Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 settembre 2006
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stealth DF», registrato al n. 12270.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2004 dall'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Stealth DF»;
Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: tebuconazolo - zolfo;
Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
Vista la nota in data 22 settembre 2005 e successiva integrazione del 6 luglio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:
Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);
Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;
Decreta:
1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Derby Street, High Street, Bolton BL 36SZ (UK) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato STEALTH DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,500-1-25.
3. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:
Sulphur Mills Ltd, 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);
Sulphur Mills Ltd, M.I.D.C. Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).
4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12270.
5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 37 <----
 
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