Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 maggio 2006 |
Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006, n. 110; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002; Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti: 1) SISAL S.p.A.; 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi; 3) SNAI S.p.A.; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti, per le attivita' inerenti i concorsi pronostici su base sportiva, dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'amministrazione nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto. 2. Nel testo del presente decreto, ai termini di cui in appresso viene attribuito il significato riportato affianco di ciascuno di essi: a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva, nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive; c) concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici; d) concessione, indica l'atto di affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici; e) settimana contabile di riferimento, indica il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici; f) giocata a caratura, indica la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; g) recupero aggio su concorsi a rimborso, indica l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative a concorsi soggetti a rimborso e prescritti nella settimana contabile di riferimento; h) incasso totale lordo, indica la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento; i) saldo settimanale, indica il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del «recupero aggio su concorsi a rimborso», e le seguenti voci: le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento; il compenso dei punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento. j) ricevuta di partecipazione, indica il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso; k) schedina di gioco, indica il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante; l) terminale di gioco, indica l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti; m) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; n) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita'. |
| Art. 2. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS 1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario per il quale e' tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS stessa, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione. 2. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui al comma precedente, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS. 3. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del contratto di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS. |
| Art. 3. Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS 1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS sulla base del contratto di concessione sono versati sul conto corrente 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'italia, tesoreria centrale dello Stato. 2. Sul medesimo conto corrente 20050 sono versati anche tutti gli altri proventi riconducibili ai concorsi pronostici, diversi da quelli dovuti dai concessionari. 3. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari sono istituiti i seguenti capitoli di spesa: montepremi e rimborsi; imposta unica; importi del corrispettivo ai concessionari; importi di spettanza di AAMS; importi di spettanza dell'istituto per il credito sportivo. |
| Art. 4. Versamento delle competenze spettanti al concessionario 1. Il concessionario emette fattura con cadenza settimanale relativamente all'importo del corrispettivo di propria spettanza riferito alla settimana contabile di riferimento, in misura proporzionale agli incassi della propria rete sulla base degli importi comunicatigli da AAMS. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' liquidato al concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione della fattura. |
| Art. 5. Altri versamenti 1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente. 2. L'imposta unica dovuta e' versata sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1379 del 22 dicembre 1951 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 6. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. 2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. 3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere b) e d) dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato e' erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'amministrazione stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2006 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 199 |
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