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| Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 19 luglio 2006 |  | Modalita'  e  termini  che  gli  enti  locali  devono  rispettare per accedere  alla  ripartizione del fondo di cui all'articolo 255, comma 5,  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Fondo 2003. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato   con  il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267  e successive modifiche ed integrazioni, che alla parte II, titolo VIII, capo  II,  disciplina  il  risanamento  degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
 Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 maggio 2004, n. 140, che ha sostituito  il comma 15 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  stabilendo che, in attesa che venga data attuazione al titolo V della  parte  seconda  della Costituzione, le disposizioni del titolo VIII   della  parte  II  del  citato  testo  unico  che  disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell'ente locale dissestato,  nonche'  la  contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento,  non  trovano  applicazione  nei  confronti  degli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto finanziario a decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Atteso  che,  per  tutti  gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario   prima  dell'entrata  in  vigore  della  predetta  legge costituzionale,  e'  consentito  il  ricorso all'indebitamento per il risanamento  finanziario  anche  con  mutui  con oneri a carico dello Stato;
 Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa passiva  rilevata  dagli  organi  straordinari della liquidazione nel corso  della  procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
 Visto  l'art.  255,  comma 4,  del  testo  unico il quale indica le modalita'  di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo  del  mutuo  finanziato  dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;
 Visto  l'art.  255,  comma 5 del testo unico, cosi' come modificato dall'art.  1-septies  della  legge  31 maggio 2005, n. 88, in base al quale  il  fondo  costituito  ai  sensi  del comma 4 e' finalizzato a favore  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto finanziario e le eventuali    disponibilita'    residue    del    fondo,   rinvenienti dall'utilizzazione  dei  contributi erariali per un importo inferiore ai  limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta   motivata  dell'organo  consiliare,  secondo  parametri  e modalita'   definiti   con   decreto   del   Ministro   dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare   il   risanamento   finanziario,  se  non  raggiunto  con l'approvazione del rendiconto della gestione;
 Considerato  che  gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono  stanziati  annualmente  sul  capitolo 7232, relativo all'unita' previsionale  di  base  del  Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. Finanziamento enti locali;
 Rilevato  che  non  tutti  gli  enti dissestati, per raggiungere il risanamento  finanziario, utilizzano interamente il contributo a loro disposizione  e  che  la  gestione  della  liquidazione  termina  con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto di  cui  all'art.  256,  comma II,  del  testo unico, con il quale si determina  la  chiusura  del  risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;
 Atteso   che   dall'entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo 23 ottobre  1998,  n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonche'  le  maggiori  entrate  nella  massa  attiva o diminuzioni di quella  passiva  devono  essere  riversate  dagli organi straordinari della  liquidazione  sul  capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali  e  diverse  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  iscritto  nell'unita' previsionale di base 6.2.2  «prelevamenti  da  conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi   e  concorsi  vari»  al  fine  precipuo  di  concorrere  al finanziamento  dei mutui integrativi di cui all'art. 255, comma 5 del testo unico;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 50186 del 9 aprile 2001 che ha istituito  il  fondo  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 255 del citato testo  unico  fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di mutui integrativi in base al quale e' stato ripartito il fondo 2001;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  3323 del 7 giugno 2004 che ha disciplinato  le  modalita' e i termini per la ripartizione del fondo 2002;
 Considerato che i predetti fondi sono stati ripartiti;
 Attesa  l'intervenuta  modifica  dell'art.  255, comma 5, del testo unico  e  la  necessita'  di  istituire e ripartire il fondo relativo all'anno  2003  e  che,  di  conseguenza,  occorre  regolamentare  le modalita'  e  i  termini  che  gli  enti locali devono rispettare per accedere alla sua ripartizione;
 Decreta:
 Art. 1.
 Accesso al fondo
 Le  richieste  di  accesso  al  corrente fondo istituito in base al comma  5  dell'art.  255  del  testo  unico  emanato  con  il decreto legislativo  18 agosto  2000, n. 267, cosi' come modificato dall'art. 1-septies  della legge 31 maggio 2005, n. 88, devono essere inoltrate entro  il  termine  perentorio  di  un  mese  dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 2. Finalita'
 Il  fondo  e'  finalizzato  all'assunzione di mutui integrativi per permettere  all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se  non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario della liquidazione.
 |  |  |  | Art. 3. Ambito soggettivo
 I    soggetti    ammissibili   alla   fruizione   delle   eventuali disponibilita' del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato   di   dissesto   prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 e che non hanno usufruito delle ripartizioni  dei  precedenti  fondi, i cui organi straordinari della liquidazione hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico, dopo il 31 dicembre 2002.
 |  |  |  | Art. 4. Accesso al fondo
 La  richiesta  motivata  del  sindaco  dell'ente locale deve essere inoltrata  al  Ministero  dell'interno  - Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali,  Direzione  centrale  della finanza locale, Ufficio risanamento degli enti locali dissestati, entro un mese dalla pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale. Il mancato  rispetto  di  tale  termine perentorio comporta l'esclusione dalla partecipazione al fondo per il relativo anno.
 Unitamente  alla  richiesta  dovra'  essere  fornita la delibera di consiglio  comunale,  la  delibera  di  approvazione  del  rendiconto dell'organo   straordinario   della   liquidazione,  la  delibera  di richiesta   da  parte  della  commissione  per  la  prosecuzione  del dissesto,  nel  caso  in  cui  l'ente  abbia  adottato  la  procedura straordinaria  di  cui  agli  articoli 268-bis e ter del testo unico, l'attestazione  debitamente  compilata  allegata  al presente decreto sottoscritta   dal   sindaco  dell'ente,  dalla  commissione  per  la prosecuzione  del dissesto, se presente, dai responsabili dei servizi addetti  al  patrimonio,  dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione del fondo
 Il  fondo  e' costituito dal residuo rinveniente dalla ripartizione del  fondo 2002, dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate dagli  enti  e  dalle  economie  di mutuo riversate dagli stessi allo Stato,  dopo  l'entrata  in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998,  n.  410,  di  tutti  quegli  enti  dissestati  che hanno avuto approvato  il  piano  di estinzione o la relativa integrazione tra il 1° gennaio  2003  ed  il  31 dicembre 2004, i cui organi straordinari della  liquidazione, alla data della quantificazione, hanno approvato il rendiconto finale della liquidazione.
 La   disponibilita'   del  fondo,  quantificato  al  momento  della ripartizione,  sara'  destinata  agli  enti richiedenti e legittimati dalla  commissione  per  la finanza e gli organici degli enti locali, all'assunzione di mutui integrativi con la cassa depositi e prestiti, autorizzati  dal  Ministero  dell'interno,  con oneri a totale carico dello Stato.
 |  |  |  | Art. 6. Ripartizione
 Sono  legittimati  a partecipare alla ripartizione del fondo, sulla base  dei parametri indicati nei decreti n. 50186 del 9 aprile 2001 e n.  3323 del 7 giugno 2004, gli enti che dimostrano di non potere far fronte,  con  ulteriori  interventi a carico del proprio bilancio, al pagamento  delle  passivita'  residue,  dopo  l'utilizzo  della massa attiva realizzata nella gestione della liquidazione.
 |  |  |  | Art. 7. Graduatoria
 Ai  fini  della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una graduatoria, articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come calcolati secondo i parametri di cui all'articolo precedente. Il fondo, al netto della somma richiesta dagli enti locali che non hanno usufruito  dell'intero  contributo  a  loro  disposizione per i quali l'art.  255,  comma 5,  del testo unico stabilisce loro una priorita' nell'assegnazione,   dovra'   essere  ripartito  secondo  un  sistema algoritmico sulla base delle accertate necessita' di ogni ente.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 Continuano  ad  applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni dettate  dai  precedenti decreti ministeriali n. 50186 del 9 aprile e n. 3323 del 7 giugno 2004.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il Ministro: Amato
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <----
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