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| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 15 settembre 2006 |  | Variazione  della  misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali  giudiziari, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria,
 del personale e dei servizi
 di concerto con
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e verificatasi nell'ultimo triennio;
 Visti  gli  articoli 133  e  142  del  decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
 Visti  gli  articoli 26  e  35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 Considerato   che  l'adeguamento  e'  proposto  in  relazione  alla variazione  percentuale  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai  e  impiegati  verificatasi  nel  triennio  1° luglio  2003  - 30 giugno 2006, che e' pari a + 5,79;
 Visto  il decreto interdirigenziale del 29 settembre 2005, relativo all'ultima  variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
 a) fino a 6 chilometri Euro 1,39
 b) fino a 12 chilometri Euro 2,56;
 c) fino a 18 chilometri Euro 3,48;
 d) oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,74.
 2.  L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
 a) fino a 10 chilometri Euro 0,38;
 b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,94;
 c) oltre i 20 chilometri Euro 1,39.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 settembre 2006
 Il capo dipartimento
 Castelli
 Il Ragioniere generale dello Stato
 Canzio
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