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| Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | CIRCOLARE 11 settembre 2006, n. 8552 |  | Utilizzazione  dei fondi Cassa depositi e prestiti per la concessione delle  agevolazioni  per programmi di innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 Alla Cassa depositi e prestiti
 All'A.B.I.
 All'Ass.I.Lea.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 All'ANCE
 Al   Comitato  di  coordinamento  delle
 confederazioni artigiane
 In  ottemperanza  a quanto disposto dall'art. 1, comma 357, della legge   30  dicembre  2004,  n.  311,  il  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  ha  adottato  il  decreto del 1° febbraio 2006, nel seguito denominato  «decreto  attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art.  1, comma 354, della citata legge n. 311/2004, relativamente agli interventi previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1982.
 Ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del predetto decreto attuativo, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni, nonche', in allegato, la nuova modulistica per la presentazione della domanda, fermo  restando  che per quanto non previsto dalla presente circolare si  applicano  le  procedure  e le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del  16  gennaio 2001 (nel seguito «direttive FIT») e dalla circolare ministeriale  11  maggio  2001  n.  1034240  e successive modifiche e integrazioni  per  quanto  compatibili  con le disposizioni di cui al predetto decreto attuativo.
 Ai  fini  della  presente  circolare,  sono valide le definizioni previste  dall'art.  1  del decreto attuativo e pertanto i termini la cui  iniziale  e'  riportata  con  lettera  maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ad essi dal medesimo art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1, del decreto attuativo, il soggetto  beneficiario  puo'  richiedere  un  finanziamento agevolato nella  misura massima del 90% del valore del finanziamento previsto a copertura dei costi ammessi tenuto conto che:
 a) il finanziamento e' pari, di norma, al 90% dei costi ammessi a   meno   che   il   rispetto   dei  vincoli  sull'intensita'  delle agevolazioni,  in  termini  di  ESL,  di cui all'art. 5, comma 4, del decreto attuativo, non imponga una percentuale inferiore;
 b)  il  restante  10%  del finanziamento e' rappresentato da un finanziamento  bancario,  a tasso di mercato, di durata pari a quella del finanziamento agevolato richiesto, concesso dallo stesso soggetto convenzionato   o   da   altri   soggetti  autorizzati  all'esercizio dell'attivita'  creditizia ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  che  sottoscrivono  uno specifico  accordo  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  ed  il correlato   mandato   interbancario  sulla  base  delle  disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76  del  15 luglio 2005. In caso di domande presentate congiuntamente ai  sensi dell'art. 3, comma 3, delle direttive FIT, il finanziamento bancario  deve sussistere per ciascuno dei soggetti richiedenti ed in relazione ai costi ammessi di competenza di ciascuno.
 Ai  fini  di  cui  sopra,  il  soggetto beneficiario indica nella domanda  di  cui  al  successivo  punto  2  i dati per il calcolo del finanziamento agevolato richiesto.
 2.   Ai   fini   dell'accesso   alle   agevolazioni  il  soggetto beneficiario  presenta  domanda  utilizzando  lo  schema riportato in allegato  n.  1  alla  presente  circolare.  Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta utilizzando lo   schema  di  cui  all'allegato  n.  2.  La  domanda  deve  essere accompagnata  dalla  prevista  documentazione ed in particolare dalla scheda  tecnica  il  cui  schema e' riportato nell'allegato n. 3, dal piano  di  sviluppo  il  cui schema e' riportato nell'allegato n. 4 e dall'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 5.
 3.   Qualora   il   soggetto  beneficiario  intenda  ottenere  il finanziamento  bancario  da  un  soggetto  finanziatore  diverso  dal soggetto  convenzionato,  la domanda di agevolazioni dovra' contenere l'indicazione   del   suddetto  soggetto  finanziatore.  Il  soggetto convenzionato  provvede  a  comunicare  al  soggetto finanziatore gli elementi  utili  per  la  valutazione  del  merito  di  credito ed ad acquisire, entro il termine di ultimazione dell'attivita' istruttoria di  cui all'art. 8, comma 1, delle direttive FIT, la comunicazione di esito  della delibera del finanziamento bancario nonche' il correlato mandato  interbancario,  la  conferma  dell'accordo e la conferma del mandato  interbancario,  redatti  secondo  gli  schemi  allegati alla predetta convenzione.
 4.  Il  decreto di concessione delle agevolazioni non deve essere sottoscritto  ai  sensi dell'art. 8, comma 5, delle direttive FIT, in quanto  la  procedura  che  utilizza  i  fondi  CDP S.p.A. prevede la stipulazione di un apposito contratto, curato dal soggetto agente. La durata  del  finanziamento,  di  cui all'art. 5, comma 2, del decreto attuativo,  decorre dalla data di stipula del contratto, tenuto conto che  solo  con  esso  vengono  completati  gli  adempimenti che nelle procedure  di cui alle direttive FIT sono realizzati con l'emanazione e  la  sottoscrizione  del  decreto di concessione. Pertanto, ai fini della  decorrenza  del  contratto  di  finanziamento e del periodo di preammortamento,  la  data  di  emanazione del decreto di concessione delle  agevolazioni  si  intende convenzionalmente coincidente con la data di stipula del contratto di finanziamento stesso.
 5. I termini previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto attuativo per la stipula del contratto di finanziamento decorrono dalla data in cui il soggetto agente riceve dal Ministero, a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento, la comunicazione dell'assunzione del decreto di concessione delle agevolazioni.
 6.  Con  riferimento  alle  erogazioni  del finanziamento, non e' riconosciuta alle piccole e medie imprese la possibilita' di ottenere anticipazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, delle direttive FIT.
 Roma, 11 settembre 2006
 Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani
 |  |  |  | Allegato n. 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 41-42   <----
 |  |  |  | Allegato n. 2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 43 a pag. 45   <----
 |  |  |  | Allegato n. 3 
 ---->  Vedere allegato da pag. 46 a pag. 51   <----
 |  |  |  | Allegato n. 4 
 ---->  Vedere allegato da pag. 52 a pag. 57   <----
 |  |  |  | Allegato n. 5 
 ---->  Vedere allegato a pag. 57   <----
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