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| Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in  materia di prova attitudinale per lesercizio della professione di avvocato;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  datato 24 giugno 2005, con cui e' stato   riconosciuto  alla  sig.ra  D'Angelo  Linda  Maria,  nata  il 6 dicembre  1962  a  Tocco  da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana,  il  titolo  di  «Abogado»  conseguito  in  Spagna  ai fini dell'accesso  all'albo  degli  «avvocati»  e dell'esercizio in Italia della  omonima  professione,  subordinatamente  al superamento di una prova  attitudinale  consistente,  ai  sensi del decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, in un esame scritto ed orale;
 Vista l'istanza inviata dalla sig.ra D'Angelo in data 4 maggio 2006 con   cui   si  richiede  di  rivalutare  il  precedente  decreto  di riconoscimento  in  quanto  l'istante,  per  mero  errore,  non aveva presentato il certificato di compiuta pratica forense;
 Rilevato,  infatti,  che  la  richiedente  ha maturato in Italia il previsto  biennio  di  pratica  forense,  come risulta da certificato rilasciato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli avvocati di Pescara in data 17 marzo 2001;
 Ritenuto,  pertanto,  opportuno  a parziale modifica del precedente decreto e in accoglimento della domanda di riesame, ridurre l'entita' la prova attitudinale, limitandola ad una prova orale;
 Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi svoltasi in data 15 giugno 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 12 giugno 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il riconoscimento del titolo professionale di cui in premessa quale titolo   valido   per   l'iscrizione   all'albo  degli  «avvocati»  e l'esercizio della omonima professione in Italia a favore della sig.ra D'Angelo  Linda  Maria,  nata  il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara    -    Italia),    cittadina   italiana,   e'   subordinato all'espletamento  di  una  prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana)  costituita  nel  caso,  da  un'esame  orale  sulle materie specificate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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