Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2006 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 27 luglio 2006
Approvazione del «Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali». (Deliberazione n. 19/2006).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare, in armonia con i principi posti dalla normativa comunitaria e nazionale, le modalita' del trattamento, della diffusione e della comunicazione dei dati personali;
Vista la relazione dell'Amministrazione;
Delibera:
E' approvato il testo, allegato alla presente deliberazione, del «Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali».
Art. 1.
Normativa applicabile
1. L'Amministrazione del Senato procede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali in armonia con i principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Costituisce trattamento, ai sensi del presente regolamento, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti direttamente finalizzati all'attivita' amministrativa del Senato.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti riferibili all'esercizio di funzioni e prerogative parlamentari. Sulla riferibilita' dell'atto all'esercizio di dette funzioni e prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato.
4. Ove non espressamente disciplinato dalle fonti normative del Senato, il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo i principi posti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in particolare dagli articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto applicabili all'ordinamento del Senato.
 
Art. 2.
Ambito del trattamento dei dati
1. L'Amministrazione del Senato procede, nei limiti delle disposizioni di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti:
a) ai Senatori in carica o cessati dal mandato, e ai loro familiari;
b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;
c) ai soggetti che partecipano a procedure di reclutamento o, comunque, di selezione del personale, indette dall'Amministrazione;
d) ai soggetti che effettuano nei confronti dell'Amministrazione prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni coordinate e continuative ovvero occasionali, nonche' ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione;
e) ai soggetti che, anche in forma associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l'Amministrazione del Senato.
 
Art. 3.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi dei Servizi e degli Uffici e' l'Amministrazione del Senato.
2. Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi e' il Direttore del rispettivo Servizio o il Capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale, per quanto di sua competenza.
3. Il Segretario generale del Senato, con propria determinazione, puo' designare per singoli trattamenti un responsabile diverso dai soggetti di cui al comma 2.
4. Il responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati del trattamento.
 
Art. 4.
Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza
1. Il Segretario generale, sulla base delle indicazioni espresse dai responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 3, riuniti in apposita conferenza, con propria determinazione:
a) adotta le misure organizzative per le operazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento alle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti stessi;
b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza con le determinazioni organizzative di ordine generale, relative al trattamento di ogni tipologia di dati.
 
Art. 5.
Diritti dell'interessato
1. Ogni soggetto, i cui dati personali siano trattati dall'Amministrazione del Senato, ha il diritto di ottenere, in tempi congrui:
a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati; la comunicazione in forma intellegibile dei dati medesimi, della loro origine, della logica e delle finalita' del trattamento, e dei soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della presente normativa;
c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
d) l'attestazione se operazioni di trattamento di dati che lo riguardano siano state portate a conoscenza di terzi.
2. Con istanza motivata l'interessato puo', per motivi legittimi, richiedere che non siano trattati i dati sensibili che lo riguardano.
 
Art. 6.
Trattamenti sottoposti a regime speciale
1. Il Presidente del Senato, informandone il Consiglio di Presidenza, individua eventuali tipologie di dati personali rispetto ai quali, per ragioni attinenti alla sicurezza, non possono esercitarsi o possono esercitarsi in maniera limitata i diritti di cui all'art. 5.
 
Art. 7.
Ricorsi
1. I ricorsi contro gli atti dell'Amministrazione relativi alla materia in oggetto sono decisi dagli Organi d'autodichia del Senato, secondo la procedura fissata dalla vigente disciplina di detti organi.
 
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