Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 settembre 2006
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» relativamente all'art. 4, comma 2 - Norme per la viticoltura, ed alla possibilita' di prevedere l'utilizzo della menzione «vigna» ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 6, comma 3, nonche' alla modifica dell'art. 5, comma 1 - Norme per la vinificazione;
Visto il parere favorevole della regione Piemonte;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva T/ha| volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" | 8,0 | 11,00% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" Superiore | 8,0 | 12,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di tonn 7,2.
Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.
La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche', nei primi anni di impianto le rese siano le seguenti:
fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;
al terzo anno:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva T/ha| volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" | 4,3 | 11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" Superiore | 4,3 | 12,50% vol

al quarto anno:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva T/ha| volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" | 5,0 | 11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" Superiore | 5,0 | 12,50% vol

al quinto anno:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva T/ha| volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" | 5,8 | 11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" Superiore | 5,8 | 12,50% vol

al sesto anno:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva T/ha| volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" | 6,5 | 11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" | | o "Diano d'Alba" Superiore | 6,5 | 12,50% vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

=====================================================================
Vini |Resa uva T/ha|Produzione max di vino ===================================================================== "Diano d'Alba" o "Dolcetto di | | Diano d'Alba" | 70% | 5.600 l/ha --------------------------------------------------------------------- "Diano d'Alba" Superiore o | | "Dolcetto di Diano d'Alba" | | Superiore | 70% | 5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

===================================================================
Vini Durata mesi Decorrenza =================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore 10 1° novembre
-----------------------------------
dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

=====================================================================
Vini | Data ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" o |1° gennaio dell'anno successivo "Diano d'Alba" |alla vendemmia --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" o |1° settembre dell'anno successivo "Diano d'Alba" Superiore |alla vendemmia

5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione «vigna»: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore, con o senza la menzione «Vigna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. E' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacita' inferiore ai 500 cl. Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.
 
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