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| Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | REGOLAMENTO 9 agosto 2006 |  | Obblighi  informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza  annuale  dei  contratti  R.C.  auto,  di  cui al Titolo XIV (Vigilanza  sulle  imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali),  nonche'  la  disciplina  relativa  all'attestazione sullo stato  del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i   veicoli   a   motore   e   i   natanti),   Capo   II   (Esercizio dell'assicurazione)  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni. (Regolamento n. 4). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 Ritenuta  la  necessita' di disciplinare l'attestazione sullo stato del  rischio  in  conformita'  all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Ritenuta  altresi' la necessita' di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore, in conformita' all'art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  con riferimento specifico alla informativa da rendere agli  assicurati  in  occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale  dei contratti;  cio'  al  fine di migliorare il livello di informativa in relazione  alle modalita' di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali  variazioni  tariffarie  e  di  favorire  una  scelta  piu' consapevole  con  riferimento  sia  al  livello  tariffario  che alle condizioni   contrattuali   praticate   dalle   imprese,  promuovendo meccanismi   che   tutelino   i   consumatori   ed   incentivino   la competitivita' tra le imprese;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1 Nel presente Regolamento si intendono per:
 a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «imprese»   o  «assicuratore»:  le  imprese  di  assicurazione autorizzate  in  Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto nonche' le imprese di assicurazione aventi  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione della responsabilita'  civile  auto  in  regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
 c) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione  dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla  responsabilita'  del  vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 d) «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
 e) «attestazione  sullo  stato  del  rischio»:  il  documento che l'impresa  e'  tenuta  a  rilasciare  al  contraente,  nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
 f) «classe  di'  merito»:  categoria  alla  quale il contratto e' assegnato,   sulla   base  di  una  scala  di  valutazione  elaborata dall'impresa   e   correlata   alla   sinistrosita'   pregressa,  per individuare  il  presumibile  livello  di rischiosita' della garanzia prestata;
 g) «periodo  di  osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai  fini  della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
 h) «regole  evolutive»:  modalita' definite dall'impresa relative alla  variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
 i) «sinistro  riservato»  o  «sinistro posto a riserva»: sinistro per   il  quale  l'impresa  ha  appostato  in  bilancio  una  riserva corrispondente  alle  somme  che,  secondo  una  prudente valutazione effettuata   in   base   ad  elementi  obiettivi,  prevede  di  dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
 j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi  della precedente lettera i), per il qualel'impresa, non avendo effettuato   alcun   pagamento,   ha   successivamente  eliminato  la appostazione a riserva;
 k) «contratto  di  leasing»:  contratto  di  locazione  in cui il locatore  concede  in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
 |  |  |  | Art. 2. Obblighi di comunicazione
 1.  Le  imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
 2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non  rinnovare  il  contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui  l'assicuratore,  pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza  di  disdetta  nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla  formalizzazione  della  disdetta  in  caso  di  applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
 3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere  a  formalizzare  disdetta  contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Contenuto della comunicazione
 1.  La  comunicazione  e' redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
 la data di scadenza del contratto;
 eventuali  modalita'  di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
 indicazioni  in  merito  al  premio  di  rinnovo  della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.
 |  |  |  | Art. 4. Obbligo di rilascio dell'attestazione
 sullo stato del rischio
 1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della  scadenza  del  contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.
 2.  L'obbligo  di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, nonche' nel caso  in  cui  sia  prevista  la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
 3.  Nel  caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione,  unitamente  alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente  Regolamento,  deve  essere  rilasciata almeno trenta giorni antecedenti  alla  scadenza  del  periodo  di  tempo  per il quale il contratto e' stato prorogato all'atto della riattivazione.
 4.  Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso   in   cui   un   sinistro   riservato,  che  abbia  dato  luogo all'applicazione  della  conseguente  maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono  modalita'  per il rimborso del maggior premio pagato anche nel  caso  in  cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia piu'   in   essere.   Il  contraente  ha  diritto  di  richiedere  la riclassificazione  del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.
 5.  Qualora  in  corso  di  contratto  si  sia verificata una delle seguenti  circostanze:  furto  del  veicolo,  esportazione definitiva all'estero,   consegna  in  conto  vendita,  demolizione,  cessazione definitiva  della  circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso,  le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo  obbligo  sussiste  nei  casi  di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione del contratto di   cui   all'art.   171,   comma 1,  lettera a)  del  Codice  delle assicurazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Rilascio di duplicati dell'attestazione
 sullo stato del rischio
 1.  Nel  caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al    contraente   dell'attestazione   sullo   stato   del   rischio, l'assicuratore  ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
 2.  Qualora  il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo,  l'assicuratore  rilascia  a  quest'ultimo  un  duplicato su richiesta,  senza  applicazione  di  costi.  Analoga  disposizione si applica  nei  confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di   riservato   dominio   o  del  locatario  in  caso  di  locazione finanziaria.
 3.  Il  duplicato  puo'  essere rilasciato anche a persona delegata purche'   munita   di   delega  scritta  espressamente  rilasciatagli dall'avente  diritto  nonche'  di  copia  di  un  valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.
 |  |  |  | Art. 6. Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio
 1. L'attestazione contiene:
 a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 b) il  nome  del  contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
 c) il numero del contratto di assicurazione;
 d) i  dati  della  targa  del  veicolo per la cui circolazione il contratto  e'  stipulato  ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
 e) la  forma  tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
 f) la  data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto  per  l'annualita'  successiva  e  la classe di conversione universale  come  definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia  stato  stipulato  sulla  base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza  annuale,  la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di  un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 h) l'indicazione  del  numero  dei  sinistri  verificatisi  negli ultimi  cinque  esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con  seguito  e  con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con  soli  danni  alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con  danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente  abbia  provveduto  a  rimborsare  all'impresa  al fine di evitare  la  maggiorazione  del  premio  avvalendosi  della eventuale facolta' contrattualmente prevista;
 i) gli  eventuali  importi  delle  franchigie,  richiesti  e  non corrisposti dall'assicurato;
 j) la firma dell'assicuratore.
 |  |  |  | Art. 7. Decorrenza e durata del periodo di osservazione
 1.  Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese,  in  caso  di veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo  di  osservazione  inizia  dal  giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della  annualita'  assicurativa.  Per  le  annualita'  successive, il periodo  di  osservazione  inizia  due  mesi  prima  della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualita' assicurativa.
 |  |  |  | Art. 8. Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio
 all'assicuratore - Validita' dell'attestazione
 1.  All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.
 2.  Il  periodo  di  validita'  dell'attestazione  sullo  stato del rischio e' pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto   di   furto,   demolizione  o  cessazione  definitiva  della circolazione,  la  validita'  della  relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
 3.  Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si   trovi   nell'impossibilita'   di   consegnare   all'assicuratore l'attestazione,  puo'  comunque  provvedervi  entro  tre mesi da tale data.   All'atto   della   consegna  l'assicuratore  riclassifica  il contratto  sulla  base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa  e  calcola  l'eventuale  differenza  di  premio  risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
 4.  In deroga al comma 2 la validita' dell'attestazione sullo stato del  rischio e' posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza  del  contratto  a  cui  si  riferisce  a  condizione che il contraente  abbia  dichiarato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli articoli 1892  e  1893  del  codice  civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
 5.  Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprieta' da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita,  il  furto,  la  demolizione, la cessazione definitiva della circolazione  o  la  definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente  assicurato,  l'assicuratore  classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purche' in corso di validita'.
 6.  Nel  caso  di  trasferimento  di  proprieta'  di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla  base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La  disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarita'  del  veicolo  che comporti il passaggio di proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi.
 7.  In  occasione  della  scadenza  di un contratto di leasing o di noleggio  a  lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di   un   veicolo,   l'utilizzatore   dello  stesso  puo'  richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo  stato  delrischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni  contenute  nella  predetta  attestazione dello stato di rischio  l'assicuratore  classifica il contratto relativo al medesimo veicolo,  ove  acquisito in proprieta' mediante esercizio del diritto di  riscatto  da  parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua  proprieta',  previa  verifica  della effettiva utilizzazione del veicolo  da  parte  del  soggetto  richiedente  anche mediante idonea dichiarazione  rilasciata  dal  contraente  del  precedente contratto assicurativo.
 |  |  |  | Art. 9. Abrogazioni
 1. Sono o restano abrogate:
 la circolare ISVAP n. 111 dell'8 marzo 1989;
 la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995;
 la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000;
 la  circolare  ISVAP  n.  502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
 la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005.
 |  |  |  | Art. 10. Modalita' organizzative
 1.  Le  imprese  predispongono  le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.
 |  |  |  | Art. 11. Pubblicazione
 1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 12. Entrata in vigore
 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
 Roma, 9 agosto 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  | Allegato 1 COMUNICAZIONE
 1. Informazioni generali
 
 Polizza n. ..................  scadenza: gg/mm/aa
 Inserire la seguente frase:
 «In   allegato   alla   presente  comunicazione  viene  trasmessa l'attestazione  sullo  stato del rischio; quest'ultimo documento deve essere  presentato  al  momento  della  sottoscrizione  del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.».
 2. Informazioni sulla disdetta contrattuale
 
 In  caso  di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti  che,  pur  prevedendo  la  proroga  tacita  in  assenza di disdetta   nei  termini  contrattualmente  previsti,  rinuncino  alla formalizzazione  della  disdetta  in  caso  di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:
 «Qualora  Lei  non  abbia  intenzione  di  proseguire il rapporto assicurativo  per  la  prossima  annualita'  si  informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.».
 Negli altri casi:
 «Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima   annualita',  si  informa  che  il  Suo  contratto  prevede l'obbligo  di  comunicazione  scritta  della  disdetta  da effettuare mediante  raccomandata o telefax entro quindici giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i....
 Qualora  ne  ricorrano  i presupposti (art. 172, comma 1, decreto legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase:
 «Si  informa  che  la  variazione  tariffaria  in aumento risulta superiore  al  tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non  abbia  intenzione  di  prorogare  la  garanzia  per  la prossima annualita', si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione  scritta  da  inoltrarsi  con  raccomandata,  telefax o consegna  a  mano  entro  il  giorno  di  scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i....
 Qualora  l'impresa  intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:
 3. Informazioni sul premio di rinnovo
 
 Inserire la seguente frase:
 «Il   premio   relativo   all'annualita'  precedente  e'  pari  a Euro .......................
 Il   premio  per  il  rinnovo  della  garanzia  per  la  prossima annualita' in scadenza e': Euro .......................
 La  differenza  rispetto  all'annualita'  precedente  e' data dai seguenti fattori:
 +/- Euro YYYYY per variazione tariffaria;
 +/- per variazione classe di merito;
 +/- per ...........................
 Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell'annualita' in scadenza, inserire la seguente frase:
 «nel  corso  del  periodo  di osservazione in scadenza sono stati liquidati n. ......... sinistri:
 sinistro n. ....  del gg/mm/aa  parti: ....  importo liquidato: Euro ....  il gg/mm/aa
 sinistro n. ....  del gg/mm/aa  parti: ....  importo liquidato: Euro ....  il gg/mm/aa
 Qualora  Lei  intenda  rimborsare  il/i suddetto/i sinistro/i, la societa' procedera' a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito  .........  corrispondente  alla  classe CU zz per la quale il premio    relativo   per   la   prossima   annualita'   e'   pari   a Euro ...............   Tale   facolta'  sussiste  anche  in  caso  di esercizio della disdetta contrattuale».
 Qualora   siano   previste   garanzie   accessorie   e'  facolta' dell'impresa aggiungere la seguente frase:
 «Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»
 Inserire la tabella seguente
 
 =====================================================================
 |   Premio    |  Massimale  |             |
 Garanzie   | annualita'  | annualita'  |   Premio    |  Massimale
 prestate   | precedente  | precedente  |   offerto   |   offerto ===================================================================== Furto        |             |             |             | --------------------------------------------------------------------- Incendio     |             |             |             | --------------------------------------------------------------------- Cristalli    |             |             |             | --------------------------------------------------------------------- Assistenza   |             |             |             | --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 
 Qualora  l'impresa  intenda  fornire  le  informazioni sul premio mediante  la  propria  rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:
 4. Informazioni sul premio di rinnovo
 
 Inserire la seguente frase:
 «Per  informazioni  sul premio relativo al rinnovo della garanzia per   la   prossima   annualita'   si  rivolga  al  suo  agente/punto vendita/nostro call center ................ che Le dara' informazioni su:
 premio  di  rinnovo  R.C.  auto,  con  dettaglio  sulle singole componenti   di   variazione   del   premio  rispetto  all'annualita' precedente.
 In  ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www.     )  puo'  calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido  per  almeno  sessanta  giorni  dalla  data  di  consultazione (qualora  previsto) eventuale facolta' di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito.
 (Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.».
 |  |  |  | Allegato 2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE
 DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE
 1.  Per  i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale  (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 Nel caso di rischi gia' presenti nel portafoglio dell'impresa:
 a) viene  determinata la classe di merito sulla base del numero di annualita', tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualita'  in  corso),  senza  sinistri  di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);
 Tabella 1
 
 =====================================================================
 Anni senza sinistri         |        Classe di merito =====================================================================
 5                  |                9
 4                  |               10
 3                  |               11
 2                  |               12
 1                  |               13
 0                  |               14
 
 N. B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la  tabella  della  sinistrosita'  pregressa  riporta  le  sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 b) si  prendono,  quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri,   pagati   o  riservati  con  danni  a  persone,  provocati nell'ultimo  quinquennio  (compresa  l'annualita' in corso); per ogni sinistro  viene  applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi', a determinare la classe di assegnazione.
 A titolo di esempio:
 - il   rischio  assicurato  da  5  anni  senza  sinistri  sara' collocato nella classe 9;
 - il  rischio  assicurato  da  5  anni  con  un  sinistro sara' collocato  nella  classe  12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
 - il  rischio  assicurato  da  3  anni  e  senza sinistri sara' collocato nella classe 11;
 - il  rischio  assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno  sara'  collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - il  rischio  assicurato  da  4  anni  con  2 sinistri in anni diversi  sara' collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
 2.  Nel  caso di veicoli gia' assicurati presso altra impresa con clausole  che  prevedono  ad  ogni  scadenza annuale la variazione in aumento  od  in  diminuzione  del  premio  applicato  all'atto  della stipulazione  in  relazione  al  verificarsi  o  meno di sinistri, il contratto  e'  assegnato  alla classe di merito di pertinenza tenendo conto  delle  indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio  rilasciata  dal  precedente  assicuratore  e,  dunque, della classe  di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa  deve  prevedere  una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare  al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe  CU  indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente     determinata     dall'impresa     anche     attraverso l'individuazione  di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralita' degli ultimi cinque anni).
 DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE
 - REGOLE DI CORRISPONDENZA
 Per  le  annualita'  successive  a  quella  di  acquisizione  del rischio,  le  imprese  sono  tenute  ad  adottare un «doppio binario» (classi  interne  e  classi  CU)  in modo che nell'attestazione sullo stato  del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in  virtu'  dei  criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata.  Cio'  al  fine  di  evitare  che, alla luce del variabile numero  di  classi  interne  previste  dalle imprese, la liberta' di' scelta  del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.
 Di  seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualita' successiva,
 Tabella 2
 CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
 
 =====================================================================
 Classe di  |          |          |          |          |4 sinistri o
 merito   |0 sinistri|1 sinistro|2 sinistri|3 sinistri|    piu' =====================================================================
 1     |     1    |     3    |     6    |     9    |     12 ---------------------------------------------------------------------
 2     |     1    |     4    |     7    |    10    |     13 ---------------------------------------------------------------------
 3     |     2    |     5    |     8    |    11    |     14 ---------------------------------------------------------------------
 4     |     3    |     6    |     9    |    12    |     15 ---------------------------------------------------------------------
 5     |     4    |     7    |    10    |    13    |     16 ---------------------------------------------------------------------
 6     |     5    |     8    |    11    |    14    |     17 ---------------------------------------------------------------------
 7     |     6    |     9    |    12    |    15    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 8     |     7    |    10    |    13    |    16    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 9     |     8    |    11    |    14    |    17    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 10     |     9    |    12    |    15    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 11     |    10    |    13    |    16    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 12     |    11    |    14    |    17    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 13     |    12    |    15    |    18    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 14     |    13    |    16    |    18    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 15     |    14    |    17    |    18    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 16     |    15    |    18    |    18    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 17     |    16    |    18    |    18    |    18    |     18 ---------------------------------------------------------------------
 18     |    17    |    18    |    18    |    18    |     18
 
 DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE
 UNIVERSALE - REGOLE SPECIFICHE
 a) Il  contratto e' assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non  venga  esibita  la  carta  di  circolazione e il relativo foglio complementare  o  il  certificato di proprieta' ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
 b) Nel caso di veicolo gia' assicurato all'estero il contratto e' assegnato  alla  classe  di  merito  CU  14  a meno che il contraente consegni  la  dichiarazione  rilasciata  dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua  dei  medesimi  criteri  contenuti  nella  tabella  1.  Detta dichiarazione  si  considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
 c) Qualora  il  contratto  si riferisca a veicolo gia' assicurato con  forma  tariffaria  di «franchigia» il medesimo e' assegnato alla classe   di   merito  CU  risultante  dall'applicazione  dei  criteri contenuti nella tabella 1.
 d) La disposizione di cui alla lettera a), non si applica qualora il  precedente  contratto  sia stato stipulato presso un impresa alla quale  sia  stata  vietata  l'assunzione  di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver   richiesto   l'attestazione   all'impresa   o   al  commissario liquidatore.  In  tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per  gli  effetti  degli  articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si e' risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito  CU  alla quale era stato assegnato. Il contratto e' assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
 e) Nel  caso  di  veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie  che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri  nel  corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le  formule  tariffarie  miste  per  durata  inferiore  all'anno,  il contratto  e'  assegnato  alla  medesima  classe  di merito CU cui il contratto  temporaneo  risultava  assegnato.  Qualora  tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto e' assegnato  alla  classe  CU  14. Per i contratti conclusi a distanza, tale  disciplina  e'  applicabile  anche  alle ipotesi di consensuale risoluzione  prima  della  scadenza  annuale  o  di recesso a seguito dell'esercizio  del  diritto  al  ripensamento.  In quest'ultimo caso l'impresa  rilascia  al  contraente  una  dichiarazione  di  avvenuta risoluzione  del  rapporto  che  il  contraente medesimo e' tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
 f) Nel  caso di trasferimento di proprieta' tra coniugi in regime legale  di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU gia' maturata sul veicolo.
 g) In  caso  di  mutamento  della  titolarita'  del  veicolo  che comporti  il  passaggio  da  una  pluralita'  di  proprietari  ad uno soltanto  di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, le  imprese  sono  tenute  a  riconoscere  la  classe CU maturata sul veicolo.
 h) Qualora   sia   stata   trasferita  su  un  veicolo  di  nuova acquisizione  la  classe  di  merito  CU  attribuita  ad  un  veicolo consegnato  in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a  veicolo  oggetto  di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono  tenute  ad  attribuire  la  classe  CU  14  al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
 i) Nel  caso  di  acquisto  di  un  veicolo da parte dello stesso proprietario  che,  con  riferimento ad altro e precedente veicolo di sua  proprieta',  possa  dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze    intervenute    in    data   successiva   al   rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validita' della stessa:
 - vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - certificazione di cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita; le  imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprieta' la medesima  classe  CU  del  precedente  veicolo.  Con  riferimento  ai ciclomotori   e  sino  all'entrata  in  vigore  di  idonee  forme  di registrazione,  la  presente disposizione si riferisce esclusivamente alle  ipotesi  di  furto  e  demolizione  certificate  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
 j) Nel  caso  di  veicolo  acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo  in  leasing  operativo  o  in  full leasing, il contratto e' assegnato  alla  classe  CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri  contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dagli  assicuratori  ai sensi dell'art. 8, comma 7, del presente Regolamento.
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