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| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 luglio 2006 |  | Modifica   del  decreto  ministeriale  16 ottobre  1995,  recante  la disciplina  del  funzionamento  della  Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Viste  le norme che regolano l'inclusione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive destinate a svolgere le funzioni indicate dall'art. 2 dello stesso decreto;
 Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 2005, con cui e' stata rinnovata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  20,  comma 2,  del citato decreto legislativo  concernente  le  funzioni  di  segreteria  e di supporto tecnico  alla Commissione consultiva, nonche' il comma 4 dello stesso articolo  con il quale e' disposto che con decreto del Ministro della salute  sia  disciplinato  il funzionamento della citata Commissione, con  particolare  riguardo  al  numero massimo di sedute plenarie, ai gruppi  di  lavoro  ed  alle  modalita'  di  revoca  della nomina dei componenti che non possano assicurare la propria presenza;
 Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1995, con il quale e'   stato   disciplinato   il   funzionamento   della  sopraindicata Commissione consultiva;
 Visto  il  decreto ministeriale in data 9 marzo 2001 di modifiche e aggiornamento del decreto ministeriale 16 ottobre 1995;
 Ritenuto  di  dover  modificare le linee di attivita' dei gruppi di lavoro,  come  stabilito dalla rinnovata Commissione consultiva nella riunione di insediamento del 14 marzo 2006;
 Considerato  che le modifiche riguardano il comma 1 dell'art. 1, il comma 2  dell'art.  2  e  il  comma 1  e  2  dell'art.  3 del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.  1,  comma 1,  lettere a), b), c), d) e)  e f)  del  decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi sostituito:
 «1.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati alla Commissione consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari  dal  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la Commissione e' ordinata secondo le seguenti linee di attivita':
 1.  valutazione di sostanze attive nuove per l'Europa non incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;
 2.  valutazione  di  sostanze attive note in Europa alla data del 26 luglio  1993,  di sostanze attive incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;
 3.  riesami  nazionali  e  adeguamenti di prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione in Allegato I di sostanze attive revisionate;
 4.  residui  di  prodotti fitosanitari e piani di controllo sugli impieghi;
 5. prodotti fitosanitari a base di microrganismi e di sostanze di origine naturale non chimicamente definite;
 6. variazioni tecniche di prodotti fitosanitari autorizzati.».
 |  |  |  | Art. 2. L'art.  2, comma 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi' sostiuito:
 «2.  I  gruppi di lavoro permanenti sono fissati nel numero di sei, uno per ciascuna linea di attivita' di cui all'art. 1.».
 |  |  |  | Art. 3. L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi' modificato:
 «1. La Commissione puo' elaborare e adottare programmi di attivita' in relazione ad indicazioni provenienti da disposizioni comunitarie.
 2. I programmi di cui al comma 1:
 a) individuano  i  membri della Commissione e gli esperti, di cui al  comma 3  dell'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai quali viene affidato congiuntamente ciascun riesame;
 b)  individuano il coordinatore responsabile di ciascun programma di riesame;
 c) definiscono  le  modalita'  di  lavoro  nell'esame di ciascuna documentazione e nella elaborazione delle proposte di parere;
 d) definiscono  i  tempi  di  esecuzione  per  la  redazione  del rapporto  finale  di valutazione e le modalita' di esame dello stesso da parte della Commissione consultiva.».
 Il   presente  decreto  di  modifica  sara'  trasmesso  all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2006
 Il Ministro: Turco
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