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| Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 5 settembre 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per il controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio  2005,  1° settembre  2005, 18 gennaio 2006 e 9 maggio 2006, con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per  il  controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.,  con decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 30 settembre 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  Fiore  Sardo,  allo  schema tipo di controllo, trasmessogli  con  nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo n. 62146;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Fiore Sardo;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 3 luglio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»  registrata  con  il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio  2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 9 maggio  2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 3 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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