Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 settembre 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 24 luglio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P. e che si allega al presente decreto. |
| Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olio La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 20%. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere prodotte nel territorio della Provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Cappelle sul Tavo, Carpineto Nora, Catignano, Citta' S. Angelo, Civitaquana, Civitella, Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani e Vicoli. La zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» e' cosi' delimitata in apposita cartografia: da una linea che partendo a nord dalla quota 102 mt, punto di intersezione tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo, segue tutto il suddetto confine fino alla confluenza del Fosso, proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9 mt e da li' segue una carrareccia che collega la zona di Fonte Umano con C.da Madonna della Pace. La linea segue questa strada per qualche centinaia di metri verso Madonna della Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota 15 mt con la strada comunale detta «della bonifica» che attraversa le masserie Imperato, e segue lungo questo tratto verso sud. La linea prosegue dalla Masseria Imperato e giunge per questa strada cosiddetta «della Bonifica» alla Masseria Manfredi e quindi al confine comunale con il comune di Collecorvino e Cappelle sul Tavo, sino alla strada per Cappelle sul Tavo. Da qui prosegue sulla sinistra fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, la percorre in direzione di Montesilvano Marina fino al Km 17 dove, a destra, prosegue verso l'abitato di Montesilvano Colle mediante la strada provinciale; supera l'abitato e devia a sinistra e, dopo la strada per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la segue fino all'altezza di Colle Barbone ove si interseca con il confine comunale tra Montesilvano e Pescara. Segue verso suddetto confine che per lungo tratto coincide con il Fosso Grande fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, in direzione di Spoltore. Prima di giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale, a quota 153 mt e si dirige verso sud passando per la Fraz. S. Lucia delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in direzione di Caprara. All'altezza de La Torretta, segue in parte il Fosso Fontecchio fino alla carrareccia a mt 20 e la segue verso sud. All'altezza della fraz. Cavaticchi Superiore, la linea prosegue fino all'intersecazione con il confine tra Pianella e Spoltore, segue detto confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da Castellana e prosegue fino alla strada statale n. 81 Picena Aprutina; la percorre fino al bivio prima del Ponte Santuccione, verso sud, e dopo una carrareccia passa il fiume Nora e continua sulla strada che viene da Villareia, si aggancia poi al confine tra i comuni di Cepagatti e Rosciano fino ad incontrare la strada Fondo Valle del Pescara. Segue la strada Fondo Valle del Pescara fino al ponte sul torrente Cigno, altezza 83 mt, e continua parallelamente al tracciato ferroviario Pescara - Roma fino all'intersezione con la statale n. 5 Tiburtina. La segue verso Manoppello Scalo fino ad incontrare il Fosso S. Maria d'Arabona. Lo risale fino al primo affluente da ovest nei pressi di localita' Pardi, costeggia detto affluente fino ad altitudine 208 mt e segue la carrareccia indicata sino a quota 217 mt. Da qui segue il sentiero sino all'intersezione con la strada provinciale per Manoppello. Continua, quindi, sul sentiero fino alla quota 198 mt in localita' Defenza. Prosegue poi lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul sentiero a sinistra fino al confine comunale tra i comuni di Turrivalignani e San Valentino. Prosegue lungo detto confine fino alla strada proveniente da Scafa; percorre poi il corso del Fiume Lavinio per un breve tratto e risale verso il confine tra i comuni di Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine, verso sud, sino a quota 304 mt e continua verso S. Valentino mediante una carrareccia. Superando l'abitato, prosegue verso ovest, lungo la indicata carrareccia e, superato Fosso Rogovento, arriva a quota 376 mt in localita' Gesseto. Da qui prosegue lungo il sentiero a destra fino a quota 326 mt verso l'abitato di Bolognano superando il fiume Orta. Da qui prosegue lungo la strada comunale per la Fraz. Musellaro sino all'incrocio con la strada proveniente da Tocco da Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al torrente Arolle e lo risale in zona Gli Sterpari. Di qui, seguendo la curva di livello 385, giunge fino al sentiero indicato in localita' Ripa Rossa. Lo segue fino al fiume Pescara e da qui verso nord superando il Fosso Lama ed il Fosso dei Colli sino alla strada che congiunge Pescosansonesco con Castiglione a Casauria, da dove segue la strada che prosegue per Pescosansonesco. Prosegue oltre l'abitato di Pescosansonesco lungo la strada che porta a Corvara e superato il ponte continua sul sentiero che va da quota 572 a quota 743. All'intersezione della strada che viene da Forca di Penne, prosegue verso nord-ovest fino a quota 554 localita' Ricotti, da dove segue il confine tra i comuni di Pietranico e Corvara prima e poi il confine tra i comuni di Pietranico e Brittoli. Segue, quindi, il confine tra i comuni di Civitaquana e Brittoli e Brittoli-Carpineto fino all'intersezione con la strada verso Carpineto Nora a quota 553. La segue verso ovest fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla strada provinciale fino all'incrocio al km 14 per Civitella Casanova. Da qui segue la carrareccia che attraversa Masseria Torlonio, sino al confine tra i comuni di Civitella Casanova e Villa Celiera all'altezza del torrente Schiavone; prosegue per detto confine comunale fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di entrare nel paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino a quota 440 all'intersezione tra i confini comunali di Montebello e Farindola, continua verso nord fino all'intersezione con il fiume Tavo e segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota 303. Da qui prosegue su una carrareccia che attraversa Masseria Colangeli quota 421 mt, Masseria De Sanctis quota 450 mt fino a localita' Fonte della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a quota 480 alla intersezione con la strada proveniente da Fraz. Mastari. La segue a destra fino alla localita' Case Iacoantonio 377 mt da qui segue a destra fino a quota 327 mt per mezzo di una carrareccia fino in localita' Case dell'Empiteusi, da dove prosegue sulla stessa carrareccia sulla strada che porta a Penne. Costeggia il torrente Baricello verso est, fino alla localita' Cacciatore e prosegue sulla carrareccia fino alla statale 81. La segue verso sud fino al km 91 e da qui verso nord per mezzo di una carrareccia per ricongiungersi, sul Fiume Fino, al punto in quota 102 mt, da dove la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. 2. I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i sesti devono essere di: m 6x6 o 6x7. 3. La produzione massima di olive/ha non puo' superare i kg 9.000. 4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 10 dicembre di ogni anno. 6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici. Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel presente art. 3. 2. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentano il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 4. Le olive devono essere pulite e defogliante o diversamente sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonche' dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve superare i 30°C. 5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio di oliva extravergine a dominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: dal verde al giallo; Odore: di fruttato medio-alto; Sapore: di fruttato; Acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente grammi 0.6 per cento grammi di olio; Punteggio al Panel Test: maggiore o uguale a 6.5; Numero di perossidi: minore o uguale a 14 Meq O2/Kg; K270 : minore o uguale a 1.50; Acido oleico: 68.00% e 85.00%; Polifenoli : maggiore o uguale a 100 p.p.m. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, di ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Aprutino-Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine «Aprutino-Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. |
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