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| Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE |  | DIRETTIVA 2 agosto 2006 |  | Legge  7 dicembre  2000,  n.  383.  Modalita' per la presentazione di progetti  sperimentali  da  parte  delle  associazioni  di promozione sociale,  iscritte  nei  registri  di cui all'articolo 7, nonche' per assicurare    il    sostegno    ad    iniziative   formative   e   di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualita' 2006). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 
 E m a n a
 la seguente direttiva:
 
 L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo, operante presso il Ministero  della  solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
 il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo sociale (comma 3 lettera d);
 l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi  registri  di  cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000, per  far  fronte  a  particolari  emergenze  sociali  e  per favorire l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3 lettera f).
 A  tal  fine  l'Osservatorio  definisce  ogni  anno  gli  ambiti di intervento da considerare prioritari.
 Nel  quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, e successive  modificazioni  ed integrazioni, il presente provvedimento definisce,  da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per  la  presentazione  dei  progetti/iniziative  e,  dall'altro,  le priorita' e i criteri di valutazione.
 1. Requisiti soggettivi.
 I    finanziamenti    previsti    per    la   realizzazione   delle iniziative/progetti  di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale,  che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge  n.  383/2000,  all'atto  della  pubblicazione  della  presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La domanda di finanziamento puo' essere presentata da una ovvero da piu'  associazioni  in  forma  di  partenariato,  tutte, comunque, in possesso   dello   stesso   requisito  di  cui  al  punto  precedente (iscrizione   ai   Registri);   nella  seconda  ipotesi  va  indicata l'Associazione  capofila  cui deve essere attribuita, nel caso in cui il   progetto/iniziativa  venga  ammesso  a  finanziamento,  mediante formale  atto  di procura notarile, la rappresentanza ed il potere di incassare,  anche  in  nome  e  per  conto delle co-proponenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.
 Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali, responsabile  del progetto e' in ogni caso l'Associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad   altri   soggetti  giuridici  esterni,  salvo  che  nei  casi  di realizzazione di alcune attivita' che l'Associazione, per mancanza di professionalita'  interne,  non  e'  in  grado di realizzare. In tale eventualita',  qualora i contenuti di tale affidamento non siano gia' esplicitati   nel   progetto/iniziativa   approvato,   dovra'  essere preventivamente  richiesta  una  esplicita  autorizzazione che potra' essere   concessa  dall'Amministrazione  solo  a  condizione  che  le attivita'  delegate non riguardino 1) l'intera attivita' progettuale; 2)    le   funzioni   di   direzione,   gestione   coordinamento   ed amministrazione.
 2. Requisiti oggettivi e priorita'.
 2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
 Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per l'associazionismo,  nella  seduta del 27 luglio 2006 ha stabilito che saranno  considerati  prioritari  i  progetti  che  si  propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:
 Interventi  di  sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita';
 Sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
 Interventi  di  sostegno  alle  persone  in condizioni di disagio socio-economico;
 Interventi  di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale;
 Interventi  di  sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione;
 Interventi   di   sostegno  ad  iniziative  in  materia  di  pari opportunita'.
 2.1.1.  I  progetti  presentati  devono  avere carattere innovativo rispetto  a  quelli  gia'  finanziati alla stessa associazione per le precedenti annualita'. 2.2.  Ambiti  operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
 12
 2.2.1  Le  iniziative  di  cui alla lettera d) devono riguardare la formazione  ed  aggiornamento  dei  membri  delle associazioni oppure l'informatizzazione  dell'Associazione,  con  particolare attenzione, nel  caso  di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.
 2.2.2  L'Associazione  che  abbia ricevuto un finanziamento nei due anni  precedenti  per iniziative di informatizzazione, lettera d), da intendersi  quali  iniziative  che  abbiano  come parte preponderante l'acquisto  di  hardware  non  puo'  presentare, per l'anno 2006, una iniziativa  che  concerna  nuovamente  l'informatizzazione intesa nel senso precedentemente specificato.
 In  ogni  caso  l'Associazione, singola o in partenariato, non puo' presentare piu' di un progetto ai sensi della lettera f), ne' piu' di una  iniziativa ai sensi della lettera d), a pena di inammissibilita' di tutte le istanze di finanziamento presentate.
 2.3. Indicazioni relative ai costi
 Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
 Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure, tuttora  in  corso,  di  imputazione  contabile  delle  dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
 Si  riserva  di  rendere noto tale ammontare sul sito ministeriale, costituendo  tale  adempimento  comunicazione  formale  a  tutti  gli effetti.
 Il  costo  complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
 iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in  cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra loro;
 progetti  di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui  il proponente sia uno solo ed Euro 400.000,00 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
 Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita', non  possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i  proponente/i  deve/devono  porre a proprio carico almeno il 20% dei  costi complessivi del progetto/iniziativa, specificando la fonte da  cui  derivano  le  risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni,  introiti  legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente).  Tale  specifico  impegno,  esplicitamente  assunto  con apposita  dichiarazione  contenuta  nella  domanda  di  finanziamento (All. 1) e riprodotto nel formulario di presentazione piano economico (All. 2),    costituisce    un    requisito    essenziale   ai   fini dell'ammissibilita'   del  progetto/iniziativa  al  finanziamento,  a conferma  della  concreta  capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno   economico   connesso   alla  realizzazione  del  progetto proposto.
 Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi   della   lettera d),   di  consulenza  e  progettazione nell'ipotesi   della   lettera f),   devono  essere  contenuti  entro l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
 Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di consumo devono essere   contenuti   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo complessivo del progetto medesimo.
 In  ogni  caso  va  posta  particolare attenzione alla compilazione della  dichiarazione all'interno del Formulario (All. 2) con la quale il    legale    rappresentante    dell'Associazione   proponente   (o dell'Associazione  capofila,  se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente  ad altre) dichiara sotto la propria responsabilita' - che  trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato in precedenza ne' con  risorse  provenienti  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ora  Ministero  della  solidarieta'  sociale - ne' con altri fondi  pubblici.  Inoltre,  se  si prevede il concorso finanziario di altri   soggetti,   e'   necessario   specificarne  le  modalita'  di partecipazione.   In   particolare,  per  quanto  concerne  il  piano economico   inserito   nel   formulario   di   presentazione  di  cui all'allegato  2,  si  richiede  per  ogni  singola  voce  di costo la compilazione  delle  colonne  relative al costo totale del progetto e alla quota di finanziamento pubblico.
 E'    facoltativo,    sebbene    raccomandabile,    l'inoltro   del progetto/iniziativa  in  formato  elettronico  oltre  che  in formato cartaceo.
 Inoltre,  sempre a pena di inammissibilita', il progetto/iniziativa presentato  non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle entrate  iscritte  nell'ultimo  bilancio  consuntivo  del  proponente relativo   all'anno  2005  (se  il  bilancio  e'  composto  da  stato patrimoniale  e  conto  economico  ci  si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il suo   costo   non   puo'   essere   superiore,   sempre   a  pena  di inammissibilita',   al   100%  della  sommatoria  delle  entrate  dei rispettivi  conti  economici delle associazioni di promozione sociale che  vi  partecipano.  Pertanto  il  progetto/iniziativa  deve essere corredato   da   copia,   timbrata  e  firmata  in  ogni  pagina  dal rappresentante legale, del/dei bilancio/bilanci consuntivo/i 2005.
 2.4. Durata dei progetti/iniziative
 A pena di inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d) non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla  lettera f)  non  possono avere una durata superiore ai diciotto mesi. 3.Presentazione del progetto/iniziativa: motivi di inammissibilita'.
 A)   La  domanda  (All. 1)  ed  il  Formulario  di  presentazione (All. 2),  completi in ogni parte, devono pervenire entro e non oltre le  ore  12:00  del  trentesimo  giorno successivo alla pubblicazione della  presente  direttiva  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali Osservatorio  nazionale dell'associazionismo Div. II, via Fornovo, n. 8,  pal. A  00192  Roma. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno  non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo. L'inoltro puo' avvenire tramite  raccomandata  a.r  (in  questo  caso  non  fa fede il timbro postale  di  spedizione)  o  mediante  corrieri  privati o agenzie di recapito  debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte  di  un  incaricato dell'Associazione - soltanto in tale ultimo caso  verra'  rilasciata  apposita  ricevuta  -  nelle  giornate  non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 Rimane   a  rischio  dell'Associazione  l'eventuale  ritardo  nella spedizione  postale  o  tramite  corriere. L'inoltro della domanda e' infatti  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  intendendosi  questo Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
 B)  A  pena  di  inammissibilita',  la  richiesta di ammissione a finanziamento concernente ciascun progetto/iniziativa dovra':
 1. essere  presentata  con  le  modalita' ed i termini previsti nella  presente Direttiva mediante compilazione in tutte le sue parti dell'apposito  modello di domanda (All. 1) e dell'apposito Formulario di  presentazione  (All. 2)  uniti  e parte integrante della presente direttiva. Le domande dovranno essere corredate da tutti gli allegati non essendo ammessa alcuna integrazione;
 2. essere  presentata  da  associazioni  di  promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000;
 3. concernere  progetti/iniziative  presentati in conformita' a quanto   previsto   dal   punto   2.3   della   presente   direttiva. L'associazione  deve  espressamente  specificare  di  porre a proprio carico almeno il 20% dei costi complessivi del progetto/iniziativa ed indicando  la  fonte da cui derivano dette risorse (ad esempio: quote associative,   donazioni,   introiti   legati   all'attivita'  svolta dall'organizzazione  proponente).  Il  predetto  impegno finanziario, deve   essere   esplicitamente  assunto  con  apposita  dichiarazione contenuta  nella  domanda  di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel formulario di presentazione-piano economico (All. 2);
 4. concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
 5. rispettare la condizione di cui al punto 2.2.2;
 6. rispettare la durata indicata al punto 2.4;
 7. concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non sia  superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo 2005  del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia  formato  da  stato patrimoniale e conto economico) oppure, se il progetto/iniziativa  e'  presentato  congiuntamente  da  due  o  piu' associazioni  di  promozione  sociali,  il  suo costo non puo' essere superiore  al  100%  della  somma  delle entrate dei rispettivi conti economici relativi all'anno 2005;
 8. essere    redatta    utilizzando    i    modelli   predisposti dall'Amministrazione,   che  sono  parte  integrante  della  presente direttiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana   e  sul  sito  ministeriale,  integralmente  compilati.  In particolare,  per  quanto  concerne  il  piano economico inserito nel formulario  di  presentazione  di cui all'allegato 2, si richiede per ogni  singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al costo totale del progetto e alla quota del finanziamento pubblico;
 9. essere  redatta  secondo  i  modelli  allegati  alle  presente direttiva (All. 1 - Domanda di finanziamento - e All. 2 Formulario di presentazione),    tutti   timbrati   e   sottoscritti   dal   legale rappresentante  dell'associazione  o delle associazioni, corredati da fotocopia  del  documento  di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000.  I  modelli devono riportare l'indicazione   del  capofila  nel  caso  di  iniziativa/progetto  da realizzarsi  tra  piu'  associazioni  congiuntamente  e devono essere inoltrati in originale, in busta chiusa non trasparente recante sulla busta  la  seguente  dicitura:  «progetto  lettera  F»  o «iniziativa lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata;
 10. essere  corredata,  limitatamente  alle associazioni iscritte nei  Registri  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e Bolzano,  istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 383/2000, da una   copia   dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto,  redatto conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  3 della medesima legge 383/2000,   nonche'  di  un  documento  attestante  l'iscrizione  nei suddetti registri;
 11. essere  corredata,  in  caso  di co-finanziamento di progetto lettera f),  della  dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  445/2000,  sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente  pubblico/soggetto  privato  che  attesti  le  modalita' di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.
 4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
 4.1. Procedura
 Le  iniziative  e  i  progetti  pervenuti  entro  i termini saranno esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita' della domanda (All. 1) e successivamente da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio.  Tale  Commissione  procede  alla  valutazione del formulario  di  presentazione  del  progetto/iniziativa (All. 2) ed a redigere  due  distinte  graduatorie  (una per i progetti di cui alla lettera f) e l'altra per le iniziative di cui alla lettera d) secondo i  criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie saranno  approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi  trasposte  in  un  provvedimento del direttore generale della direzione   generale   del   volontariato,   l'associazionismo  e  le formazioni  sociali. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative avverra' secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie  e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale fino a  concorrenza  dell'ammontare  complessivo  delle  disponibilita' in bilancio.
 I  progetti  e  le  iniziative  possono essere finanziati in misura totale  o  parziale.  Nella  seconda  eventualita'  e' consentita una rimodulazione  quantitativa  e proporzionale del progetto/iniziativa, in  accordo  con  l'amministrazione  erogante  e tale comunque da non menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita'.
 4.2. Criteri di valutazione
 Iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge 383/2000:
 
 |Punteggio massimo --------------------------------------------------------------------- Valutazione iniziativa                             | 35 --------------------------------------------------------------------- Presenza sul territorio nazionale                  | 20 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa dell'iniziativa | (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio  | Associazione)                                      | 10 --------------------------------------------------------------------- Dimensione dell'Associazione                       | 10 --------------------------------------------------------------------- Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno       | precedente e concernenti il funzionamento          | dell'Associazione (Verificata dal bilancio         | consuntivo/rendiconto 2005)                        | 10 --------------------------------------------------------------------- Collegamento fra formazione ed informatizzazione   | 10 --------------------------------------------------------------------- Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno       | precedente per iniziativa lettera d) 2005          | 5 --------------------------------------------------------------------- TOTALE                                             |100
 
 Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla necessita'  di  consentire  la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo   per  l'ammissione  al  finanziamento  tanto  dall'iniziativa presentata   dall'Associazione   nazionale   quanto   dall'iniziativa presentata  dal  proprio  livello  di  articolazione  territoriale  o regionale,  verra'  finanziata  soltanto  l'iniziativa  a titolarita' dell'Associazione nazionale.
 Progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge 383/2000:
 
 |Punteggio massimo --------------------------------------------------------------------- Valutazione del progetto                           | 30 --------------------------------------------------------------------- Valenza nazionale del progetto                     | 20 --------------------------------------------------------------------- Collaborazione con altri soggetti privati ed enti  | pubblici (da provare mediante documentazione       | relativa al progetto presentato)                   | 10 --------------------------------------------------------------------- Eccellenza nel rapporto costi/benefici             | 10 --------------------------------------------------------------------- Ambiti prioritari di intervento                    | 10 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa del progetto    | (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)   | 10 --------------------------------------------------------------------- Portata innovativa                                 |  5 --------------------------------------------------------------------- Presenza di effettivi e validi strumenti di        | monitoraggio                                       |  5 --------------------------------------------------------------------- TOTALE                                             |100
 
 Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla necessita'  di  consentire  la  realizzazione  di progetti a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo   per   l'ammissione   al  finanziamento  tanto  dal  progetto presentato dall'Associazione nazionale quanto dal progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra' finanziato  soltanto  il  progetto  a  titolarita'  dell'Associazione nazionale.
 Relativamente  ai criteri di valutazione previsti per i progetti di cui  alla  lettera f)  e  concernenti  la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non), si  precisa  che  e'  necessario  produrre  idonea  documentazione  a riguardo,  che  si  riferisca  allo  specifico progetto presentato ai sensi   della   presente  annualita'  e  non  a  precedenti  rapporti intercorsi  fra  l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si tratti  di  un  generico  plauso  per  il  progetto ma di un concreto impegno  dell'ente  pubblico/soggetto  privato  coinvolto  nella  sua realizzazione.   Nel   caso   tale   impegno   si   traduca   in   un co-finanziamento  del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,    sottoscritta   dal   legale   rappresentante   dell'ente pubblico/soggetto  privato che attesti le modalita' di partecipazione al  progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso; tale  finanziamento dovra' risultare effettivamente identificabile in sede   di   gestione  e  controllo  e  dovra'  essere  effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le finalita' dello stesso.
 4.3. Oneri non ammessi a rendicontazione
 Non sono comunque ammessi a rimborso:
 gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi al progetto/iniziativa di cui si chiede il finanziamento;
 gli  oneri  relativi  a  seminari  e convegni non collegati e non finanziati dal progetto/iniziativa;
 oneri  figurativi  o  costi  potenziali  (es. costo dei volontari impegnati;
 ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata alla realizzazione del progetto/iniziativa.
 Il  finanziamento  viene  erogato  con  le modalita' del rimborso a costi reali.
 5. Esiti della valutazione dei progetti/iniziative.
 L'Amministrazione  inviera'  apposita  comunicazione  circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a finanziamento.
 Nei  casi  di  finanziamento  parziale delle iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le Associazioni che intendano  realizzare le attivita' procedono alla rimodulazione delle stesse  o  a  comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare dell'importo   eccedente   il  finanziamento  pubblico  concesso.  La proposta  di  rimodulazione,  anche  in  caso di assunzione a proprio carico dell'importo eccedente, dovra' essere presentata, rielaborando per  quanto occorre la medesima modulistica gia' utilizzata, allegato 2  (debitamente  redatto  in ogni sua parte), a pena di decadenza dal finanziamento,    entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della comunicazione  da  parte dell'Amministrazione, la quale, a sua volta, provvedera' a valutarla ed eventualmente ad accettarla.
 Al  fine  di  facilitare  il controllo della gestione e dello stato finanziario   del   progetto  l'Associazione  dovra'  utilizzare  una codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
 L'avvio del progetto/iniziativa dovra' avvenire entro trenta giorni dal     ricevimento    di    apposita    comunicazione    da    parte dell'Amministrazione;   ogni   eventuale   e  motivata  richiesta  di differimento, dovra' essere espressamente autorizzata dalla direzione generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni sociali.  Il legale rappresentante dell'Associazione (o del capofila) dovra'  inviare  esplicita  dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita' indicate   dall'Amministrazione,   intendendosi  per  tali  anche  le attivita' propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse,  qualora  esso  differisca  da  quanto  previsto nel progetto iniziale.
 Le  spese  sostenute  dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'Associazione in  caso  di  mancata registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
 E'  fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la circostanza  che  il  medesimo  e'  finanziato  dal  Ministero  della solidarieta' sociale.
 6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
 Il finanziamento viene erogato in due fasi:
 una  prima  quota,  su  richiesta  del  beneficiario,  fino ad un massimo  del  70%  del  finanziamento  concesso,  e'  versata  previa presentazione   di   apposita  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  del successivo   punto  7.  La  richiesta  di  anticipo  deve  contenere: l'indicazione  del  codice  fiscale  e quella degli estremi del conto corrente    bancario,    corredato    da   CAB   e   ABI,   intestato all'Associazione;
 il   saldo   e'   erogato  al  termine  della  realizzazione  del progetto/iniziativa,  a  seguito  dell'esito  positivo  del controllo amministrativo  contabile  svolto  da  questa  Amministrazione  sulla relazione     e     sulla     rendicontazione    finale    presentate dall'Associazione,  attestanti  i  risultati  conseguiti in relazione agli  obiettivi  programmati nonche' i costi effettivamente sostenuti e/o   impegnati   per  la  realizzazione  del  progetto/iniziativa  e corredata  dalle  relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
 Il  Ministero  della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare controlli anche in itinere.
 7. Fideiussione.
 Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia dell'anticipo percepito (pari ad un massimo del 70% del finanziamento ministeriale    al   progetto/iniziativa).   La   fideiussione,   che costituisce  costo  imputabile  al  progetto/iniziativa,  deve essere presentata  contestualmente  alla  richiesta  di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero;  essa  dovra'  essere  rilasciata  da parte degli Istituti bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli   elenchi   previsti   dal   decreto   legislativo   385/93  e, specificamente:
 elenco  generale  tenuto  dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106), consultabile sul sito www.uic.it;
 elenco   speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia  (art.  107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
 elenco  delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it
 La   suddetta  fideiussione  dovra'  contenere  la  clausola  della rinuncia  alla  preventiva  escussione del debitore principale di cui all'art.  1944,  secondo  comma,  del codice civile e la clausola del pagamento  a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che   rilevi   a   carico   della   Associazione  inadempienze  nella realizzazione  del  progetto  o  dell'iniziativa  o rilevi che alcune spese   non   sono   giustificate  correttamente  dai  giustificativi prodotti.
 La  fideiussione  deve  contenere  l'esplicita  dichiarazione della permanenza  della  sua  validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile,   fino   a   ventiquattro   mesi   successivi  alla  data  di presentazione   al   Ministero   della   solidarieta'  sociale  della rendicontazione  finale,  e,  comunque,  fino al rilascio di apposita dichiarazione    di    svincolo    in    forma   scritta   da   parte dell'Amministrazione.
 8. Monitoraggio in itinere.
 L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della  loro  realizzazione,  sia  a  conclusione delle attivita', per valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  in relazione a quelli prefissati.
 In  ogni  caso  le associazioni destinatarie dei finanziamenti sono tenute  ad  inviare,  semestralmente,  alla direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione sullo  stato  di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da un  prospetto  riepilogativo  delle  spese  sostenute nel semestre di riferimento pubblicato sul sito ministeriale.
 Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non realizzabile  la  prosecuzione  del progetto/iniziativa, ovvero di un utilizzo  del  finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e'  stato  erogato,  l'ufficio competente, fatta salva ogno ulteriore azione,  puo'  disporre,  in  qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
 Roma, 2 agosto 2006
 Il Ministro: Ferrero
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona a dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 311
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 ----> vedere allegati da pag. 16 a pag. 25 della G.U. <----
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