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| Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 13 settembre 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Aprutino  Pescarese»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   9  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di produzione;
 Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato Regolamento (CE) n. 510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
 Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Aprutino  Pescarese»,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata  dal  consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  di  oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la  modifica  della  disciplina  produttiva  della  denominazione  di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
 Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  24 luglio  2006,  con  la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricadendo la stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Aprutino  Pescarese» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche  richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  protetta «Aprutino Pescarese» che recepisce le modifiche richieste  dal  Consorzio  di  tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P. e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Aprutino  Pescarese»,  ricade  sui  soggetti  che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva
 a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese» e' riservata  all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olio
 La  denominazione  di  origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere  ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente,  negli  oliveti  in  misura  non  inferiore  all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana.
 Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli oliveti nella misura massima del 20%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 Le   olive   destinate   alla   produzione   dell'olio  di  oliva extravergine   della   denominazione   d'origine  protetta  «Aprutino Pescarese»  devono  essere prodotte nel territorio della Provincia di Pescara  idoneo  alla  produzione  di  olio  con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
 Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei  seguenti  comuni:  Alanno,  Bolognano,  Castiglione  a Casauria, Cappelle  sul  Tavo,  Carpineto  Nora,  Catignano,  Citta' S. Angelo, Civitaquana,  Civitella,  Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,  Elice,  Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,  Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani e Vicoli.
 La  zona  di  produzione  della  denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» e' cosi' delimitata in apposita cartografia:
 da  una  linea che partendo a nord dalla quota 102 mt, punto di intersezione  tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo, segue  tutto  il  suddetto  confine  fino  alla confluenza del Fosso, proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9 mt e da li' segue una carrareccia che collega la zona di Fonte Umano con C.da  Madonna  della  Pace.  La linea segue questa strada per qualche centinaia  di  metri  verso Madonna della Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota 15 mt con la strada comunale detta  «della  bonifica» che attraversa le masserie Imperato, e segue lungo  questo  tratto  verso  sud.  La  linea prosegue dalla Masseria Imperato  e giunge per questa strada cosiddetta «della Bonifica» alla Masseria  Manfredi  e  quindi  al  confine  comunale con il comune di Collecorvino  e  Cappelle sul Tavo, sino alla strada per Cappelle sul Tavo.  Da  qui  prosegue  sulla  sinistra  fino  alla  strada statale Adriatica  16  Bis,  la  percorre in direzione di Montesilvano Marina fino   al   Km 17   dove,  a  destra,  prosegue  verso  l'abitato  di Montesilvano Colle mediante la strada provinciale; supera l'abitato e devia  a  sinistra  e,  dopo  la strada per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la segue fino all'altezza di Colle Barbone  ove  si interseca con il confine comunale tra Montesilvano e Pescara.  Segue  verso suddetto confine che per lungo tratto coincide con  il  Fosso  Grande  fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, in direzione di Spoltore.
 Prima  di giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale,  a  quota 153 mt e si dirige verso sud passando per la Fraz. S. Lucia  delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in direzione di Caprara.
 All'altezza  de  La  Torretta, segue in parte il Fosso Fontecchio fino alla carrareccia a mt 20 e la segue verso sud. All'altezza della fraz. Cavaticchi Superiore, la linea prosegue fino all'intersecazione con  il  confine tra Pianella e Spoltore, segue detto confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da Castellana e prosegue fino  alla  strada statale n. 81 Picena Aprutina; la percorre fino al bivio  prima del Ponte Santuccione, verso sud, e dopo una carrareccia passa  il  fiume Nora e continua sulla strada che viene da Villareia, si  aggancia poi al confine tra i comuni di Cepagatti e Rosciano fino ad  incontrare  la  strada  Fondo  Valle del Pescara. Segue la strada Fondo  Valle del Pescara fino al ponte sul torrente Cigno, altezza 83 mt, e continua parallelamente al tracciato ferroviario Pescara - Roma fino all'intersezione con la statale n. 5 Tiburtina.
 La  segue  verso  Manoppello  Scalo  fino  ad incontrare il Fosso S. Maria  d'Arabona.  Lo  risale fino al primo affluente da ovest nei pressi   di  localita'  Pardi,  costeggia  detto  affluente  fino  ad altitudine  208  mt  e segue la carrareccia indicata sino a quota 217 mt.
 Da  qui  segue  il  sentiero  sino all'intersezione con la strada provinciale  per Manoppello. Continua, quindi, sul sentiero fino alla quota  198 mt in localita' Defenza. Prosegue poi lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul sentiero a sinistra fino al  confine  comunale tra i comuni di Turrivalignani e San Valentino. Prosegue  lungo  detto confine fino alla strada proveniente da Scafa; percorre  poi il corso del Fiume Lavinio per un breve tratto e risale verso il confine tra i comuni di Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto  confine,  verso  sud,  sino a quota 304 mt e continua verso S. Valentino  mediante  una  carrareccia.  Superando l'abitato, prosegue verso   ovest,  lungo  la  indicata  carrareccia  e,  superato  Fosso Rogovento,  arriva  a  quota  376  mt  in  localita'  Gesseto. Da qui prosegue  lungo  il  sentiero  a  destra  fino  a  quota 326 mt verso l'abitato di Bolognano superando il fiume Orta.
 Da  qui  prosegue lungo la strada comunale per la Fraz. Musellaro sino  all'incrocio  con  la  strada proveniente da Tocco da Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al torrente Arolle e lo risale in zona  Gli  Sterpari. Di qui, seguendo la curva di livello 385, giunge fino  al  sentiero indicato in localita' Ripa Rossa. Lo segue fino al fiume Pescara e da qui verso nord superando il Fosso Lama ed il Fosso dei   Colli  sino  alla  strada  che  congiunge  Pescosansonesco  con Castiglione  a  Casauria,  da  dove  segue la strada che prosegue per Pescosansonesco.
 Prosegue  oltre  l'abitato di Pescosansonesco lungo la strada che porta  a  Corvara e superato il ponte continua sul sentiero che va da quota  572  a  quota  743. All'intersezione della strada che viene da Forca  di Penne, prosegue verso nord-ovest fino a quota 554 localita' Ricotti,  da  dove  segue  il  confine  tra  i comuni di Pietranico e Corvara prima e poi il confine tra i comuni di Pietranico e Brittoli. Segue,  quindi,  il  confine tra i comuni di Civitaquana e Brittoli e Brittoli-Carpineto   fino   all'intersezione   con  la  strada  verso Carpineto Nora a quota 553.
 La  segue  verso  ovest  fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla  strada  provinciale  fino  all'incrocio al km 14 per Civitella Casanova.  Da  qui  segue  la  carrareccia  che  attraversa  Masseria Torlonio,  sino al confine tra i comuni di Civitella Casanova e Villa Celiera  all'altezza  del  torrente  Schiavone;  prosegue  per  detto confine  comunale  fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di entrare nel  paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino a quota 440   all'intersezione   tra  i  confini  comunali  di  Montebello  e Farindola,  continua  verso  nord  fino all'intersezione con il fiume Tavo  e  segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota 303.  Da  qui  prosegue  su  una  carrareccia che attraversa Masseria Colangeli  quota  421  mt,  Masseria  De  Sanctis quota 450 mt fino a localita' Fonte della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a quota  480  alla  intersezione  con  la  strada  proveniente da Fraz. Mastari.  La  segue a destra fino alla localita' Case Iacoantonio 377 mt  da  qui  segue  a  destra  fino  a  quota 327 mt per mezzo di una carrareccia  fino  in localita' Case dell'Empiteusi, da dove prosegue sulla stessa carrareccia sulla strada che porta a Penne. Costeggia il torrente  Baricello  verso  est,  fino  alla  localita'  Cacciatore e prosegue  sulla  carrareccia fino alla statale 81. La segue verso sud fino  al  km  91 e da qui verso nord per mezzo di una carrareccia per ricongiungersi,  sul Fiume Fino, al punto in quota 102 mt, da dove la delimitazione ha avuto inizio.
 Art. 4.
 Caratteristiche di coltivazione
 1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura degli oliveti devono essere  quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le specifiche caratteristiche.
 2.  I  sesti  d'impianto  ed  i sistemi di potatura devono essere quelli  generalmente  usati  o,  comunque,  atti  a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i sesti devono essere di: m 6x6 o 6x7.
 3.  La  produzione  massima  di  olive/ha  non puo' superare i kg 9.000.
 4.  Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli la resa dovra' essere  riportata  attraverso  accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
 5.  La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.
 6.  La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
 Art. 5.
 Modalita' di oleificazione
 1.  Le  operazioni  di  estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine  d'oliva  a  denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»    devono    essere   effettuate   nell'ambito   dell'area territoriale delimitata nel presente art. 3.
 2. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
 3.  Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi soltanto processi meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentano il piu' fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del frutto.
 4.  Le  olive  devono  essere pulite e defogliante o diversamente sottoposte  a  lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonche' dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve superare i 30°C.
 5.  Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 L'olio  di  oliva  extravergine a dominazione di origine protetta «Aprutino   Pescarese»   all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Colore: dal verde al giallo;
 Odore: di fruttato medio-alto;
 Sapore: di fruttato;
 Acidita'  massima  totale  espressa  in acido oleico, in peso non eccedente grammi 0.6 per cento grammi di olio;
 Punteggio al Panel Test: maggiore o uguale a 6.5;
 Numero di perossidi: minore o uguale a 14 Meq O2/Kg;
 K270 : minore o uguale a 1.50;
 Acido oleico: 68.00% e 85.00%;
 Polifenoli : maggiore o uguale a 100 p.p.m.
 Altri  parametri  chimico-fisici  non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
 Art. 7.
 Designazione e presentazione
 Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista, compresi gli aggettivi:  fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso  di  menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni e aree geografiche  comprese  nell'area  di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  nomi,  di  ragioni  sociali,  marchi privati,  purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali da   trarre  in  inganno  l'acquirente  sui  nomi  geografici  ed  in particolar  modo  su  nomi  geografici di zone di produzione di oli a denominazione  di origine protetta. L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie  ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o  nell'associazione  di  aziende  olivicole  o  nell'impresa situate nell'area  di  produzione  e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli oliveti facenti parte  dell'azienda  e  se  l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti  nell'azienda  medesima.  Il  nome  della  denominazione  di origine  protetta  «Aprutino-Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri  chiari,  indelebili,  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto  al  colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto  dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I  recipienti  in  cui  e'  confezionato l'olio di oliva extravergine «Aprutino-Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
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