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| Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259 |  | Disposizioni  urgenti  per  il  riordino  della  normativa in tema di intercettazioni telefoniche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti    e    dati   relativi   ad   intercettazioni   effettuate illecitamente, nonche' ad informazioni illegalmente raccolte;
 Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e   comunicazione  di  dati  od  elementi  concernenti  conversazioni telefoniche  o  telematiche  illecitamente  intercettate o acquisite, nonche'  di  informazioni  illegalmente  raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 
 1.  L'articolo  240  del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art.  240.  (Documenti  anonimi  ed atti relativi ad intercettazioni illegali).  - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono  essere  acquisiti  ne'  in  alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2.   L'autorita'  giudiziaria  dispone  l'immediata  distruzione  dei documenti,  dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni  e  comunicazioni,  relativi  al  traffico telefonico e telematico,  illegalmente  formati  o  acquisiti. Allo stesso modo si provvede  per  i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.  Di  essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne' puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3.  Delle  operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale  si  da'  atto  dell'avvenuta  intercettazione  o  detenzione e dell'acquisizione,  delle  sue  modalita' e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.".
 |  |  |  | Art. 2 
 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.   E'  sempre  consentita  la  lettura  dei  verbali  relativi all'acquisizione  ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.".
 |  |  |  | Art. 3 
 1.  Chiunque  illecitamente  detiene  gli atti o i documenti di cui all'articolo  240, comma 2, del codice di procedura penale, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
 2.  Si  applica  la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto  di  cui  al  comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.
 |  |  |  | Art. 4 
 1.  A  titolo  di  riparazione,  ciascun  interessato puo' chiedere all'autore  della  divulgazione  degli  atti  o  dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi' come modificato  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  al direttore o vice-direttore  responsabile  e  all'editore, in solido fra loro, una somma  di  denaro  determinata  in ragione di cinquanta centesimi per ogni  copia  stampata,  ovvero  da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entita' del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con  mezzo  radiofonico,  televisivo  o  telematico.  In  ogni  caso, l'entita'  della  riparazione  non  puo' essere inferiore a ventimila euro.
 2.  L'azione  va  proposta  nel termine di un anno dalla data della divulgazione,  salvo  che  il  soggetto  interessato  non dimostri di averne  avuto  conoscenza  successivamente.  La causa e' decisa nelle forme  di  cui  agli  articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.
 3.  L'azione  e'  esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  o  l'autorita' giudiziaria possano  disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati  o  di  documenti,  anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
 |  |  |  | Art. 5 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  dagli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 22 settembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno
 Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
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