scienze economiche» (classe 28 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):
 Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES);
 Corso  di  Laurea  in Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie (CLEMIT);
 Corso  di  Laurea in Economia e Management Internazionali (Degree in) International Economics and Management (DIEM);
 Successivamente, con Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto  Rettorale del 9 maggio 2006, n. 405 sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea (L) ad ordinamento triennale:
 Nella  classe  delle  lauree  in  «Scienze  dell'economia e della gestione  aziendale» (classe 17 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):
 Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management;
 Corso di Laurea in Economia e Finanza;
 Corso  di  Laurea  in  Economia  e management per arte, cultura e comunicazione.
 Nella  classe delle lauree in «Scienze economiche» (classe 28 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):
 Corso di Laurea in Economia e Scienze Sociali;
 Corso di Laurea in Economia e Management Internazionali (Bachelor of) International Economics and Management (BIEM);
 Scuola   Superiore  Universitaria  Bocconi  (altresi'  denominata Bocconi Graduate School)
 Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale  n. 509/1999, emanato con decreto rettorale del 31 marzo 2004,  n. 7180 e successivamente modificato con decreto rettorale del 9 maggio  2006, n. 405 sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea specialistica:
 Nella  classe  delle  lauree  specialistiche in Scienze economico aziendali  (classe  84/S  di  cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000):
 Corso    di   Laurea   Specialistica   in   General   Management, successivamente denominato Management;
 Corso di Laurea Specialistica in Marketing management;
 Corso   di  Laurea  Specialistica  in  Organizzazione  e  sistemi informativi;
 Corso   di   Laurea  Specialistica  in  Amministrazione,  finanza aziendale e controllo;
 Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
 Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari;
 Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Economia e legislazione per l'impresa;
 Corso  di  Laurea  Specialistica  in Economia e management per le arti, la cultura e la comunicazione.
 Nella classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'Economia (classe 64/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000):
 Corso di Laurea Specialistica in Discipline economiche e sociali;
 Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Economia  e  management dei mercati internazionali e delle nuove tecnologie.
 Scuola  di  Giurisprudenza  Bocconi  (altresi' denominata Bocconi School of Law
 Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale  n.  509/1999  e  del  decreto ministeriale n. 270/2004, emanato  con  decreto  rettorale  del  23 luglio  2001,  n. 5655, con decreto  rettorale del 31 marzo 2004, n. 7180 e con decreto rettorale del  9 maggio  2006,  n.  405  sono  stati  approvati gli ordinamenti didattici  dei  seguenti  corsi di laurea specialistica e di corsi di laurea magistrale:
 Nella  classe  delle lauree in «Scienze Giuridiche» (classe 31 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000)
 Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (CLSG).
 Nella  classe  delle  lauree  specialistiche  in «Giurisprudenza» (classe 22/S  di  cui  al  decreto  ministeriale 28 novembre 2000) e' attivato il seguente corso di laurea specialistica:
 Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza.
 Nella   classe   delle   lauree  magistrali  in  «Giurisprudenza» (classe LMG/01 di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005):
 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
 Scuola  di  Dottorato  Bocconi  (altresi'  denominata Bocconi PhD School),  cui  afferiscono  i  programmi  di  dottorato  direttamente gestiti  dall'Universita'  Bocconi  nelle  aree  dell'economia, della finanza, della statistica, del management e del diritto.
 Tabella B
 Allegata all'art. 38
 PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO: NOMINA,
 ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
 Per   effetto   di  successivi  provvedimenti  del  Consiglio  di amministrazione, la consistenza dell'organico alla data del 26 maggio 2006  e'  determinata in n. 365 posti di ruolo, comprensivi dei posti destinati al reclutamento da job market internazionale (n. 50 posti), al  reclutamento  su iniziativa del Rettore (n. 10 posti) e dei posti in convenzione (n. 1 posto).
 |  |  |  |  |