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| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 26 luglio 2006 |  | Autorizzazione  all'esecuzione  della vaccinazione antiamarillica per alcuni centri sanitari. |  | 
 |  |  |  | IL DIRIGENTE GENERALE della prevenzione sanitaria
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
 Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
 Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione  sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
 Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
 Visto   il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e  successive integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 26 luglio  2005,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori uffici sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre gialla;
 Viste  le  istanze  presentate dalle regioni Marche, Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria;
 Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
 Preso  atto  pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio 1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari:
 1.  Regione  Marche  -  Azienda  sanitaria  unica regionale, Zona territoriale n. 1, via XXI febbraio n. 36, c.a.p. 61100, Pesaro;
 2.  Regione  Puglia - Azienda unita' sanitaria locale Brindisi 1, via Napoli n. 8, c.a.p. 72100, Brindisi;
 3.  Regione  Lazio  -  Azienda  unita'  sanitaria  locale  Rieti, Presidio  ospedaliero  di  Rieti,  viale Matteucci n. 9, c.a.p. 02100 Rieti;
 4.  Regione  Piemonte - Azienda sanitaria locale 14 Verbania, via Scapaccino n. 47, cap 28845 Domodossola (Verbania)
 5.  Regione Calabria - Azienda sanitaria locale 1, Paola/Cetraro, viale dei giardini, c.a.p. 87027 Paola (Cosenza).
 |  |  |  | Art. 2. In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti,  sono  autorizzati  all'esecuzione  della vaccinazione antiamarillica  esclusivamente  i  Centri  vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.
 Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 26 luglio 2006
 Il dirigente generale: Greco
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 30 a pag. 35   <----
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