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| Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 agosto 2006 |  | Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei  volontari  di  truppa  in  ferma  prefissata,  nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni,  recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,  in  materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
 Visto  l'art.  16,  comma 1,  della  legge  23 agosto 2004, n. 226, recante  «Sospensione  anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e  fino  al  31 dicembre 2020, i posti annualmente a concorso, per il reclutamento  del  personale  nelle  carriere iniziali delle Forze di polizia  ad  ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce  Rossa,  siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero  in  rafferma  annuale,  di cui al capo II della prefata legge,  in  servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;
 Visto  l'art.  16,  comma 3,  della citata legge 23 agosto 2004, n. 226,  il  quale  prevede  che con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, siano determinate le procedure di  selezione  relative ai suddetti concorsi e che le amministrazioni interessate, nella formazione delle graduatorie, tengano conto, quali titoli  di  merito,  del  periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli  propri  della  carriera  per  cui  e'  stata fatta domanda di accesso  nonche'  delle  specializzazioni  acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato  alla  Corte  dei  conti  il  19 maggio  2006  - Ministeri istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio  n.  46,  con  il  quale  l'on.  prof. Vincenzo Visco e' stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il 13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di  selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, riservati ai volontari in  ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 |  |  |  | Art. 2. Programmazione dei reclutamenti
 1.  Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato in   base   ai  dati  risultanti  dalla  programmazione  quinquennale scorrevole dei reclutamenti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto   2004,  n.  226,  formulata  secondo  il  modello  di  cui all'allegato 1.
 2.  Il  numero  dei posti messi annualmente a concorso, determinato con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1,  puo' subire variazioni per esigenze   non   valutabili   ne'   prevedibili   al   momento  della predisposizione  della programmazione quinquennale scorrevole nonche' di  sopravvenute  necessita' di ripianamento degli organici dei ruoli del personale della Guardia di finanza.
 |  |  |  | Art. 3. Bando di concorso
 1. Nel bando di concorso, indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, sono stabiliti:
 a) il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  distinti  per  il contingente ordinario e il contingente di mare, con la specificazione del  numero  di allievi finanzieri da ammettere direttamente ai corsi di  formazione, di cui all'art. 6, e del numero di allievi finanzieri da  ammettere  ai predetti corsi di formazione al termine della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;
 b) le  modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
 c) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 d) la  tipologia  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove selettive;
 e) la  composizione  della commissione giudicatrice, presieduta e formata  da  personale  in  servizio  nella  Guardia  di finanza, con l'intervento,  ove  necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione;
 f) i titoli da valutare e il relativo punteggio;
 g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;
 h) i   casi   di  esclusione  dal  concorso  e  le  modalita'  di impugnazione dei relativi provvedimenti;
 i) le modalita' di formazione delle graduatorie di merito.
 2.   Al  fine  di  consentire  il  regolare  inizio  dei  corsi  di formazione,  di  cui  al  successivo  art.  6,  i  volontari in ferma prefissata  di un anno, se in servizio al momento della presentazione della  domanda  di ammissione al concorso, devono completare la ferma entro la data indicata nel bando di concorso di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. Titoli
 1.  Costituiscono  titoli  di  merito,  di cui all'art. 3, comma 1, lettera f):
 a) il titolo di studio;
 b) le benemerenze e le ricompense;
 c) i  precedenti di carriera e le qualifiche riportate in sede di valutazione  caratteristica, durante il servizio prestato in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 d) le  specializzazioni,  le  qualificazioni  e  le  abilitazioni possedute,  considerate  utili  ai fini del servizio nella Guardia di finanza,  acquisite  durante  il  servizio  prestato  in  qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale.
 2.  Possono essere previste penalizzazioni, in presenza di sanzioni disciplinari  di  Corpo  riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento.
 3.  I titoli di cui al presente articolo sono desunti dall'estratto della   documentazione  di  servizio  previsto  dall'art.  14-quater, comma 2,  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.  Ai  fini  della  valutazione  del titolo di studio e' presa  in considerazione anche altra documentazione che ne attesti il possesso prodotta dal candidato.
 |  |  |  | Art. 5. Graduatorie
 1.  Concorrono alla formazione delle graduatorie di merito, redatte secondo le disposizioni indicate nei bandi di concorso:
 a) il risultato conseguito nelle fasi selettive;
 b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
 2.  Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di  finanza  e  pubblicate  nel  Bollettino ufficiale del Corpo.
 |  |  |  | Art. 6. Ammissione ai corsi di formazione
 1.  I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 5, sono ammessi  alla  frequenza  dei  corsi  di  formazione,  in qualita' di allievi  finanzieri,  nei  limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.
 2.  Al  fine  di  consentire  l'ammissione  alla  ferma  prefissata quadriennale  nelle  Forze  armate  del personale di cui all'art. 16, comma 4,  lettera b),  numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 226, il  Comando generale della Guardia di finanza invia, al termine delle procedure   selettive,  alla  direzione  generale  per  il  personale militare  del Ministero della difesa le graduatorie di merito, di cui all'art. 5, entro il termine preventivamente concordato con la stessa direzione generale.
 3. L'ammissione ai corsi di formazione degli allievi finanzieri che hanno prestato servizio nelle Forze armate, in qualita' di volontario in   ferma  prefissata  quadriennale,  avviene  previa  verifica  del mantenimento  dei  requisiti  psico-fisici  e  di  quelli morali e di condotta,  che sono accertati prima del termine della predetta ferma, secondo  le modalita' stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza.
 4.  I predetti incorporamenti avvengono, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2006
 Il vice Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Visco
 Il Ministro della difesa
 Parisi Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 310
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 7  <----
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