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| Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 14 settembre 2006 |  | Modalita'  e  termini  degli  adempimenti  e  dei  versamenti  di cui all'articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 1. Modalita' di esecuzione degli adempimenti.
 1.1.  Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al  4 luglio  2006  e  assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base  alle  disposizioni  vigenti  fino  a tale data, gli adempimenti previsti  ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art. 35,  comma 10-quinquies,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa   l'eventuale   opzione   per  il  regime  di  imponibilita' all'imposta  sul  valore aggiunto di cui all'art. 10, comma 1, numero 8),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,   sono   eseguiti,   indipendentemente   dal  numero  di  unita' immobiliari  possedute,  per via telematica secondo le disposizioni e con  le  modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati  concernenti  i  contratti  di locazione e di affitto, di cui al capo  III  del  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998,  e successive modifiche.
 1.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto 31 luglio   1998,   l'adempimento   puo'   essere   eseguito  con  la trasmissione   telematica   dei   soli   dati  del  contratto,  senza l'allegazione  del  testo  dello  stesso. Il pagamento della relativa imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto stesso.
 1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare gli obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di  locazione  ed  affitto  di  beni  immobili di cui all'art. 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998.
 1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti  o  professioni  e che non sono obbligate alla registrazione per via  telematica  ai  sensi  dell'art.  14  del decreto 31 luglio 1998 possono  assolvere  agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo la registrazione del contratto con le modalita' previste dal testo unico delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 1.5.  L'allegato  1  al  presente  provvedimento  integra,  per  le finalita' di cui al precedente comma 1, le descrizioni di alcuni dati definiti  negli  allegati  tecnici  bis e quater al decreto 31 luglio 1998,  ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto.
 2. Determinazione e versamento dell'imposta.
 2.1.  L'imposta di registro e' dovuta sul corrispettivo determinato per  l'intera  residua  durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006  e  puo'  essere  assolta  in unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare  relativo  a  ciascuna  annualita'  che abbia scadenza successiva alla stessa data.
 2.2.  L'imposta,  se  corrisposta  in  unica soluzione per l'intera durata  residua  del  contratto,  si  riduce della misura individuata dall'art.  5,  nota  I),  della tariffa, parte prima, del testo unico delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 2.3.  La  riduzione  compete  a  condizione che i contratti abbiano durata  complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.
 2.4.  Qualora  nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte  determinato,  l'imposta dovuta in relazione all'ammontare gia' determinato   deve   essere  versata  con  le  modalita'  di  cui  ai commi precedenti.  L'imposta dovuta per la restante parte deve essere versata  entro  venti  giorni  dalla  definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo e'  eseguito  per  via  telematica  tranne  che per i soggetti di cui all'art.  1,  comma 4.  Il  versamento  integrativo  eseguito per via telematica  tiene  luogo  della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 3. Termini.
 3.1.  Gli  adempimenti di cui all'art. 1 del presente provvedimento sono  eseguiti  a  decorrere  dal  1° novembre  2006  e  non oltre il 30 novembre   2006.   L'omissione   di   tali   adempimenti  comporta l'applicazione  della  sanzione  di  cui  all'art. 69 del testo unico delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 4. Entrata in vigore.
 4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Motivazioni.
 L'art.  35,  comma 8,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato  l'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, disponendo che determinate operazioni,  precedentemente soggette ad imposta sul valore aggiunto, sono  considerate  esenti dalla predetta imposta. Conseguentemente, a tali  atti  si  applica,  ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, l'imposta proporzionale  di  registro  nella  misura prevista dall'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico.
 Il  comma 10-quinquies  del citato art. 35 del decreto-legge n. 223 ha  previsto,  inoltre,  che,  le  parti  devono  presentare  per  la registrazione  i  contratti di locazione e di affitto assoggettati ad imposta  sul  valore  aggiunto  sulla base delle disposizioni vigenti fino  al giorno 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla medesima data.  A  tal  fine,  i  contribuenti  devono trasmettere agli uffici locali   una   apposita   dichiarazione,   nella  quale  puo'  essere esercitata,   ove   la  locazione  abbia  ad  oggetto  beni  immobili strumentali,  l'opzione  per  la imposizione prevista, per tali beni, dall'art.  10,  primo  comma,  numero  8), del decreto del Presidente della    Repubblica    26 ottobre    1972,    n.   633.   Lo   stesso comma 10-quinquies  ha  demandato  ad  un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalita' di detta comunicazione.
 Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima disposizione,  individua la registrazione telematica dei contratti di locazione quale modalita' per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art.  35,  comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006. Lo stesso provvedimento approva, con le relative specifiche tecniche, le  modalita'  di esecuzione dei predetti adempimenti e, al contempo, fornisce  le istruzioni per la determinazione della base imponibile e il versamento dell'imposta.
 Nel  punto  1  del  presente  provvedimento  e'  stabilito  che  la presentazione  del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate e' effettuata esclusivamente utilizzando la stessa procedura prevista per  la  registrazione  telematica  dei  contratti  di locazione e di affitto   dal  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998.  Sono  esclusi dall'obbligo  di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o  professioni, che pertanto possono adempiere a tale obblighi con le modalita'  non  telematiche  di  cui  al  testo unico dell'imposta di registro.
 In  considerazione  dell'oggettiva  difficolta'  di  trasmettere il testo  integrale di alcune tipologie di contratti, la registrazione - diversamente  dalla  modalita'  prevista  per  la  registrazione  dei contratti  di locazione e affitto - e' effettuata con la trasmissione dei  soli  dati  ritenuti  indispensabili  ai  fini  delle imposte di registro   e  sul  valore  aggiunto,  senza  allegare  il  testo  del contratto.
 La  base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro e' rappresentata  dal  corrispettivo  pattuito per la residua durata del contratto e la relativa imposta puo' essere versata, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  17,  comma 3, del testo unico n. 131 del 1986,  annualmente  o  in  unica  soluzione.  Qualora il contribuente intenda  utilizzare  quest'ultima  modalita' di versamento, l'imposta dovuta,  come  previsto  dalla  nota  all'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale pari  alla  meta'  del  tasso di interesse legale moltiplicato per il numero  delle  annualita'.  Atteso  che  tale  beneficio  compete  ai contratti  pluriennali,  viene  precisato che esso puo' applicarsi ai soli  contratti  di  durata  complessiva  superiore  ai  due anni e a condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all'anno.
 Qualora   nel   contratto   il  corrispettivo  sia  solo  in  parte determinato,  trova applicazione l'art. 35 del testo unico n. 131 del 1986, il quale prevede che l'imposta dovutain relazione alla parte di corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla definitiva   determinazione   della   stessa.  Considerato  che  tale determinazione,  per  alcuni tipi di contratto, potrebbe avvenire con frequenza  inferiore  all'anno,  anche  in  aderenza  al principio di semplificazione  degli  adempimenti amministrativi, si dispone che il versamento  integrativo tenga luogo della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico dell'imposta di registro.
 Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1).
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante  «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
 Testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto.
 Decreto  direttoriale  31 luglio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 concernente modalita' tecniche di trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero  delle  finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999,  nonche'  dal decreto del Ministero  delle  finanze  29 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
 Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante   modifiche   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante   disposizioni   in  materia  di  utilizzo  del  servizio  di collegamento   telematico   con   l'Agenzia   delle  entrate  per  la presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
 Art.  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il  quale  stabilisce  che  gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica  amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o telematici,  i  contratti  stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro  archiviazione  e  trasmissione  con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
 Art.  35,  commi 8 e 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 Roma, 14 settembre 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 Il presente allegato integra, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1,  ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  le  descrizioni  di  alcuni dati definiti  nell'allegato  tecnico bis e quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998.
 Il paragrafo «Tipo contratto» e' integrato come segue:
 indicare  «D»  se il contratto e' registrato ai sensi dell'art. 35,  comma 10-quinquies,  del  decreto-legge  n.  223  del 2006 senza allegazione del testo dello stesso.
 Alla  tabella A contenuta nel paragrafo «Oggetto della locazione» sono  aggiunte  le  seguenti righe, che completano la definizione dei codici che identificano l'oggetto della locazione.
 I  codici  di  seguito  indicati  devono  essere  utilizzati  per identificare  l'oggetto  della  locazione dei contratti registrati ai sensi  dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006.
 
 Codice|Oggetto della locazione        |Aliquota da applicare ---------------------------------------------------------------------
 |Leasing di immobili            | 04    |abitativi....                  |2% ---------------------------------------------------------------------
 |Leasing di immobili            | 05    |strumentali....                |1% ---------------------------------------------------------------------
 |Leasing di immobili strumentali|
 |con esercizio   dell'opzione   |
 |per l'assoggettamento          | 06    |all'IVA....                    |1% --------------------------------------------------------------------- 07    |Leasing di altro tipo....      |In base alla normativa vigente ---------------------------------------------------------------------
 |Locazione di fabbricati        |
 |abitativi effettuata da        | 08    |  costruttori....              |2% ---------------------------------------------------------------------
 |Locazione di immobili          | 09    |strumentali....                |1% ---------------------------------------------------------------------
 |Locazione di immobili          |
 |strumentali con eserci  zio    |
 |dell'opzione per               | 10    |l'assoggettamento all'IVA....  |1%
 
 Il paragrafo «Imposta di registro» e' integrato come segue:
 per  determinare  l'imposta  di  registro relativa ai contratti registrati   ai   sensi   dell'art.   35,   comma 10-quinquies,   del decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, in esecuzione al 4 luglio 2006, con  codici-oggetto  della  locazione  da  04  a 10, si forniscono le seguenti indicazioni.
 L'imposta puo' essere assolta:
 1) per  la  prima annualita', nella misura percentuale indicata nella tabella A sull'importo del canone annuo, commisurato al periodo compreso   tra   il  4 luglio  2006  e  la  scadenza  dell'annualita' successiva a tale data;
 2) per l'intera durata del contratto, nella misura percentuale, indicata nella tabella A, del canone pattuito per tutte le annualita' del  contratto commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza del contratto, con una detrazione dall'imposta in misura  percentuale,  pari  alla meta' del vigente tasso di interesse legale  moltiplicato  per il numero delle intere annualita' aumentato della  frazione  di  annualita'  compresa  tra  il 4 luglio 2006 e la scadenza  annuale  successiva  a  tale  data.  La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.
 Per  i  contratti con corrispettivo solo in parte determinato, la riduzione   compete   sull'ammontare  determinato  del  corrispettivo relativo a tutte le annualita' del contratto.
 La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante  parte  del  corrispettivo,  che  deve essere versata con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4.
 Il paragrafo «Imposta di bollo» e' integrato come segue:
 l'imposta  di bollo dovuta per i contratti di leasing e' pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
 Il paragrafo «Canone» e' integrato come segue:
 per  i  contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui durata residua  non  sia  superiore  a un anno, deve essere indicato il tipo canone  «I»  (canone intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile.
 Per    i    contratti   registrati   ai   sensi   dell'art.   35, comma 10-quinquies,  del  decreto-legge n. 223 del 2006 l'indicazione dei   dati   relativi   alla  quota  determinata  nei  contratti  con corrispettivi  solo  in parte determinati (codici da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni:
 1) contratti la cui durata residua non sia superiore a un anno: deve   essere   indicato   il  tipo  canone  «J»  (corrispettivo  non interamente  determinato  - intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile;
 2) contratti  la  cui  durata  residua  coincida con una o piu' annualita'  complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:
 canone  annuo  costante:  deve essere indicato il tipo canone uguale  «K»  (corrispettivo  non interamente determinato - annuale) e l'importo da indicare e' quello del canone annuo determinato;
 canone  annuo  variabile  (si  intende  variabile  il  canone determinato  con importi diversi per le varie annualita): deve essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone;
 3) contratti la cui durata non coincida con annualita' complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi: deve   essere   indicato   il  tipo  canone  «L»  (corrispettivo  non interamente  determinato - mensile) e l'importo da indicare e' quello del canone mensile determinato.
 Nel  caso  delle  medesime  tipologie di contratti (contratti con corrispettivi  solo in parte determinati), per l'indicazione dei dati dei  pagamenti  relativi  all'imposta  dovuta sulla restante parte di corrispettivo,  devono  essere  seguite  le  modalita'  gia' previste nell'allegato   quater   al   decreto  direttoriale  31 luglio  1998, compilando,  in  particolare, nel record di tipo «B» il campo 2 «Tipo Operazione»  con  il  valore  «N»  ed  indicando nel campo 10 «Canone annuo» il valore riferito al solo canone imponibile.
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