Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA |
COMUNICATO |
Accordo di programma tra la provincia di Reggio Emilia, il Consorzio fitosanitario provinciale, le Associazioni di categoria e le aziende di gestione rifiuti per una migliore gestione dei rifiuti agricoli. |
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Considerato che: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» - parte quarta - art. 181, comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata; il medesimo comma 4 stabilisce altresi' che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici; il decreto legislativo n. 152/2006 contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente; Visto l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, in data 15 giugno 2000 tra la provincia di Reggio Emilia, Associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio fitosanitario provinciale e le Aziende del servizio pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole; Valutata l'opportunita' di aggiornare il suddetto accordo definendo attraverso un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di: semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese; favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n. 27/1994 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti. aumentare l'efficacia dei controlli pubblici; Tra: la provincia di Reggio Emilia; la Confagricoltura; la Federazione provinciale coldiretti; l'Unione generale coltivatori; la Legacoop di Reggio Emilia; Confcooperative unione di Reggio Emilia; la Confederazione italiana agricoltori; l'Associazione provinciale allevatori; il Consorzio fitosanitario provinciale; Enia S.p.a.; S.A.BA.R. S.p.a. Si conviene e si stipula quanto segue: Tutto cio' considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue: Art. 1. Finalita' ed ambito oggettivo di applicazione 1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal decreto legislativo n. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli. 2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Cod. civ. (E' imprenditore agricolo chi esercita una attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura). 3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle seguenti tipologie: rifiuti speciali pericolosi: a) altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*; b) filtri dell'olio CER 160107*; c) batterie al piombo CER 160601*; d) rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*; e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*; f) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*; Rifiuti speciali non pericolosi: a) imballaggi in carta e cartone CER 150101; b) imballaggi in plastica CER 150102; c) imballaggi in legno CER 150103; d) imballaggi metallici CER 150104; e) imballaggi in materiali compositi CER 150105; f) imballaggi in materiali misti CER 150106; g) rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104; h) rifiuti metallici CER 020110; i) pneumatici fuori uso CER 160103; j) ferro e acciaio CER 170405; k) imballaggi in vetro CER 150107; l) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132. |
| Art. 2. Deposito temporaneo - Definizioni Ai fini del presente accordo, si intendono confermate e trascritte le definizioni contenute nell'art. 183, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta). Per il deposito temporaneo disciplinato dal presente accordo, si intende per: a) produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attivita' si producano rifiuti agricoli, conferiti in deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche elencate nell'allegato A al presente accordo; b) stazione ecologica: il centro attrezzato per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, pericolosi e non pericolosi, gestito dal servizio pubblico; c) deposito temporaneo collettivo: il raggruppamento di rifiuti sottoposto alle condizioni di cui all'art. 183, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta) ed effettuato nelle stazioni ecologiche elencate nell'allegato A; d) documento di conferimento: il modello di trasporto dei rifiuti prodotti dal produttore agricolo conferente conforme all'allegato B del presente accordo di programma. |
| Art. 3. Riferimento normativo 1. Riferimento normativo fondamentale e' costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 27. 2. In particolare, il presente accordo di programma e' stipulato ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta), che consente di introdurre «semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie» al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata e si integra con gli obiettivi stabiliti dall'art. 14, commi 1 e 2 della L.R. 27/94, intesi a favorire le operazioni di gestione e ricupero dei rifiuti attraverso la realizzazione di stazioni ecologiche polivalenti. |
| Art. 4. Raccolta e deposito temporaneo di rifiuti speciali presso le stazioni ecologiche 1. I comuni o i gestori del servizio pubblico mettono a disposizione le stazioni ecologiche, per il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati nell'art. 1, ai fini della loro gestione da parte dei gestori del servizio pubblico tramite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese, singole o associate, produttrici dei rifiuti di cui all'art. 1, in cui siano stabiliti i corrispettivi del servizio, stipulate ai sensi dell'art. 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Le imprese singole o associate per potere beneficiare del servizio di raccolta e deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche dovranno preliminarmente sottoscrivere con l'Ente gestore della stazione ecologica specifici contratti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti. 3. Il raggruppamento dei rifiuti di cui all'art. 1 effettuato presso le stazioni ecologiche attrezzate si considera deposito temporaneo collettivo ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, cosi' come definita dall'art. 183, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta), a condizione che il conferimento da parte della singola impresa avvenga entro e non oltre giorni sette dalla produzione del rifiuto pericoloso e che siano inoltre complessivamente rispettati i termini e i quantitativi stabiliti nel citato art. 183, lettera m). |
| Art. 5. Trasporto di rifiuti agricoli presso le stazioni ecologiche Formulari e registro di carico e scarico 1. Il produttore agricolo conferente e' tenuto a trasportare alla stazione ecologica prescelta i propri rifiuti, utilizzando apposito documento di trasporto (DDT). 2. Il conferimento dei rifiuti agricoli pericolosi deve avvenire nei limiti delle tipologie indicate all'art. 1 e in quantita' non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno o i trenta litri al giorno. 2-bis. Per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali si fa riferimento all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152, parte quarta. Considerato, inoltre, che lo stesso comma prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo anche per le imprese che esercitano l'attivita' di trasporto di propri rifiuti non pericolosi in modo ordinario e regolare, senza indicare criteri per definire l'ordinarieta' e la regolarita' della stessa attivita', si stabilisce che, ai fini del presente accordo di programma, e' da intendersi regolare e ordinario il trasporto effettuato nell'arco dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) per un numero superiore a sei conferimenti. A tale scopo sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che saranno emanate ai sensi del medesimo comma. 3-ter. Al trasporto di rifiuti effettuato dal produttore agricolo conferente alla stazione ecologica si applicano le vigenti disposizioni stabilite dall'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta 4. Al momento del conferimento il produttore agricolo conferente o suo dipendente delegato al trasporto dei rifiuti deve sottoscrivere e datare il documento di conferimento redatto in due esemplari, che il titolare della stazione ecologica o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti provvedera' a compilare e controfirmare all'atto del conferimento. Un esemplare sara' rilasciato al produttore agricolo conferente, l'altro sara' trattenuto dal titolare della stazione ecologica e tenuto unitamente al registro di carico e scarico. 5. Il documento di conferimento del rifiuto deve contenere i dati riportati nell'allegato B del presente accordo di programma; 6. Ai limitati fini del deposito temporaneo collettivo disciplinato dal presente accordo, il documento di conferimento sostituisce ad ogni effetto il formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta. 7. Restano salvi tutti gli obblighi di legge a carico del produttore agricolo, anche associato, che effettui il deposito temporaneo di rifiuti presso il proprio centro di produzione. 8. I responsabili delle stazioni ecologiche provvedono a riportare sul registro di carico-scarico, nei termini di cui all'art. 190 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta, le registrazioni relative alla movimentazione degli oli e filtri usati, delle batterie e di eventuali altri rifiuti pericolosi in entrata e in uscita e a presentare in nome e per conto dei produttori agricoli conferenti la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalita' e i termini previsti dalle norme vigenti in materia. 9. Il registro di carico e scarico potra' essere unico per tutti i centri pubblici di raccolta gestiti da ogni singolo gestore; potra' essere detenuto presso un'unica sede organizzativa prescelta dal soggetto e comunicata alla provincia e potra' essere compilato a cadenza mensile. |
| Art. 6. Conferimento ai consorzi obbligatori 1. Il gestore della stazione ecologica provvede a stipulare apposite convenzioni con i consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi indicati, per l'invio al recupero dei rifiuti di cui al presente accordo. |
| Art. 7. Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti 1. Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute. 2. In particolare dovranno essere assunte le precauzioni riportate nell'allegato C al presente accordo di programma. 3. I responsabili delle stazioni ecologiche di cui all'allegato A, negli orari di apertura dovranno sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto e il danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta. 4. I responsabili delle stazioni ecologiche dovranno rendere accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti. |
| Art. 8. Costi La copertura dei costi per la gestione dei rifiuti conferiti all'isola ecologica in base al presente accordo avverra' secondo le modalita' previste dall'art. 4, punto 2, del presente accordo. |
| Art. 9. Disposizioni finali Le parti firmatarie sono convocate presso l'Assessorato ambiente della provincia di Reggio Emilia con periodicita' semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma allo scopo di verificarne l'attuazione nonche' di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. I gestori delle stazioni ecologiche si impegnano a fornire annualmente alla provincia di Reggio Emilia - Assessorato ambiente i dati relativi alle quantita' ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del decreto legislativo n. 152/2006. Reggio Emilia, 31 luglio 2006 Provincia di Reggio Emilia: firmato - Assessore Ambiente Confagricoltura: firmato - Direttore Federazione provinciale Coldiretti: firmato - Vicepresidente Unione generale coltivatori: firmato - Presidente Legacoop - R.E.: firmato - Resp. Ufficio ambiente e sicurezza Confcooperative Unione di Reggio E.: firmato - Responsabile settore agricolo Confederazione italiana agricoltori: firmato - Presidente Associazione provinciale allevatori: firmato - Presidente Consorzio fitosanitario provinciale: firmato - Presidente Enia S.p.a.: firmato - Presidente S.A.BA.R. S.p.a.: firmato - Presidente |
| Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 59 <---- |
| Allegato B
----> Vedere allegato a pag. 60 <---- |
| Allegato C DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI Il deposito temporaneo collettivo deve avvenire con l'adozione delle seguenti precauzioni a) batterie: le batterie devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta, resistenti alla corrosione, approvati dal COBAT e conservati in locali idonei per prevenire qualsiasi possibilita' di sversamento o dispersione delle sostanze liquide; b) oli e filtri esausti: gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e sversamenti e non possono essere miscelati in acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici clorurati; in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e lo svuotamento, apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito temporaneo devono essere svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente; c) contenitori vuoti di prodotti fitosanitari: i produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento al centro di raccolta, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantita' possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga normalmente mediante almeno tre risciacqui consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In ogni caso gli eluati dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario. Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore conferente secondo le vigenti procedure previste dal Catalogo europeo dei rifiuti, i contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui sopra sono considerati ai fini della gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il successivo smaltimento tramite incenerimento. Per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati, vengono messi a disposizione dei produttori appositi sacchi provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente. Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente. Sui contenitori cosi' conferiti sara' effettuato un controllo a campione. 4. Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici). I prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) CER 020108* vanno preventivamente riposti dal conferitore in appositi sacchi all'uopo adibiti, messi a disposizione dalla stazione ecologica presso cui viene allestito il deposito temporaneo; i sacchi devono essere provvisti di etichetta nella quale vanno riportati gli estremi identificativi del conferente. Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente. 5. Materiali da costruzione contenenti amianto. Il conferimento di rifiuti d'amianto compatto, in particolare di cemento-amianto (eternit), ossia lastre piane od ondulate, tubi, canne fumarie, serbatoi, vasi d'espansione, ecc., non piu' inseriti in edifici o impianti d'aziende agricole della provincia di Reggio Emilia, di cui il detentore abbia deciso di disfarsi avendo perso la loro destinazione d'uso originaria puo' essere effettuato presso le isole ecologiche dell'allegato A al presente accordo, attrezzate allo scopo nel rispetto delle norme vigenti in materia di amianto e di rifiuti e secondo le modalita' di seguito riportate: conferimento di rifiuti contenenti amianto fino a 30 kg: l'agricoltore che intende trasportare direttamente i rifiuti di amianto prodotti nella propria azienda alla stazione ecologica, a cui ha dato la sua preventiva adesione, valutato che il peso del rifiuto non eccede i 30 kg, deve confezionare gli stessi in condizioni di sicurezza (mascherina per la protezione delle vie respiratorie, soluzione impregnante per impedire la liberazione di fibre d'amianto durante la movimentazione dei rifiuti, etichette, sacchi e teli di plastica per il loro imballaggio) e secondo le modalita' e le cautele previste dalle leggi vigenti. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. I rifiuti devono essere inseriti in un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato per essere successivamente inserito in un secondo sacco, poiche' il primo potrebbe risultare contaminato. I sacchi devono essere riempiti per non piu' dei due terzi, chiusi con doppio legaccio e essere etichettati per segnalare la natura del materiale contenuto e il pericolo che puo' rappresentare per la salute e l'ambiente. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in teli in modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio e successivamente avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di legge. I rifiuti d'amianto non possono essere frantumati allo scopo di trasportarli in quote da 30 kg alla volta al centro di raccolta. E' vietato altresi' frantumare gli oggetti di cemento-amianto, di peso inferiore ai 30 kg, per ridurne il volume e agevolarne l'inserimento nei sacchi per il trasporto all'isola ecologica. Il rifiuto d'amianto, prima di essere insaccato, deve essere trattato con la soluzione impregnante. |
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