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| Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | CIRCOLARE 19 settembre 2006, n. 9704 |  | Legge  19  dicembre  1992,  n.  488.  Modifiche  ed integrazioni alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Ad Artigiancassa
 Agli istituti collaboratori
 All'ABI
 All'ASS.I.LEA.
 Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
 Alla Confartigianato
 Alla CNA
 Alla Casartigiani
 La circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 disciplina le modalita' e le  procedure  per  la  concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 al settore artigiano.
 Sulla  base  dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa,   si  ravvisa  l'esigenza  di  apportare  alla  predetta circolare  alcune  modifiche  ed  integrazioni,  come  gia'  peraltro avvenuto  con l'emanazione della circolare n. 980814 del 7 marzo 2006 relativamente  alle  agevolazioni  previste per il settore industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestivita' dei controlli finali  che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati,  consentendo  alle  imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente.
 Alla  circolare  n. 946364 del 7 ottobre 2003 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.
 Con riferimento al punto 3.4 della circolare sopra richiamata:
 dopo  la  fine  del  secondo  periodo  («A  tal  fine  il  legale rappresentante .....  lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  5a ed il prospetto di cui all'allegato n. 5b) viene aggiunto quanto segue: «La dichiarazione  di  cui  si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta  del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o  delle  ispezioni,  nonche'  allegata alla documentazione finale di spesa   di   cui  al  successivo  punto  8,  accludendo  alla  stessa dichiarazione  l'elenco  di  cui  sopra. All'atto della presentazione della  documentazione  finale,  l'elenco  dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.»
 L'ultimo   periodo   («La  mancata .....  delle  agevolazioni»)  e' sostituito  dal  seguente:  «La  mancata o incompleta tenuta di dette scritture  da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel caso di ripetuta   inadempienza,   alla   revoca   totale  o  parziale  delle agevolazioni».
 Dopo  l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve  inoltre  acquisire  e  conservare  la  documentazione  utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e  attrezzature  oggetto  delle  richieste  di  erogazione  di cui al successivo  punto  7  e  della  rendicontazione  di  spesa  di cui al successivo   punto   8   (ad  esempio,  certificati  di  origine  dei macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione, documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla   direttiva   n.   98/37/CE  del  22 giugno  1998,  ecc.).  Tale documentazione  deve  essere  esibita  dall'impresa  su richiesta del personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,  nonche'  allegata  in copia alla documentazione finale di spesa  di  cui  al  successivo  punto  8.  La  mancata  o  incompleta esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.».
 Con riferimento al punto 7.5 della circolare sopra richiamata:
 dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di  cui  al  successivo  punto 7.6, prima di procedere all'erogazione parziale  dell'ultima  quota  del  contributo, effettua accertamenti, secondo  le  modalita' ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato  di  funzionamento  del  programma  agevolato  e sull'esistenza presso  l'unita'  produttiva  dei  beni  oggetto della documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale  di  detta  ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato e' aumentato a quarantacinque giorni.».
 Con riferimento al punto 8.2 della circolare sopra richiamata:
 nel  primo  periodo,  dopo  le  parole «e dopo aver effettuato il pagamento  delle  relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonche' aver  avviato  l'attivita'  agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».
 Nello  stesso  periodo, dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle  spese  stesse»  sono  aggiunte  le  seguenti: «corredata della documentazione  di  cui al precedente punto 3.4 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4.».
 Con riferimento al punto 8.3 della circolare sopra richiamata:
 dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il seguente: «Per tutti i titoli  di  spesa  di  importo  imponibile  pari almeno a Euro 50.000 dovra'  essere  trasmessa  la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto  pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di  produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa  su  richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.».
 Con riferimento al punto 8.4 della circolare sopra richiamata:
 dopo   l'ultimo   periodo   e'   aggiunto   il   seguente:  «Alla documentazione   di   spesa   devono   essere   inoltre  allegati  la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.4, nonche'  copia  della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.4.».
 Con   riferimento   all'allegato   n.   5a  della  circolare  sopra richiamata:
 dopo  le  parole  «beni  maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole  «,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,».
 Con  riferimento  agli  allegati  numeri  12a e 12c della circolare sopra richiamata:
 dopo  le  parole  «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno  pari  a  Euro 10.000,00,  sono  singolarmente  identificabili attraverso  l'elenco  e  la  dichiarazione  di cui al punto 3.4 della circolare esplicativa.».
 Con  riferimento agli allegati numeri 15 e 16 della circolare sopra richiamata:
 a  conclusione  della  dichiarazione,  prima  della  data e della sottoscrizione,  e'  aggiunto il seguente alinea «- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento.».
 Le  modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le  iniziative  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali le  imprese  non  abbiano ancora prodotto la documentazione finale di spesa  di  cui  all'art.  12 del decreto ministeriale del 21 novembre 2002,  fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero  e/o  ad  Artigiancassa, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto  ministeriale,  ogni  accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.
 Roma, 19 settembre 2006
 Il Ministro dello sviluppo economico
 Bersani
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