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| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 19 settembre 2006 |  | Integrazioni  e  modifiche  alle  regole tecniche degli apparecchi di gioco. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 d'intesa con
 IL CAPO DELLA POLIZIA
 direttore generale
 della pubblica sicurezza
 Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
 Visto  l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come  modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 Esperita   la  procedura  di  informazione  prevista  dalla  citata direttiva;
 Considerata  l'esigenza  di  adeguare,  alla  luce  dell'evoluzione tecnologica,   le   regole   di   produzione   degli   apparecchi  da intrattenimento con vincite in danaro;
 Considerate  le  ragioni  di ordine e sicurezza pubblica nonche' le esigenze sia produttive che fiscali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Integrazioni e modifiche alle regole tecniche
 degli apparecchi di gioco
 1.  Il  decreto,  relativamente  agli  apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., integra il decreto del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno  - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003,  modificandone,  inoltre,  alcune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311  e  con  l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Ai  soli  fini  del  presente decreto, per decreto delle regole tecniche  degli  apparecchi  di  gioco,  si  intende  il  decreto del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  d'intesa  con  il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003.
 3.  L'allegato A del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
 4.  Nell'art.  1,  comma 4, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:
 a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 «d)  per  apparecchio  di  gioco,  un  apparecchio  o congegno da intrattenimento   di  cui  all'art.  110,  comma 6,  lettera a),  del T.U.L.P.S, costituito dal complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo,  tra  l'altro,  dei  dispositivi  di  inserimento  e  di erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione  per  la  comunicazione e del dispositivo di controllo di AAMS;»;
 b) la lettera h) e' soppressa;
 c) la lettera j) e' sostituita dalla seguente:
 «j)  per  scheda  di  gioco,  l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali  risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed  i  contatori,  nonche'  l'alloggiamento  per  il  dispositivo  di controllo di AAMS e le interfacce;»;
 d) la lettera k) e' sostituita dalla seguente:
 «k)  per  ciclo  complessivo  di  partite,  un  numero di partite consecutive,  predeterminato  dal produttore della scheda di gioco e, comunque, non superiore a 140.000;»;
 e) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
 «m)  per  manomissione,  l'alterazione  od  il danneggiamento del dispositivo  di  controllo  di  AAMS,  dei  contatori, dei componenti hardware  e  software  della  scheda  di  gioco o dell'apparecchio di gioco, nonche' dei relativi dispositivi di protezione;»;
 f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
 «n)  per  contatori, le aree di memoria protetta nelle quali sono memorizzati i dati di funzionamento dell'apparecchio di gioco;»;
 g) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
 «o) per protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con  il  dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;»;
 h) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
 «t)  per  manutenzione  straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare     le    caratteristiche    tecniche    e    funzionali dell'apparecchio  di  gioco, le relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione delle vincite;»;
 i) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:
 «v)  per  dispositivo  di  controllo  di AAMS, il componente, con caratteristiche  fisiche  conformi alla norma ISO/IEC 7810: 2003 e di dimensione nominale 85,60 mmx 53,98 mm, come specificato dalla stessa norma  per  i  componenti di tipo ID-1, dotato di processore conforme allo standard ISO 7816, consegnato da AAMS al produttore della scheda di  gioco  per  l'installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell'apposito alloggiamento di cui all'art. 2, comma 2;»;
 «w)   per   durata  della  partita,  l'intervallo  di  tempo  che intercorre  tra  il  momento  nel quale, tramite l'azione di avvio da parte  del  giocatore,  il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco  termina  con  il  pagamento  di  una  vincita o senza di essa; l'erogazione  della  vincita  non  e'  compresa  nella  durata  della partita;»;
 «x) per produttore della scheda di gioco, colui che predispone la scheda  di gioco per essere installata sull'apparecchio di gioco, con le  modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma 2-bis;  ai  soli fini del presente decreto, sono equiparati ai produttori delle schede di gioco nazionali i produttori delle schede di gioco esteri, che immettono le schede   di  gioco  in  libera  pratica  ovvero  le  introducono  nel territorio  nazionale,  operanti  in  Italia mediante una o piu' sedi secondarie  con  rappresentanza  stabile  a norma degli articoli 2197 ovvero  2508  del  Codice  civile  ovvero  residenti  in Stati membri dell'Unione  europea od in Stati appartenenti all'EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE od in Turchia;»;
 «y)  per  rete  telematica  di AAMS, la rete proprietaria di AAMS costituita  dall'infrastruttura  hardware  e software di trasmissione dati,  prevista dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della    Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   640,   e   successive modificazioni.».
 5.  L'art.  2 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco   e'   sostituito  dal  seguente,  rubricato  «Requisiti  degli apparecchi»:
 «1.   Ciascun  apparecchio  di  gioco  e'  individuato  dai  codici identificativi  memorizzati  nei  contatori  di  cui  all'allegato A, paragrafo 1,  lettera a);  tali  codici  sono visualizzati su video o display, ad ogni accensione e per almeno dieci secondi.
 2. Ciascun apparecchio di gioco dispone di una sola scheda di gioco nella   quale  risiedono  tutti  i  componenti  hardware  e  software necessari  al  suo  funzionamento.La scheda di gioco e' costituita da un'unita'  fisica ovvero, in alternativa, da unita' fisiche separate, ma  strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco,  le funzioni di memorizzazione dei contatori, le interfacce ed il  protocollo  di  comunicazione. La scheda di gioco comprende anche l'apposito  alloggiamento  nel  quale  e' collocato il dispositivo di controllo di AAMS.
 2-bis.  La  scheda di gioco e' inserita dal produttore della scheda stessa,  unitamente  al  dispositivo  di  controllo  di  AAMS,  in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di:
 a) sigilli od etichette anti-effrazione;
 b) dispositivi  in  grado  di  comunicare alla scheda di gioco la tentata  manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso;
 c) aperture  per  consentire  il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco;
 d) apertura  per  consentire il collegamento alla rete telematica di AAMS, attraverso un'interfaccia fisica seriale di tipo «RS232» con connettore «DB9 femmina», rispondente a standard internazionali.
 3.  Ciascun  apparecchio  di  gioco  puo'  funzionare unicamente se collegato  alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di  moneta  nella  divisa  corrente  (euro)  e  prevede un costo, per ciascuna  partita,  non superiore a 1 euro. L'apparecchio di gioco e' munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:
 a) accettano  esclusivamente  moneta fino ad un valore massimo di due euro;
 b) rendono  il  resto,  a  richiesta  del  giocatore, nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita;
 c) impediscono  l'introduzione  di  ulteriore moneta nel corso di una   partita   e,   comunque,   fino   all'esaurimento  dell'importo precedentemente immesso;
 d) impediscono  l'introduzione  di  moneta  qualora i depositi di riserva  per  l'erogazione  delle  vincite  o per la restituzione del resto non dispongano di moneta sufficiente.
 4.  Il  gioco  si  basa  su  modalita'  nelle quali gli elementi di abilita'  od  intrattenimento sono presenti, nell'ambito della durata della  partita,  insieme  all'elemento  aleatorio;  non  puo'  essere riprodotto il gioco del poker o le sue regole fondamentali.
 5. La durata della partita non puo' essere inferiore a 4 secondi.
 6.  Gli  apparecchi  di  gioco  computano  le  vincite, in modo non predeterminabile,  su  un  ciclo  complessivo  di partite. Le vincite erogate:
 a) non  possono  risultare  inferiori al 75 per cento delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite;
 b) sono  distribuite  esclusivamente  in  moneta  a richiesta del giocatore  ovvero,  automaticamente,  al  raggiungimento dell'importo equivalente alla vincita massima;
 c) non possono risultare superiori a cento euro.
 6-bis.  Gli  apparecchi  di gioco consentono a ciascun giocatore di definire  un  limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo,  da visualizzare su video o display durante l'esecuzione di ciascuna  partita. Al completo esaurimento del limite di importo o di tempo   prefissati   dal   giocatore,  e'  visualizzato  un  apposito messaggio.
 6-ter. Gli apparecchi di gioco sono muniti di soluzioni tecniche in grado  di  visualizzare  su  video  o  display  secondo  le modalita' indicate  nel protocollo di comunicazione, appositi messaggi e avvisi finalizzati  alla  promozione del gioco responsabile, trasmessi dalla rete  telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS. I  messaggi  sono  registrati  nel  contatore  di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettera o).
 7.   Gli  apparecchi  di  gioco  sono  muniti  di  dispositivi  che garantiscono,  sotto qualsiasi forma, l'inalterabilita' dei contatori e l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento nonche' di computo e di erogazione delle vincite. In particolare:
 a) le  eventuali  interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti  nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del   produttore   della   scheda   di   gioco   stessa  ovvero  rese inaccessibili,  prima  dell'inserimento  della  scheda  nell'apposito contenitore di cui al comma 2-bis;
 b) i  collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri  dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore  che,  dopo  averne verificato il regolare funzionamento, provvede  ad  isolarli,  unitamente  al  contenitore  della scheda di gioco,  mediante  una  copertura  di  materiale metallico (o di altri materiali   equivalenti),   idonea   ad  impedire  ogni  modifica  ai collegamenti   stessi.   Tale   copertura,   fissata  alla  struttura dell'apparecchio  di  gioco,  e'  dotata  di un apposito dispositivo, eventualmente  collegato  a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione;
 c) gli  apparati  di  inserimento  e  di  erogazione delle monete dispongono  di specifici dispositivi di immodificabilita', costituiti da  programmi  software in grado di comunicare alla scheda di gioco i malfunzionamenti  e  le  manomissioni,  ovvero,  in  alternativa,  da apposite  soluzioni  tecniche che impediscono l'accesso agli apparati stessi e che ne rendono evidente la manomissione, anche solo tentata;
 d) le  memorie  dei dati, comprese quelle relative agli eventi di cui  all'allegato  A,  paragrafo 1, lettera h), ed agli interventi di manutenzione,  di  cui al medesimo allegato, paragrafo 1, lettera l), sono  preservate  in  caso  di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine di tale evento, il ripristino dei programmi e delle   informazioni   nello   stato   antecedente  nonche'  la  loro registrazione nei medesimi contatori;
 e) l'accesso   a   ciascun   componente   hardware   e   software dell'apparecchio  di  gioco  puo'  avvenire  esclusivamente  in  modo controllato, mediante soluzioni tecniche che garantiscono:
 i.  diversi  livelli  di autorizzazione, in relazione al motivo per  il quale l'accesso viene eseguito ed al soggetto autorizzato che lo effettua;
 ii.  la  registrazione  dei  tentativi  di  accesso da parte di soggetti non autorizzati;
 f) i  componenti  dell'apparecchio  di  gioco  non utilizzati dal software  di  gioco  e  tecnicamente  non  eliminabili  dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso ed il loro utilizzo.
 8. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che:
 a) bloccano   il   funzionamento   dell'apparecchio   di   gioco, rendendone  impossibile l'utilizzo da parte dei giocatori, attraverso modalita'  quali  il  blocco  elettromeccanico  o  solo meccanico del funzionamento  od  il  blocco  dei  dispositivi  di inserimento della moneta e garantendo, in ogni caso, il funzionamento del protocollo di comunicazione:
 i.   antecedentemente   alla   prima  installazione  presso  un esercizio  dotato  di  apparati  idonei  al  collegamento  alla  rete telematica di AAMS;
 ii. in caso di manomissione;
 iii.  in  presenza di uno specifico comando di blocco trasmesso dalla  rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS;
 b) indicano   al   giocatore   la   situazione  di  blocco  anche temporaneo,  mediante  appositi  messaggi  da visualizzare su video o display  ad  ogni  tentativo di avvio della partita per almeno cinque secondi;
 c) consentono   la   registrazione   degli  eventi  nell'apposito contatore  di  cui all'allegato A, paragrafo 1, lettera h), e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di AAMS.
 8-bis.  Gli  apparecchi  di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che  consentono  la  registrazione  degli  interventi di manutenzione nell'apposito   contatore   di   cui   all'allegato  A,  paragrafo 1, lettera l),  e  la  loro  immediata  comunicazione  al dispositivo di controllo di AAMS.
 9.  Per  ciascun  apparecchio di gioco e' predisposto e conservato, congiuntamente  alla  scheda  esplicativa  di  cui  al  comma 12,  il registro  sul  quale  sono  annotati  gli interventi di manutenzione, riportando, per ognuno di essi, l'oggetto dell'intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato. La manutenzione e' effettuata:
 a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;
 b) dal produttore od importatore ovvero da soggetti specializzati da  questi  incaricati  per  gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell'apparecchio di gioco.
 9-bis.   I   nominativi   dei  soggetti  di  cui  al  comma 9  sono preventivamente comunicati ad AAMS.
 10.  I  dati  identificativi e di funzionamento degli apparecchi di gioco  sono registrati in appositi contatori, ciascuno con specifiche caratteristiche indicate nell'allegato A, paragrafo 1.
 10-bis.  Gli  apparecchi  di  gioco  possono consentire il gioco in contemporanea  tra  piu' giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente  connesse  tra  loro,  una delle quali puo' assumere una funzione  di  controllo;  ciascuna postazione possiede i requisiti di cui al presente articolo.
 11.  Esternamente  a  ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo  visibile  ed  in  lingua  italiana,  il costo della partita, le regole  del  gioco  e  la  descrizione  delle combinazioni o sequenze vincenti nonche' il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
 12.  Per  ogni  modello  di  apparecchio  di gioco, i produttori od importatori  predispongono  la  scheda esplicativa, redatta in lingua italiana,  sia  in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato A, paragrafo 2.
 12-bis.  Ai fini delle verifiche di cui all'art. 8, i produttori od importatori   allegano  a  ciascuna  scheda  esplicativa  di  cui  al comma 12,  la  documentazione tecnica redatta in lingua italiana, sia in  formato  cartaceo  che  elettronico  (CD  o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato A, paragrafo 3.
 12-ter.  Per  gli  apparecchi  di  gioco di cui al comma 10-bis, la scheda  esplicativa di cui al comma 12 e la documentazione tecnica di cui   al  comma 12-bis  sono  prodotte  in  modo  da  evidenziare  le caratteristiche  di  ciascuna  postazione  di  gioco  e di quella che assume le eventuali funzioni di controllo.».
 6.  L'art.  3 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco e' sostituito dal seguente:
 «1.  Il  protocollo  di  comunicazione, che risiede nella scheda di gioco,  contiene le regole di gestione e di accesso alle informazioni registrate  nella scheda stessa, sulle quali si basa il colloquio con il  dispositivo di controllo di AAMS ovvero con la rete telematica di AAMS.
 2.  Le  specifiche  funzionali  ed  i requisiti per la codifica del software  del  protocollo  di  comunicazione  di  cui al comma 1 sono riportati in allegato A, paragrafo 4.».
 7.  Nell'art.  4,  comma 1,  lettera d),  del  decreto delle regole tecniche   degli   apparecchi   di  gioco,  dopo  le  parole  «scheda esplicativa», le parole «di cui all'art. 2, comma 12» sono sostituite dalle  parole  «e  della  documentazione  tecnica  di cui all'art. 2, commi 12, 12-bis e 12-ter».
 8.  L'art.  5,  comma 3,  del  decreto  delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, e' sostituito dal seguente:
 «3.  All'esame  del  codice  sorgente  del software della scheda di gioco  e'  ammessa  la  presenza di persona incaricata dal produttore della  scheda  di  gioco, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all'esame.».
 9.  L'art.  6,  comma 1,  del  decreto  delle regole tecniche degli apparecchi di gioco e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  specifiche  da utilizzare per l'esecuzione delle verifiche tecniche  sono  consegnate  da  AAMS  all'atto  della  stipula  delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 2.».
 10.  Nell'art.  6, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi  di gioco, dopo le parole «dell'accordo SEE» sono aggiunte le parole «o della Turchia».
 11.  Nell'art.  7,  comma 4, dopo le parole «dell'accordo SEE» sono aggiunte le parole «o della Turchia».
 12.  Nell'art.  8, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi  di  gioco, dopo le parole «scheda esplicativa», le parole «di  cui  all'art. 2, comma 12» sono sostituite dalle parole «e della documentazione   tecnica  di  cui  all'art.  2,  commi 12,  12-bis  e 12-ter.».
 |  |  |  | Art. 2. Norme transitorie e finali
 1.  Relativamente  ad apparecchi di gioco prodotti in conformita' a quanto previsto nel decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:
 a) dal  1° gennaio 2007, AAMS non rilascera' ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 b) dal  1° aprile  2007, AAMS non rilascera' ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  I  nulla  osta  previsti  dall'art.  38,  comma 4,  della legge 23 dicembre  2000,  n.  388, relativamente ai quali non e' seguito il rilascio di nulla osta di cui al comma 5 dello stesso art. 38:
 a) se  rilasciati  negli anni 2004 e 2005, decadono con l'entrata in vigore del presente decreto;
 b) se rilasciati nel 2006, decadono il 31 marzo 2007.
 3.  I  nulla  osta  previsti  dall'art.  38,  comma 5,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
 a) se rilasciati nel 2004, decadono il 31 dicembre 2007;
 b) se rilasciati nel 2005, decadono il 30 settembre 2008;
 c) se  rilasciati nel 2006 ovvero entro la fine del mese di marzo 2007, decadono il 30 giugno 2009.
 Roma, 19 settembre 2006
 Il direttore generale
 dell'Amministrazione autonoma
 dei Monopoli di Stato
 Tino
 Il Capo della Polizia
 direttore generale della pubblica sicurezza
 De Gennaro
 |  |  |  | Allegato A SPECIFICHE FUNZIONALI E REQUISITI PER LA CODIFICA
 DEL SOFTWARE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE 1. Contatori art. 2, comma 10.
 I  contatori  presenti  in  ciascun  apparecchio  di gioco sono i seguenti:
 a) identificazione  dell'apparecchio  di  gioco - e' costituito dai  dati, rilevati dal nulla osta di cui all'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - di seguito elencati:
 i.  codice  identificativo  dell'apparecchio  di  gioco  - e' definito   come   «CODEID»   e   contiene  il  codice  identificativo dell'apparecchio,  rappresentato in un campo alfanumerico di 11 bytes secondo la codifica ASCII;
 ii. codice del modello - e' definito come «CODMOD» e contiene il   codice,   assegnato  da  AAMS,  che  identifica  il  modello  di apparecchio di gioco, rappresentato in un campo numerico di 15 bytes;
 b) contatore   progressivo   del  volume  di  euro  introdotti, corrispondente  alle  partite giocate - e' definito come «CNTTOTIN» e contiene  il  valore,  espresso  in  centesimi  di euro, dell'incasso complessivo  dell'apparecchio  dalla  sua  prima  installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, e' rappresentato in un campo numerico  di  capacita'  compresa  tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore  zero  soltanto  all'atto  della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;
 c) contatore  progressivo  del  volume di euro restituiti sotto forma  di vincita - e' definito come «CNTTOTOT» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate dall'apparecchio    di   gioco   dalla   sua   prima   installazione, indipendentemente  dai  cicli  di  gioco  effettuati. Tale contatore, progressivo  e  non azzerabile, e' rappresentato in un campo numerico di  capacita' compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;
 d) contatore  progressivo  del  numero  di cicli complessivi di partite effettuati - e' definito come «CNTCL» e contiene il numero di cicli effettuati dall'apparecchio di gioco dal momento configurazione iniziale  della  scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa.   Tale   contatore,   progressivo   e   non   azzerabile,  e' rappresentato  in  un  campo  numerico  di capacita' compresa tra 0 e 99.999  ed  assume  il  valore  zero  all'atto  della  configurazione iniziale  della  scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa,  fino  al  completamento  dell'ultima partita del primo ciclo complessivo;  assume,  quindi,  il  valore  1  all'avvio  della prima partita  del  nuovo ciclo, fino al raggiungimento dell'ultima partita del  ciclo  stesso,  incrementandosi  di un valore pari ad una unita' all'avvio  della  prima  partita  del  ciclo  successivo  e  cosi' di seguito;
 e) contatore   progressivo   del  volume  di  euro  introdotti, corrispondente  alle partite giocate nel ciclo corrente - e' definito come  «CNTIN»  e  contiene  il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso   dell'apparecchio   di   gioco  nell'ambito  del  ciclo corrente.  Tale  contatore  progressivo  e' azzerato dal sistema alla fine  di  ciascun  ciclo  ed e' rappresentato in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 99.999.999;
 f) contatore  progressivo  del  volume di euro restituiti sotto forma  di  vincite  nel  ciclo  corrente - e' definito come «CNTOT» e contiene  il  valore,  espresso  in  centesimi di euro, delle vincite complessivamente  erogate  dall'apparecchio  di gioco nell'ambito del ciclo  corrente.  Tale contatore progressivo e' azzerato alla fine di ciascun  ciclo  ed e' rappresentato in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 99.999.999;
 g) contatore  del  numero  di  partite  del ciclo corrente - e' definito  come  «CNTNP»  e  contiene  il valore del numero di partite effettuate  sull'apparecchio di gioco nell'ambito del ciclo corrente. Tale  contatore  progressivo e' rappresentato in un campo numerico di capacita'  compresa  tra 0 e 999.999; tale contatore assume il valore zero  all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte  del  produttore  della  scheda stessa ed il valore 1 all'avvio della  prima  partita di ciascun ciclo, incrementandosi di una unita' all'avvio  di  ciascuna delle partite successive, fino all'ultima del ciclo;
 h) dati  relativi agli eventi che intervengono sull'apparecchio di  gioco  -  per ogni evento, limitatamente alla data corrente ed ai quattordici  giorni  precedenti, con un minimo di 15.000 eventi, sono memorizzate nell'apparecchio di gioco le seguenti informazioni:
 1) la data in formato «gg.mm.aa»;
 2) l'ora in formato «hh»;
 3) il minuto in formato «mm»;
 4)  identificazione dell'evento come «EVNT», secondo i valori di seguito riportati:
 
 ===================================================================== Codice dell'evento|                   Descrizione =====================================================================
 |Eventi relativi alle condizioni di normale
 |esercizio dell'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 01        |Accensione ---------------------------------------------------------------------
 02        |Spegnimento ---------------------------------------------------------------------
 |Procedura di attivazione dell'apparecchio di gioco
 03        |completata ---------------------------------------------------------------------
 |Aggiornamento della data e dell'ora
 04        |dell'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Aggiornamento del codice identificativo CODEID
 05        |dell'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Nuovo messaggio finalizzato alla promozione del
 06        |gioco responsabile ---------------------------------------------------------------------
 |Cancellazione di un messaggio finalizzato alla
 07        |promozione del gioco responsabile ---------------------------------------------------------------------
 |Accessi all'apparecchio di gioco per operazioni di
 |configurazione e/o manutenzione ---------------------------------------------------------------------
 |Accesso da parte del produttore della scheda di
 41        |gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Accesso da parte del produttore od importatore o
 42        |di soggetto da questi incaricato ---------------------------------------------------------------------
 |Tentativo di accesso da parte di soggetto non
 44        |riconosciuto ---------------------------------------------------------------------
 |Altro tipo di accesso, diverso da quelli
 4F        |corrispondenti ai codici precedenti ---------------------------------------------------------------------
 |Eventi relativi ad un blocco di funzionamento ---------------------------------------------------------------------
 F1        |Blocco di funzionamento ---------------------------------------------------------------------
 |Ripristino del funzionamento dell'apparecchio di
 0F        |gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Manomissioni ---------------------------------------------------------------------
 20        |Manomissione della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 21        |Manomissione del contenitore della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 22        |Manomissione della copertura della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Manomissione del dispositivo di inserimento e di
 23        |erogazione delle monete ---------------------------------------------------------------------
 |Manomissione di altro tipo, diversa da quelle
 2F        |corrispondenti ai codici precedenti ---------------------------------------------------------------------
 |Eventi relativi ai dispositivi dell'apparecchio di
 |gioco ---------------------------------------------------------------------
 30        |Errore dei dispositivi di inserimento delle monete ---------------------------------------------------------------------
 31        |Errore dei dispositivi di erogazione delle monete ---------------------------------------------------------------------
 |Errore del lettore del dispositivo di controllo di
 32        |AAMS ---------------------------------------------------------------------
 33        |Batteria/e non collegata ---------------------------------------------------------------------
 |Errore rilevato su altri dispositivi, diversi da
 3F        |quelli corrispondenti ai codici precedenti ---------------------------------------------------------------------
 51        |Intervento di manutenzione ---------------------------------------------------------------------
 |Eventi relativi al colloquio con il dispositivo di
 |controllo di AAMS ---------------------------------------------------------------------
 |Errore di comunicazione con il dispositivo di
 D1        |controllo di AAMS ---------------------------------------------------------------------
 |Errore di lettura di un messaggio ricevuto dal
 |dispositivo di controllo di AAMS e rilevato
 D2        |dall'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Errore di lettura di un messaggio inviato
 |dall'apparecchio di gioco e rilevato dal
 D3        |dispositivo di controllo di AAMS ---------------------------------------------------------------------
 |Errore rilevato durante la procedura di
 D4        |attivazione dell'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Errore rilevato nell'aggiornamento della data e
 D5        |dell'ora ---------------------------------------------------------------------
 D6        |Errore nella sincronizzazione dei dati ---------------------------------------------------------------------
 |Errore nella sincronizzazione dei dati di fine
 D7        |partita ---------------------------------------------------------------------
 |Errore nella cifratura/autenticazione dei dati da
 D8        |parte dell'apparecchio di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Altro tipo di errore di comunicazione, diverso da
 DF        |quelli corrispondenti ai codici precedenti
 
 i) dati di gioco relativi a ciascuna partita giocata nella data corrente  e nei 14 giorni precedenti, con un minimo di 15.000 partite -   sono   memorizzate   nell'apparecchio   di   gioco   le  seguenti informazioni:
 1)  la  data  in  formato  «gg.mm.aa»  (tale data puo' essere memorizzata  a  fattore  comune  per  tutte  le  partite dello stesso giorno);
 2)  la durata della partita espressa in secondi come «ELPTM», rappresentata  in  un  campo  numerico  di capacita' compresa tra 0 e 9.999;
 3)  l'importo  della  vincita come «IMP», rappresentato in un campo  numerico  di  capacita'  compresa  tra  0  e  99.999, che puo' assumere:
 i. il valore 0, in caso di partita persa;
 ii. l'importo della vincita, in caso di partita vinta;
 iii.  il  valore  99.999 per segnalare l'inizio di un nuovo ciclo.
 j) identificazione  della  scheda  di  gioco  e' costituito dai dati,  da  indicare  all'interno dell'apparecchio di gioco a cura del produttore della scheda di gioco, di seguito elencati:
 i.  codice del produttore della scheda di gioco - e' definito come  «IDPROD»  e contiene il codice assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;
 ii. codice del software di gioco - e' definito come «CODSW» e contiene  il  codice  assegnato  da  AAMS,  che  identifica il codice eseguibile  del  software  di  gioco  ed e' rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;
 iii.  identificativo della scheda di gioco - e' definito come «IDSK»  e  contiene  il  numero  di  serie univocamente assegnato dal produttore   della   scheda   di   gioco   ad  ogni  singola  scheda, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;
 k) stato dell'apparecchio di gioco - e' definito come «STATO» e contiene  il  valore  specificato  nel  protocollo  di comunicazione, corrispondente ad una delle situazioni seguenti:
 i.  apparecchio  di gioco da attivare, da indicare al momento della configurazione iniziale della scheda di gioco;
 ii.   apparecchio   di   gioco   in   condizioni  di  normale funzionamento;
 iii.   apparecchio  di  gioco  in  condizione  di  blocco  di funzionamento.
 l) interventi  di  manutenzione  eseguiti  nell'anno corrente e nell'anno  precedente,  con  un  minimo  di  1.000  interventi - sono memorizzate nell'apparecchio di gioco le seguenti informazioni:
 1) la data in formato «gg.mm.aa»;
 2) l'ora in formato «hh»;
 3) il minuto in formato «mm»;
 4)  identificazione  del  tipo  di  intervento, definito come «IDM» secondo i valori di seguito riportati:
 
 ===================================================================== Codice dell'evento|                   Descrizione =====================================================================
 90        |Manutenzione ordinaria della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 91        |Sostituzione della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione sensore di apertura del contenitore
 92        |della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione sensore della copertura del
 93        |contenitore della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione sensore di apertura del contenitore
 94        |della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione sensore della copertura del
 95        |contenitore della scheda di gioco ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione del dispositivo di inserimento delle
 96        |monete ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione del dispositivo di inserimento delle
 97        |monete ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione del dispositivo di erogazione delle
 98        |monete ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione del dispositivo di erogazione delle
 99        |monete ---------------------------------------------------------------------
 9A        |Sostituzione batteria/e ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione del lettore del dispositivo di
 9B        |controllo di AAMS ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione del lettore del dispositivo di
 9C        |controllo di AAMS ---------------------------------------------------------------------
 |Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa
 9D        |da quelle corrispondenti ai codici precedenti ---------------------------------------------------------------------
 |Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa
 9E        |da quelle corrispondenti ai codici precedenti
 
 5)  Numero  di  serie  del dispositivo oggetto dell'intervento, definito come «NSER» rappresentato un campo alfanumerico di 16 bytes, nella codifica ASCII;
 6)   Codice   identificativo   del  soggetto  che  ha  eseguito l'intervento  -  e'  definito  come  «IDSOGG»  e  contiene il codice, assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;
 m) costo  della partita - e' definito come «COSTO» e contiene il  valore  fissato dal produttore della scheda di gioco, espresso in centesimi  di  euro e rappresentato in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 999;
 n) durata  del ciclo - e' definito come «INTCL» e contiene il numero  di partite che costituiscono un ciclo complessivo fissato dal produttore  della scheda di gioco, rappresentato in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 999.999;
 o) messaggi    finalizzati    alla   promozione   del   gioco responsabile  nell'apparecchio di gioco, sono memorizzate per ciascun messaggio e per un massimo di 10 messaggi, le seguenti informazioni:
 1) identificativo del messaggio assegnato da AAMS, definito come «MID» e rappresentato in un campo alfanumerico di 2 bytes, nella codifica ASCII;
 2)  eventuale  data  di  inizio  validita'  del  messaggio, definita come «MDI», nel formato «gg.mm.aa»;
 3) eventuale data di fine validita' del messaggio, definita come «MDF», nel formato «gg.mm.aa»;
 4)    durata    minima,    espressa   in   secondi,   della visualizzazione del messaggio, definita come «MDS» e rappresentata in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 99;
 5)  frequenza  di  visualizzazione  del messaggio, espressa come  numero  di partite giocate, definita come «MPG» e rappresentata in un campo numerico di capacita' compresa tra 0 e 99.999.
 6)   testo   da   visualizzare,   definito   come  «MTT»  e rappresentato  in  un campo alfanumerico di 240 bytes, nella codifica ASCII. 2. Contenuti minimi della scheda esplicativa - Art. 2, comma 12.
 Nella scheda esplicativa sono riportati:
 a) il nome commerciale del modello;
 b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;
 c) gli    estremi    della    certificazione   di   conformita' dell'esemplare  sottoposto  a  verifica  tecnica alle prescrizioni di idoneita' al gioco lecito;
 d) la     descrizione     delle     caratteristiche    tecniche dell'apparecchio  di gioco, delle relative modalita' di funzionamento e  di distribuzione delle vincite, compresi il costo della partita ed il numero di partite che costituiscono un ciclo complessivo;
 e) la  descrizione  tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilita'  e  sicurezza,  compresi  quelli che si attivano in caso di blocco di funzionamento;
 f) la  descrizione  delle  regole  che  governano ciascun gioco attivabile sull'apparecchio di gioco da parte del giocatore;
 g) le  caratteristiche  esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13x 18;
 h) lo  schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilita' e sicurezza;
 i) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE);
 j) il  nome  commerciale  della  scheda di gioco, assegnato dal produttore della scheda di gioco;
 k) l'identificazione  del  produttore  della  scheda  di gioco, assegnato da AAMS;
 l) la  descrizione  delle  soluzioni adottate per la promozione del  gioco  responsabile,  idonee  ad avvertire il giocatore circa il superamento  dei  limiti  di  importo  giocato e di tempo fissati dal giocatore stesso. 3. Contenuti   minimi   della   documentazione   tecnica  -  Art.  2, comma 12-bis.
 Nella documentazione tecnica sono riportati:
 a) le  caratteristiche  esteriori  della  scheda di gioco e del relativo  contenitore, incluse le rispettive foto a colori di formato non inferiore a cm 13x 18;
 b) la   descrizione   tecnica   dei   meccanismi  adottati  dal produttore  della  scheda  di  gioco  per  controllare l'accesso alla scheda stessa;
 c) la descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all'interno della scheda stessa;
 d) le  descrizione  tecnica  delle eventuali soluzioni adottate dal  produttore della scheda di gioco per accedere alla scheda stessa attraverso   l'interfaccia   seriale  di  cui  all'art.  2,  comma 2, indicando  il  dettaglio dei comandi, le relative funzioni ed il tipo di operazioni previste;
 e) la  descrizione  delle  caratteristiche tecniche, hardware e software,  di  ciascun  componente  dell'apparecchio di gioco e delle relative modalita' di funzionamento;
 f) la   descrizione   tecnica   dei   meccanismi  adottati  per controllare   l'accesso   ai  vari  componenti  hardware  e  software dell'apparecchio  di  gioco,  delle  politiche  di  assegnazione e di aggiornamento delle parole chiave. 4. Requisiti  minimi  per  la codifica del software del protocollo di comunicazione - Art. 3.
 Il  protocollo  di comunicazione prevede l'utilizzo di sistemi di cifratura delle informazioni presenti nella scheda di gioco, che sono trasmesse:
 a) dalla scheda di gioco al dispositivo di controllo di AAMS;
 b) dal dispositivo di controllo di AAMS alla scheda di gioco;
 c) dalla scheda di gioco alla rete telematica di AAMS;
 d) dalla rete telematica di AAMS alla scheda di gioco.
 L'entita' da cui si origina il messaggio esegue le operazioni di:
 calcolo   di   una  stringa  che  rappresenta  univocamente  il contenuto del messaggio, nota come «hash»;
 cifratura del messaggio comprensivo del «hash».
 L'entita' destinataria del messaggio esegue le operazioni di:
 decifratura del messaggio;
 verifica del «hash».
 Per  il  calcolo  del  «hash»,  si  applica l'algoritmo noto come «Secure  Hash  Algorithm - SHA-1» sul contenuto del messaggio; per la cifratura  del  messaggio,  si  applica  l'algoritmo  di crittografia avanzata noto come «Triple Data Encryption Standard - 3DES ».
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