Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 14 settembre 2006 |
Modalita' e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Modalita' di esecuzione degli adempimenti. 1.1. Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa l'eventuale opzione per il regime di imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche. 1.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, l'adempimento puo' essere eseguito con la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, senza l'allegazione del testo dello stesso. Il pagamento della relativa imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto stesso. 1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare gli obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili di cui all'art. 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998. 1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni e che non sono obbligate alla registrazione per via telematica ai sensi dell'art. 14 del decreto 31 luglio 1998 possono assolvere agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo la registrazione del contratto con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 1.5. L'allegato 1 al presente provvedimento integra, per le finalita' di cui al precedente comma 1, le descrizioni di alcuni dati definiti negli allegati tecnici bis e quater al decreto 31 luglio 1998, ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto. 2. Determinazione e versamento dell'imposta. 2.1. L'imposta di registro e' dovuta sul corrispettivo determinato per l'intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e puo' essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualita' che abbia scadenza successiva alla stessa data. 2.2. L'imposta, se corrisposta in unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, si riduce della misura individuata dall'art. 5, nota I), della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 2.3. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi. 2.4. Qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato, l'imposta dovuta in relazione all'ammontare gia' determinato deve essere versata con le modalita' di cui ai commi precedenti. L'imposta dovuta per la restante parte deve essere versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo e' eseguito per via telematica tranne che per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4. Il versamento integrativo eseguito per via telematica tiene luogo della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 3. Termini. 3.1. Gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 1° novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006. L'omissione di tali adempimenti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Entrata in vigore. 4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Motivazioni. L'art. 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, disponendo che determinate operazioni, precedentemente soggette ad imposta sul valore aggiunto, sono considerate esenti dalla predetta imposta. Conseguentemente, a tali atti si applica, ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta proporzionale di registro nella misura prevista dall'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico. Il comma 10-quinquies del citato art. 35 del decreto-legge n. 223 ha previsto, inoltre, che, le parti devono presentare per la registrazione i contratti di locazione e di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto sulla base delle disposizioni vigenti fino al giorno 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla medesima data. A tal fine, i contribuenti devono trasmettere agli uffici locali una apposita dichiarazione, nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, l'opzione per la imposizione prevista, per tali beni, dall'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso comma 10-quinquies ha demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalita' di detta comunicazione. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, individua la registrazione telematica dei contratti di locazione quale modalita' per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006. Lo stesso provvedimento approva, con le relative specifiche tecniche, le modalita' di esecuzione dei predetti adempimenti e, al contempo, fornisce le istruzioni per la determinazione della base imponibile e il versamento dell'imposta. Nel punto 1 del presente provvedimento e' stabilito che la presentazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate e' effettuata esclusivamente utilizzando la stessa procedura prevista per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tale obblighi con le modalita' non telematiche di cui al testo unico dell'imposta di registro. In considerazione dell'oggettiva difficolta' di trasmettere il testo integrale di alcune tipologie di contratti, la registrazione - diversamente dalla modalita' prevista per la registrazione dei contratti di locazione e affitto - e' effettuata con la trasmissione dei soli dati ritenuti indispensabili ai fini delle imposte di registro e sul valore aggiunto, senza allegare il testo del contratto. La base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro e' rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto e la relativa imposta puo' essere versata, in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del testo unico n. 131 del 1986, annualmente o in unica soluzione. Qualora il contribuente intenda utilizzare quest'ultima modalita' di versamento, l'imposta dovuta, come previsto dalla nota all'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Atteso che tale beneficio compete ai contratti pluriennali, viene precisato che esso puo' applicarsi ai soli contratti di durata complessiva superiore ai due anni e a condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all'anno. Qualora nel contratto il corrispettivo sia solo in parte determinato, trova applicazione l'art. 35 del testo unico n. 131 del 1986, il quale prevede che l'imposta dovutain relazione alla parte di corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa. Considerato che tale determinazione, per alcuni tipi di contratto, potrebbe avvenire con frequenza inferiore all'anno, anche in aderenza al principio di semplificazione degli adempimenti amministrativi, si dispone che il versamento integrativo tenga luogo della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico dell'imposta di registro. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. Art. 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Art. 35, commi 8 e 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Roma, 14 settembre 2006 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato 1 Il presente allegato integra, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto, le descrizioni di alcuni dati definiti nell'allegato tecnico bis e quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998. Il paragrafo «Tipo contratto» e' integrato come segue: indicare «D» se il contratto e' registrato ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 senza allegazione del testo dello stesso. Alla tabella A contenuta nel paragrafo «Oggetto della locazione» sono aggiunte le seguenti righe, che completano la definizione dei codici che identificano l'oggetto della locazione. I codici di seguito indicati devono essere utilizzati per identificare l'oggetto della locazione dei contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Codice|Oggetto della locazione |Aliquota da applicare --------------------------------------------------------------------- |Leasing di immobili | 04 |abitativi.... |2% --------------------------------------------------------------------- |Leasing di immobili | 05 |strumentali.... |1% --------------------------------------------------------------------- |Leasing di immobili strumentali| |con esercizio dell'opzione | |per l'assoggettamento | 06 |all'IVA.... |1% --------------------------------------------------------------------- 07 |Leasing di altro tipo.... |In base alla normativa vigente --------------------------------------------------------------------- |Locazione di fabbricati | |abitativi effettuata da | 08 | costruttori.... |2% --------------------------------------------------------------------- |Locazione di immobili | 09 |strumentali.... |1% --------------------------------------------------------------------- |Locazione di immobili | |strumentali con eserci zio | |dell'opzione per | 10 |l'assoggettamento all'IVA.... |1%
Il paragrafo «Imposta di registro» e' integrato come segue: per determinare l'imposta di registro relativa ai contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in esecuzione al 4 luglio 2006, con codici-oggetto della locazione da 04 a 10, si forniscono le seguenti indicazioni. L'imposta puo' essere assolta: 1) per la prima annualita', nella misura percentuale indicata nella tabella A sull'importo del canone annuo, commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la scadenza dell'annualita' successiva a tale data; 2) per l'intera durata del contratto, nella misura percentuale, indicata nella tabella A, del canone pattuito per tutte le annualita' del contratto commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza del contratto, con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle intere annualita' aumentato della frazione di annualita' compresa tra il 4 luglio 2006 e la scadenza annuale successiva a tale data. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, la riduzione compete sull'ammontare determinato del corrispettivo relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che deve essere versata con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4. Il paragrafo «Imposta di bollo» e' integrato come segue: l'imposta di bollo dovuta per i contratti di leasing e' pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Il paragrafo «Canone» e' integrato come segue: per i contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui durata residua non sia superiore a un anno, deve essere indicato il tipo canone «I» (canone intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile. Per i contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 l'indicazione dei dati relativi alla quota determinata nei contratti con corrispettivi solo in parte determinati (codici da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni: 1) contratti la cui durata residua non sia superiore a un anno: deve essere indicato il tipo canone «J» (corrispettivo non interamente determinato - intera durata) e l'importo da indicare e' quello dell'imponibile; 2) contratti la cui durata residua coincida con una o piu' annualita' complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni: canone annuo costante: deve essere indicato il tipo canone uguale «K» (corrispettivo non interamente determinato - annuale) e l'importo da indicare e' quello del canone annuo determinato; canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualita): deve essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone; 3) contratti la cui durata non coincida con annualita' complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi: deve essere indicato il tipo canone «L» (corrispettivo non interamente determinato - mensile) e l'importo da indicare e' quello del canone mensile determinato. Nel caso delle medesime tipologie di contratti (contratti con corrispettivi solo in parte determinati), per l'indicazione dei dati dei pagamenti relativi all'imposta dovuta sulla restante parte di corrispettivo, devono essere seguite le modalita' gia' previste nell'allegato quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998, compilando, in particolare, nel record di tipo «B» il campo 2 «Tipo Operazione» con il valore «N» ed indicando nel campo 10 «Canone annuo» il valore riferito al solo canone imponibile. |
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