Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 luglio 2006
Autorizzazione all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica per alcuni centri sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 26 luglio 2005, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Marche, Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Preso atto pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari:
1. Regione Marche - Azienda sanitaria unica regionale, Zona territoriale n. 1, via XXI febbraio n. 36, c.a.p. 61100, Pesaro;
2. Regione Puglia - Azienda unita' sanitaria locale Brindisi 1, via Napoli n. 8, c.a.p. 72100, Brindisi;
3. Regione Lazio - Azienda unita' sanitaria locale Rieti, Presidio ospedaliero di Rieti, viale Matteucci n. 9, c.a.p. 02100 Rieti;
4. Regione Piemonte - Azienda sanitaria locale 14 Verbania, via Scapaccino n. 47, cap 28845 Domodossola (Verbania)
5. Regione Calabria - Azienda sanitaria locale 1, Paola/Cetraro, viale dei giardini, c.a.p. 87027 Paola (Cosenza).
 
Art. 2.
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i Centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.
Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2006
Il dirigente generale: Greco
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 30 a pag. 35 <----
 
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