Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 agosto 2006
Riconoscimento, alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per lesercizio della professione di avvocato;
Visto il decreto dirigenziale datato 24 giugno 2005, con cui e' stato riconosciuto alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana, il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» e dell'esercizio in Italia della omonima professione, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale consistente, ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, in un esame scritto ed orale;
Vista l'istanza inviata dalla sig.ra D'Angelo in data 4 maggio 2006 con cui si richiede di rivalutare il precedente decreto di riconoscimento in quanto l'istante, per mero errore, non aveva presentato il certificato di compiuta pratica forense;
Rilevato, infatti, che la richiedente ha maturato in Italia il previsto biennio di pratica forense, come risulta da certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara in data 17 marzo 2001;
Ritenuto, pertanto, opportuno a parziale modifica del precedente decreto e in accoglimento della domanda di riesame, ridurre l'entita' la prova attitudinale, limitandola ad una prova orale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 giugno 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 12 giugno 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il riconoscimento del titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della omonima professione in Italia a favore della sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana, e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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