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| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario) |  | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA |  | COMUNICATO |  | Accordo  di programma tra la provincia di Reggio Emilia, il Consorzio fitosanitario  provinciale, le Associazioni di categoria e le aziende di gestione rifiuti per una migliore gestione dei rifiuti agricoli. |  | 
 |  |  |  | Considerato che: il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»  -  parte  quarta -  art. 181, comma 4, stabilisce che le pubbliche  amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di   programma   con  i  soggetti  economici  interessati  o  con  le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine  di  favorire  il  riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre  forme  di  recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime  secondarie,  di  combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata;
 il  medesimo  comma 4 stabilisce altresi' che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali  di  recepimento,  detti  accordi  e contratti di programma attuano  le  disposizioni  previste  dalla  parte  quarta del decreto legislativo n. 152/2006, oltre a stabilire semplificazioni in materia di  adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici;
 il  decreto  legislativo  n.  152/2006  contempla  i produttori agricoli  tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi  alla  gestione  dei  rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente;
 Visto  l'accordo  di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo  n.  22/1997,  in data 15 giugno 2000 tra la provincia di Reggio  Emilia,  Associazioni  di categoria rappresentative del mondo agricolo,  il  Consorzio  fitosanitario  provinciale e le Aziende del servizio  pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono   state  previste  semplificazioni  in  termini  di  adempimenti amministrativi  in  materia  di  gestione  dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;
 Valutata   l'opportunita'   di  aggiornare  il  suddetto  accordo definendo attraverso un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 181  -  comma 4  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  un  sistema integrato  di  gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti  i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
 semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
 favorire   la  raccolta  differenziata,  in  coerenza  con  gli obiettivi    espressi    dalla   legge   regionale   n.   27/1994   e l'organizzazione  dell'utenza  dei  servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti.
 aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
 Tra:
 la provincia di Reggio Emilia;
 la Confagricoltura;
 la Federazione provinciale coldiretti;
 l'Unione generale coltivatori;
 la Legacoop di Reggio Emilia;
 Confcooperative unione di Reggio Emilia;
 la Confederazione italiana agricoltori;
 l'Associazione provinciale allevatori;
 il Consorzio fitosanitario provinciale;
 Enia S.p.a.;
 S.A.BA.R. S.p.a.
 Si conviene e si stipula quanto segue:
 Tutto cio' considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
 Art. 1.
 Finalita' ed ambito oggettivo di applicazione
 1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire  un  sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi   espressi   dal   decreto   legislativo   n.   152/2006  di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo  dei  rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero,  il  riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi,  semplificando  al  tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
 2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui  all'art.  2135  Cod. civ. (E' imprenditore agricolo chi esercita una attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento  del  bestiame  e  attivita'  connesse.  Si  reputano connesse  le  attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei   prodotti  agricoli,  quando  rientrano  nell'esercizio  normale dell'agricoltura).
 3.  Il  presente  accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle seguenti tipologie:
 rifiuti speciali pericolosi:
 a)  altri  oli  per  motori,  ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;
 b) filtri dell'olio CER 160107*;
 c) batterie al piombo CER 160601*;
 d)  rifiuti  agrochimici  contenenti  sostanze pericolose CER 020108*;
 e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*;
 f) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*;
 Rifiuti speciali non pericolosi:
 a) imballaggi in carta e cartone CER 150101;
 b) imballaggi in plastica CER 150102;
 c) imballaggi in legno CER 150103;
 d) imballaggi metallici CER 150104;
 e) imballaggi in materiali compositi CER 150105;
 f) imballaggi in materiali misti CER 150106;
 g)  rifiuti  plastici  (ad  esclusione  degli imballaggi) CER 020104;
 h) rifiuti metallici CER 020110;
 i) pneumatici fuori uso CER 160103;
 j) ferro e acciaio CER 170405;
 k) imballaggi in vetro CER 150107;
 l) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132.
 |  |  |  | Art. 2. Deposito temporaneo - Definizioni
 Ai   fini   del  presente  accordo,  si  intendono  confermate  e trascritte  le  definizioni  contenute nell'art. 183, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta).
 Per  il deposito temporaneo disciplinato dal presente accordo, si intende per:
 a) produttore  agricolo  conferente:  l'impresa agricola di cui all'art.  2135  del  codice  civile  dalla cui attivita' si producano rifiuti agricoli, conferiti in deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche elencate nell'allegato A al presente accordo;
 b) stazione ecologica: il centro attrezzato per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, pericolosi e non pericolosi, gestito dal servizio pubblico;
 c) deposito temporaneo collettivo: il raggruppamento di rifiuti sottoposto  alle  condizioni  di  cui  all'art.  183, lettera m), del decreto  legislativo  n.  152/2006 (parte quarta) ed effettuato nelle stazioni ecologiche elencate nell'allegato A;
 d) documento  di  conferimento:  il  modello  di  trasporto dei rifiuti   prodotti   dal   produttore  agricolo  conferente  conforme all'allegato B del presente accordo di programma.
 |  |  |  | Art. 3. Riferimento normativo
 1.  Riferimento  normativo fondamentale e' costituito dal decreto legislativo  3 aprile  2006, n. 152 e dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 27.
 2.  In particolare, il presente accordo di programma e' stipulato ai  sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 (parte  quarta),  che  consente  di  introdurre  «semplificazioni  in materia  di  adempimenti  amministrativi  nel  rispetto  delle  norme comunitarie»  al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero  dei  rifiuti,  con  particolare riferimento al reimpiego di materie  prime  e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata e si  integra  con  gli  obiettivi  stabiliti dall'art. 14, commi 1 e 2 della  L.R.  27/94,  intesi  a  favorire  le operazioni di gestione e ricupero   dei   rifiuti  attraverso  la  realizzazione  di  stazioni ecologiche polivalenti.
 |  |  |  | Art. 4. Raccolta e deposito temporaneo di rifiuti speciali
 presso le stazioni ecologiche
 1.  I  comuni  o  i  gestori  del  servizio  pubblico  mettono  a disposizione  le  stazioni  ecologiche,  per  il  raggruppamento e la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  indicati  nell'art. 1, ai fini della  loro  gestione  da  parte  dei  gestori  del servizio pubblico tramite   convenzioni   con  le  associazioni  rappresentative  delle imprese, singole o associate, produttrici dei rifiuti di cui all'art. 1,  in cui siano stabiliti i corrispettivi del servizio, stipulate ai sensi  dell'art. 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.
 2.  Le  imprese  singole  o  associate per potere beneficiare del servizio  di  raccolta  e  deposito  temporaneo  presso  le  stazioni ecologiche  dovranno preliminarmente sottoscrivere con l'Ente gestore della  stazione  ecologica  specifici  contratti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti.
 3.  Il  raggruppamento  dei  rifiuti di cui all'art. 1 effettuato presso  le  stazioni  ecologiche  attrezzate  si  considera  deposito temporaneo   collettivo  ai  fini  dell'applicazione  della  relativa disciplina,  cosi'  come  definita  dall'art.  183,  lettera  m), del decreto  legislativo  n. 152/2006 (parte quarta), a condizione che il conferimento da parte della singola impresa avvenga entro e non oltre giorni  sette  dalla  produzione  del  rifiuto pericoloso e che siano inoltre  complessivamente  rispettati  i  termini  e  i  quantitativi stabiliti nel citato art. 183, lettera m).
 |  |  |  | Art. 5. Trasporto di rifiuti agricoli presso le stazioni ecologiche
 Formulari e registro di carico e scarico
 1. Il produttore agricolo conferente e' tenuto a trasportare alla stazione  ecologica  prescelta i propri rifiuti, utilizzando apposito documento di trasporto (DDT).
 2.  Il conferimento dei rifiuti agricoli pericolosi deve avvenire nei  limiti  delle  tipologie  indicate all'art. 1 e in quantita' non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno o i trenta litri al giorno.
 2-bis.   Per  l'iscrizione  all'Albo  gestori  ambientali  si  fa riferimento  all'art.  212,  comma 8, del decreto legislativo n. 152, parte quarta.
 Considerato,  inoltre,  che  lo stesso comma prevede l'obbligo di iscrizione  all'Albo  anche per le imprese che esercitano l'attivita' di  trasporto  di  propri  rifiuti non pericolosi in modo ordinario e regolare,  senza  indicare  criteri  per definire l'ordinarieta' e la regolarita'  della  stessa  attivita', si stabilisce che, ai fini del presente  accordo di programma, e' da intendersi regolare e ordinario il   trasporto   effettuato  nell'arco  dell'anno  (1° gennaio  -  31 dicembre) per un numero superiore a sei conferimenti.
 A tale scopo sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che saranno emanate ai sensi del medesimo comma.
 3-ter. Al trasporto di rifiuti effettuato dal produttore agricolo conferente   alla   stazione   ecologica   si  applicano  le  vigenti disposizioni stabilite dall'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta
 4.  Al momento del conferimento il produttore agricolo conferente o suo dipendente delegato al trasporto dei rifiuti deve sottoscrivere e  datare  il documento di conferimento redatto in due esemplari, che il  titolare  della  stazione  ecologica  o  suo  delegato addetto al ricevimento  dei  rifiuti  provvedera'  a  compilare  e controfirmare all'atto   del   conferimento.   Un  esemplare  sara'  rilasciato  al produttore agricolo conferente, l'altro sara' trattenuto dal titolare della  stazione ecologica e tenuto unitamente al registro di carico e scarico.
 5. Il documento di conferimento del rifiuto deve contenere i dati riportati nell'allegato B del presente accordo di programma;
 6.   Ai   limitati   fini   del  deposito  temporaneo  collettivo disciplinato  dal  presente  accordo,  il  documento  di conferimento sostituisce  ad  ogni  effetto  il formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152 - parte quarta.
 7.  Restano  salvi  tutti  gli  obblighi  di  legge  a carico del produttore  agricolo,  anche  associato,  che  effettui  il  deposito temporaneo di rifiuti presso il proprio centro di produzione.
 8.   I   responsabili  delle  stazioni  ecologiche  provvedono  a riportare sul registro di carico-scarico, nei termini di cui all'art. 190  del  decreto legislativo n. 152 - parte quarta, le registrazioni relative alla movimentazione degli oli e filtri usati, delle batterie e  di  eventuali  altri rifiuti pericolosi in entrata e in uscita e a presentare  in nome e per conto dei produttori agricoli conferenti la comunicazione  annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalita' e i termini previsti dalle norme vigenti in materia.
 9.  Il registro di carico e scarico potra' essere unico per tutti i centri pubblici di raccolta gestiti da ogni singolo gestore; potra' essere  detenuto  presso  un'unica  sede  organizzativa prescelta dal soggetto  e  comunicata  alla  provincia  e potra' essere compilato a cadenza mensile.
 |  |  |  | Art. 6. Conferimento ai consorzi obbligatori
 1.  Il  gestore  della  stazione  ecologica  provvede a stipulare apposite  convenzioni con i consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi  indicati,  per  l'invio  al  recupero  dei  rifiuti di cui al presente accordo.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti
 1. Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche deve  essere  effettuato  per  tipi  omogenei  e  nel  rispetto delle relative  norme  tecniche  nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi, nel rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.
 2.   In   particolare  dovranno  essere  assunte  le  precauzioni riportate nell'allegato C al presente accordo di programma.
 3.  I  responsabili delle stazioni ecologiche di cui all'allegato A,  negli  orari  di  apertura dovranno sorvegliare l'area al fine di impedire   l'immissione   di   altre   tipologie   di  rifiuto  e  il danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta.
 4.  I  responsabili  delle  stazioni  ecologiche dovranno rendere accessibili  le  aree  agli  organi  di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.
 |  |  |  | Art. 8. Costi
 La  copertura  dei  costi  per  la gestione dei rifiuti conferiti all'isola  ecologica  in base al presente accordo avverra' secondo le modalita' previste dall'art. 4, punto 2, del presente accordo.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 Le  parti firmatarie sono convocate presso l'Assessorato ambiente della  provincia  di  Reggio  Emilia  con  periodicita'  semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma allo scopo  di  verificarne  l'attuazione  nonche'  di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.
 I  gestori  delle  stazioni  ecologiche  si  impegnano  a fornire annualmente  alla provincia di Reggio Emilia - Assessorato ambiente i dati  relativi  alle quantita' ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma.
 Sono  fatte  salve  le  ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del decreto legislativo n. 152/2006.
 Reggio Emilia, 31 luglio 2006
 Provincia  di  Reggio Emilia: firmato -
 Assessore Ambiente
 Confagricoltura: firmato - Direttore
 Federazione   provinciale   Coldiretti:
 firmato - Vicepresidente
 Unione  generale coltivatori: firmato -
 Presidente
 Legacoop   -   R.E.:  firmato  -  Resp.
 Ufficio ambiente e sicurezza
 Confcooperative  Unione  di  Reggio E.:
 firmato - Responsabile settore agricolo
 Confederazione   italiana  agricoltori:
 firmato - Presidente
 Associazione   provinciale  allevatori:
 firmato - Presidente
 Consorzio   fitosanitario  provinciale:
 firmato - Presidente
 Enia S.p.a.: firmato - Presidente
 S.A.BA.R. S.p.a.: firmato - Presidente
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato a pag. 59   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato a pag. 60   <----
 |  |  |  | Allegato C DISPOSIZIONI TECNICHE
 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
 Il  deposito  temporaneo  collettivo deve avvenire con l'adozione delle seguenti precauzioni
 a) batterie:
 le  batterie devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta,  resistenti alla corrosione, approvati dal COBAT e conservati in  locali idonei per prevenire qualsiasi possibilita' di sversamento o dispersione delle sostanze liquide;
 b) oli e filtri esausti:
 gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono  essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti  a  conservarli  in  condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura  e  sversamenti  e non possono essere miscelati in acqua, oli vegetali,  miscele  acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici  clorurati; in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure  per  impedire  la  fuoriuscita  del  contenuto, accessori e dispositivi   atti  ad  effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  il riempimento  e  lo  svuotamento,  apposita etichettatura in base alle norme  che  disciplinano  imballaggio  ed  etichettatura  dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito temporaneo devono essere svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente;
 c) contenitori vuoti di prodotti fitosanitari:
 i   produttori   agricoli   devono   provvedere,   prima  del conferimento  al  centro  di  raccolta,  al  lavaggio  con  acqua dei contenitori  vuoti  di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima  quantita'  possibile  di  prodotto.  Si  considera idoneo il lavaggio  che  avvenga  normalmente  mediante  almeno  tre risciacqui consecutivi  o  mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In  ogni  caso  gli  eluati  dei  singoli  risciacqui dovranno essere immessi  esclusivamente  nella  miscela  preparata  per effettuare il trattamento fitosanitario.
 Fermo  restando  che  la  classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore conferente secondo le vigenti procedure previste dal   Catalogo  europeo  dei  rifiuti,  i  contenitori  dei  prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui sopra sono considerati ai  fini  della  gestione  rifiuti  speciali  non pericolosi ai sensi dell'art.  184,  comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il successivo smaltimento tramite incenerimento.
 Per   il   conferimento  dei  contenitori  vuoti  di  fitofarmaci bonificati,  vengono  messi  a  disposizione  dei produttori appositi sacchi  provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.
 Il   personale   addetto   deve  controllare  che  il  sacco  sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in   modo   leggibile  i  dati  identificativi  del  conferente.  Sui contenitori cosi' conferiti sara' effettuato un controllo a campione. 4. Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici).
 I prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) CER 020108* vanno  preventivamente  riposti  dal  conferitore  in appositi sacchi all'uopo  adibiti,  messi  a  disposizione  dalla  stazione ecologica presso  cui  viene  allestito il deposito temporaneo; i sacchi devono essere provvisti di etichetta nella quale vanno riportati gli estremi identificativi  del conferente. Il personale addetto deve controllare che  il  sacco  sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta  recante  in  modo  leggibile  i  dati identificativi del conferente. 5. Materiali da costruzione contenenti amianto.
 Il  conferimento di rifiuti d'amianto compatto, in particolare di cemento-amianto  (eternit),  ossia  lastre  piane  od ondulate, tubi, canne  fumarie,  serbatoi, vasi d'espansione, ecc., non piu' inseriti in  edifici  o  impianti d'aziende agricole della provincia di Reggio Emilia,  di cui il detentore abbia deciso di disfarsi avendo perso la loro  destinazione  d'uso originaria puo' essere effettuato presso le isole ecologiche dell'allegato A al presente accordo, attrezzate allo scopo  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di amianto e di rifiuti e secondo le modalita' di seguito riportate:
 conferimento di rifiuti contenenti amianto fino a 30 kg:
 l'agricoltore  che intende trasportare direttamente i rifiuti di  amianto prodotti nella propria azienda alla stazione ecologica, a cui  ha  dato  la  sua  preventiva adesione, valutato che il peso del rifiuto  non  eccede  i  30  kg,  deve  confezionare  gli  stessi  in condizioni  di  sicurezza  (mascherina  per  la  protezione delle vie respiratorie,  soluzione  impregnante  per impedire la liberazione di fibre  d'amianto  durante  la  movimentazione dei rifiuti, etichette, sacchi  e  teli  di  plastica  per  il loro imballaggio) e secondo le modalita' e le cautele previste dalle leggi vigenti.
 L'imballaggio  deve  essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali.
 I  rifiuti  devono  essere  inseriti  in  un  sacco  di materiale impermeabile   (polietilene),   di   spessore   adeguato  per  essere successivamente  inserito  in  un  secondo  sacco,  poiche'  il primo potrebbe risultare contaminato.
 I  sacchi  devono  essere  riempiti  per  non piu' dei due terzi, chiusi  con  doppio  legaccio  e  essere etichettati per segnalare la natura  del  materiale contenuto e il pericolo che puo' rappresentare per la salute e l'ambiente.
 Eventuali  pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in teli   in   modo   da   evitare  lo  sfondamento  dell'imballaggio  e successivamente avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di legge.
 I  rifiuti  d'amianto non possono essere frantumati allo scopo di trasportarli in quote da 30 kg alla volta al centro di raccolta.
 E' vietato altresi' frantumare gli oggetti di cemento-amianto, di peso  inferiore  ai  30  kg,  per  ridurne  il  volume  e  agevolarne l'inserimento nei sacchi per il trasporto all'isola ecologica.
 Il  rifiuto  d'amianto,  prima  di  essere insaccato, deve essere trattato con la soluzione impregnante.
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