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| Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 settembre 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  al  Laboratorio  chimico  merceologico della  Sardegna  Scarl,  al  rilascio  dei certificati di analisi nel settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure di cui al citato regolamento n. 510/2006, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 267  del  17 novembre  2003  con  il  quale  il  Laboratorio  chimico merceologico  della  Sardegna Scarl, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio  Segre  s.n., e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 agosto 2006;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2008 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl, ubicato in Elmas  (Cagliari), via Emilio Segre s.n., al rilascio dei certificati di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi   valore  ufficiale,  limitatamente  alle  prove  elencate  in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 ottobre 2009, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validita' per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato Denominazione della prova         |Norma / metodo --------------------------------------------------------------------- Acidita                           |Reg. CEE 2568/1991 allegato II --------------------------------------------------------------------- Analisi spettrofotometrica        |Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + nell'ultravioletto                |Reg. CEE 183/1993 --------------------------------------------------------------------- Numero di perossidi               |Reg. CEE 2568/1991 allegato III |  |  |  |  |