Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 19 settembre 2006, n. 9704 |
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003. |
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Alle imprese interessate Ad Artigiancassa Agli istituti collaboratori All'ABI All'ASS.I.LEA. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Alla Confartigianato Alla CNA Alla Casartigiani La circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 disciplina le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 al settore artigiano. Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alla predetta circolare alcune modifiche ed integrazioni, come gia' peraltro avvenuto con l'emanazione della circolare n. 980814 del 7 marzo 2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestivita' dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente. Alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate. Con riferimento al punto 3.4 della circolare sopra richiamata: dopo la fine del secondo periodo («A tal fine il legale rappresentante ..... lo schema di cui all'allegato n. 5a ed il prospetto di cui all'allegato n. 5b) viene aggiunto quanto segue: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.» L'ultimo periodo («La mancata ..... delle agevolazioni») e' sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette scritture da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni». Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformita' di cui alla direttiva n. 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegata in copia alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.». Con riferimento al punto 7.5 della circolare sopra richiamata: dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di cui al successivo punto 7.6, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalita' ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma agevolato e sull'esistenza presso l'unita' produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato e' aumentato a quarantacinque giorni.». Con riferimento al punto 8.2 della circolare sopra richiamata: nel primo periodo, dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonche' aver avviato l'attivita' agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,». Nello stesso periodo, dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse» sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.4 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4.». Con riferimento al punto 8.3 della circolare sopra richiamata: dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000 dovra' essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.». Con riferimento al punto 8.4 della circolare sopra richiamata: dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.4, nonche' copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.4.». Con riferimento all'allegato n. 5a della circolare sopra richiamata: dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole «, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,». Con riferimento agli allegati numeri 12a e 12c della circolare sopra richiamata: dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.4 della circolare esplicativa.». Con riferimento agli allegati numeri 15 e 16 della circolare sopra richiamata: a conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, e' aggiunto il seguente alinea «- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento.». Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto la documentazione finale di spesa di cui all'art. 12 del decreto ministeriale del 21 novembre 2002, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero e/o ad Artigiancassa, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario. Roma, 19 settembre 2006 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani |
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