Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2006
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, i posti annualmente a concorso, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della prefata legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;
Visto l'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, siano determinate le procedure di selezione relative ai suddetti concorsi e che le amministrazioni interessate, nella formazione delle graduatorie, tengano conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco e' stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 
Art. 2.
Programmazione dei reclutamenti
1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato in base ai dati risultanti dalla programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso, determinato con le modalita' di cui al comma 1, puo' subire variazioni per esigenze non valutabili ne' prevedibili al momento della predisposizione della programmazione quinquennale scorrevole nonche' di sopravvenute necessita' di ripianamento degli organici dei ruoli del personale della Guardia di finanza.
 
Art. 3.
Bando di concorso
1. Nel bando di concorso, indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero dei posti messi a concorso, distinti per il contingente ordinario e il contingente di mare, con la specificazione del numero di allievi finanzieri da ammettere direttamente ai corsi di formazione, di cui all'art. 6, e del numero di allievi finanzieri da ammettere ai predetti corsi di formazione al termine della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
d) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove selettive;
e) la composizione della commissione giudicatrice, presieduta e formata da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione;
f) i titoli da valutare e il relativo punteggio;
g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;
h) i casi di esclusione dal concorso e le modalita' di impugnazione dei relativi provvedimenti;
i) le modalita' di formazione delle graduatorie di merito.
2. Al fine di consentire il regolare inizio dei corsi di formazione, di cui al successivo art. 6, i volontari in ferma prefissata di un anno, se in servizio al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso, devono completare la ferma entro la data indicata nel bando di concorso di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Titoli
1. Costituiscono titoli di merito, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f):
a) il titolo di studio;
b) le benemerenze e le ricompense;
c) i precedenti di carriera e le qualifiche riportate in sede di valutazione caratteristica, durante il servizio prestato in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
d) le specializzazioni, le qualificazioni e le abilitazioni possedute, considerate utili ai fini del servizio nella Guardia di finanza, acquisite durante il servizio prestato in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale.
2. Possono essere previste penalizzazioni, in presenza di sanzioni disciplinari di Corpo riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento.
3. I titoli di cui al presente articolo sono desunti dall'estratto della documentazione di servizio previsto dall'art. 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione del titolo di studio e' presa in considerazione anche altra documentazione che ne attesti il possesso prodotta dal candidato.
 
Art. 5.
Graduatorie
1. Concorrono alla formazione delle graduatorie di merito, redatte secondo le disposizioni indicate nei bandi di concorso:
a) il risultato conseguito nelle fasi selettive;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo.
 
Art. 6.
Ammissione ai corsi di formazione
1. I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 5, sono ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.
2. Al fine di consentire l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate del personale di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 226, il Comando generale della Guardia di finanza invia, al termine delle procedure selettive, alla direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa le graduatorie di merito, di cui all'art. 5, entro il termine preventivamente concordato con la stessa direzione generale.
3. L'ammissione ai corsi di formazione degli allievi finanzieri che hanno prestato servizio nelle Forze armate, in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, avviene previa verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta, che sono accertati prima del termine della predetta ferma, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. I predetti incorporamenti avvengono, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2006
Il vice Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro della difesa
Parisi Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 310
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 7 <----
 
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