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| Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 settembre 2006 |  | Modifica  al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista   la   domanda   presentata   dal  Consorzio  Tutela  Barolo, Barbaresco,  Alba,  Langhe  e  Roero,  fatta  propria  dalla  regione Piemonte,   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» relativamente all'art. 4, comma 2 - Norme   per   la  viticoltura,  ed  alla  possibilita'  di  prevedere l'utilizzo  della  menzione  «vigna» ai sensi della legge 10 febbraio 1992,  n.  164,  art.  6, comma 3, nonche' alla modifica dell'art. 5, comma 1 - Norme per la vinificazione;
 Visto il parere favorevole della regione Piemonte;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o «Diano d'Alba» pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata   «Dolcetto   di   Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  ed all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento   in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» riconosciuto con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 3 maggio 1974 e successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui  disposizioni  entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano d'Alba» e' tenuto a norma di legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA»
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 1.  La  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
 «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
 «Dolcetto   di   Diano   d'Alba»  Superiore  o  «Diano  d'Alba» Superiore.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto  di  Diano  d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore e' riservata  ai  vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 1.  Le  uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  devono  essere  prodotte  nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla   produzione  dei  vini  di  cui  al  presente  disciplinare  di produzione  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte   a  conferire  alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
 giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti oggetto  di  nuova  iscrizione,  di  nuovo  impianto  o di reimpianto dovranno  essere  composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma  di  allevamento:  la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
 pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata   per  la  produzione  dei  vini  di  cui  al  presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva T/ha|  volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba"           |     8,0     |        11,00% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba" Superiore |     8,0     |        12,00% vol
 
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione dei vini a denominazione  di origine «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva  «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di tonn 7,2.
 Le  uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  che  intendano  fregiarsi della menzione aggiuntiva  «vigna»  seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
 Le  uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  Superiore  che intendano fregiarsi della menzione  aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto  di  Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  e  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  Superiore  puo'  essere  accompagnata dalla menzione «vigna» purche', nei primi anni di impianto le rese siano le seguenti:
 fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;
 al terzo anno:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva T/ha|  volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba"           |     4,3     |        11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba" Superiore |     4,3     |        12,50% vol
 
 al quarto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva T/ha|  volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba"           |     5,0     |        11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba" Superiore |     5,0     |        12,50% vol
 
 al quinto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva T/ha|  volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba"           |     5,8     |        11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba" Superiore |     5,8     |        12,50% vol
 
 al sesto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva T/ha|  volumico min. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba"           |     6,5     |        11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" |             | o "Diano d'Alba" Superiore |     6,5     |        12,50% vol
 
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  quelli  con menzione vigna, devono essere riportati  ai limiti sopra indicati purche' la produzione globale non superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore  rispetto  a  quella  fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore   a   quella  fissata  dal  precedente  punto  3,  dovranno tempestivamente,  e  comunque  almeno  cinque giorni prima della data d'inizio  della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima  della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 1.   Le   operazioni   di   vinificazione   e  di  invecchiamento obbligatorio  dei  vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
 =====================================================================
 Vini              |Resa uva T/ha|Produzione max di vino ===================================================================== "Diano d'Alba" o "Dolcetto di   |             | Diano d'Alba"                   |     70%     |      5.600 l/ha --------------------------------------------------------------------- "Diano d'Alba" Superiore o      |             | "Dolcetto di Diano d'Alba"      |             | Superiore                       |     70%     |      5.600 l/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima  di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
 3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione vigente.
 4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti a un periodo di invecchiamento:
 
 ===================================================================
 Vini              Durata mesi        Decorrenza =================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba"
 o "Diano d'Alba" Superiore           10            1° novembre
 -----------------------------------
 dell'anno di raccolta delle uve
 
 Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
 
 =====================================================================
 Vini               |               Data ===================================================================== "Dolcetto di Diano d'Alba" o      |1° gennaio dell'anno successivo "Diano d'Alba"                    |alla vendemmia --------------------------------------------------------------------- "Dolcetto di Diano d'Alba" o      |1° settembre dell'anno successivo "Diano d'Alba" Superiore          |alla vendemmia
 
 5.  Per  la  denominazione  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  la  scelta  vendemmiale  e' consentita, ove ne sussistano le condizioni  di  legge,  soltanto  verso  la  denominazione di origine controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e «Langhe» Dolcetto.
 6.  I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui   al   presente   disciplinare   di   produzione  possono  essere classificati,  con  le  denominazioni di origine controllata «Langhe» senza   specificazione   di   vitigno  e  «Langhe»  Dolcetto  purche' corrispondano  alle  condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare,   previa   comunicazione   del  detentore  agli  organi competenti.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 1.  Il  vino  a  Doc  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore:  fruttato  e  caratteristico;  con  eventuale sentore di legno.
 sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
 «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  con menzione «vigna»: 11,50 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 2. Il  vino  a  Doc  «Dolcetto  di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore,  con o senza la menzione «Vigna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore:  fruttato  e  caratteristico;  con  eventuale sentore di legno;
 sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 3. E'   in   facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 1. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  e  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  Superiore  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi   compresi   gli   aggettivi   extra,   fine,  naturale,  scelto, selezionato, vecchio e similari.
 2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  e'  consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali o marchi privati, purche'  non  abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
 coloro  che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al  presente  disciplinare  di  produzione, intendono accompagnare la denominazione  di  origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in  caratteri  di  dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di produzione e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 Confezionamento
 1.  E'  ammesso per i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba»  o «Diano d'Alba» Superiore il confezionamento nei recipienti consentiti  dalla  normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 2.   Le   bottiglie   in   cui  vengono  confezionati  i  vini  a denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano  d'Alba»  Superiore  con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo  per  la  commercializzazione  devono  essere  di  capacita' inferiore   ai   500   cl.  Tuttavia  e'  consentito  al  solo  scopo promozionale  o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.
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