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| Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2006 (vai al sommario) |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 27 luglio 2006 |  | Approvazione   del  «Regolamento  del  Senato  della  Repubblica  sul trattamento dei dati personali». (Deliberazione n. 19/2006). |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
 Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica  normativa  volta  a  precisare,  in armonia con i principi posti  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale,  le modalita' del trattamento,   della   diffusione  e  della  comunicazione  dei  dati personali;
 Vista la relazione dell'Amministrazione;
 Delibera:
 E'  approvato  il  testo, allegato alla presente deliberazione, del «Regolamento  del  Senato  della  Repubblica sul trattamento dei dati personali».
 Art. 1.
 Normativa applicabile
 1.  L'Amministrazione  del  Senato  procede  al  trattamento,  alla diffusione  e  alla comunicazione dei dati personali in armonia con i principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.  Costituisce  trattamento, ai sensi del presente regolamento, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti direttamente finalizzati all'attivita' amministrativa del Senato.
 3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti riferibili  all'esercizio  di  funzioni  e  prerogative parlamentari. Sulla  riferibilita'  dell'atto  all'esercizio  di  dette  funzioni e prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato.
 4.  Ove  non  espressamente  disciplinato dalle fonti normative del Senato,  il  trattamento  dei  dati personali e' effettuato secondo i principi  posti  dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in particolare  dagli  articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto applicabili all'ordinamento del Senato.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito del trattamento dei dati
 1.   L'Amministrazione   del   Senato  procede,  nei  limiti  delle disposizioni  di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti:
 a) ai  Senatori  in  carica  o  cessati  dal  mandato,  e ai loro familiari;
 b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;
 c) ai  soggetti  che  partecipano  a procedure di reclutamento o, comunque, di selezione del personale, indette dall'Amministrazione;
 d) ai  soggetti che effettuano nei confronti dell'Amministrazione prestazioni   di   lavoro   dipendente,   prestazioni   coordinate  e continuative  ovvero  occasionali,  nonche' ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione;
 e) ai  soggetti  che,  anche  in  forma  associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l'Amministrazione del Senato.
 |  |  |  | Art. 3. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
 1.  Titolare  del  trattamento dei dati contenuti negli archivi dei Servizi e degli Uffici e' l'Amministrazione del Senato.
 2. Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi e' il  Direttore  del  rispettivo  Servizio  o il Capo dell'Ufficio alle dirette  dipendenze  del  Segretario  generale,  per  quanto  di  sua competenza.
 3.  Il  Segretario generale del Senato, con propria determinazione, puo'  designare  per  singoli trattamenti un responsabile diverso dai soggetti di cui al comma 2.
 4.  Il  responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati del trattamento.
 |  |  |  | Art. 4. Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza
 1.  Il  Segretario  generale, sulla base delle indicazioni espresse dai  responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 3, riuniti in apposita conferenza, con propria determinazione:
 a) adotta   le   misure   organizzative   per  le  operazioni  di trattamento  dei  dati,  anche  con riferimento alle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti stessi;
 b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza con  le  determinazioni organizzative di ordine generale, relative al trattamento di ogni tipologia di dati.
 |  |  |  | Art. 5. Diritti dell'interessato
 1.   Ogni   soggetto,   i   cui   dati   personali  siano  trattati dall'Amministrazione  del Senato, ha il diritto di ottenere, in tempi congrui:
 a) la  conferma  dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo  riguardano,  anche  se non ancora registrati; la comunicazione in forma  intellegibile  dei  dati  medesimi,  della loro origine, della logica  e  delle finalita' del trattamento, e dei soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;
 b) la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della presente normativa;
 c) l'aggiornamento,   la   rettifica  ovvero,  qualora  vi  abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 d) l'attestazione  se  operazioni  di  trattamento di dati che lo riguardano siano state portate a conoscenza di terzi.
 2.  Con  istanza motivata l'interessato puo', per motivi legittimi, richiedere che non siano trattati i dati sensibili che lo riguardano.
 |  |  |  | Art. 6. Trattamenti sottoposti a regime speciale
 1.   Il   Presidente  del  Senato,  informandone  il  Consiglio  di Presidenza,  individua eventuali tipologie di dati personali rispetto ai   quali,   per  ragioni  attinenti  alla  sicurezza,  non  possono esercitarsi  o  possono  esercitarsi in maniera limitata i diritti di cui all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 7. Ricorsi
 1.  I  ricorsi  contro  gli atti dell'Amministrazione relativi alla materia  in oggetto sono decisi dagli Organi d'autodichia del Senato, secondo  la  procedura  fissata  dalla  vigente  disciplina  di detti organi.
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