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| Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Hoxha  (Caushi)  Zhaneta, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hoxha  (Caushi)  Zhaneta,  nata il 3 gennaio  1956  a  Durazzo (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico  -  professionale  di  «Zooteknik  i  Larte» conseguito in Albania  presso  l'«istituto  Superiore  di  Agricoltura»  di  Tirana (Albania)  e  rilasciato  il  20  giugno  1980,  ai fini dell'accesso all'albo  dei  dottori  agronomi  e dottori forestali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata nel settore della zootecnia a partire dal 198° n Albania, come documentato in atti;
 Rilevato  che  il  menzionato  titolo  accademico-professionale e', secondi  quanto  attestato  dalla  Ambasciata d'Italia a Tirana nella dichiarazione   di   valore   datata  17  dicembre  2005,  condizione necessaria   e  sufficiente  per  l'esercizio  della  professione  di «zootecnica» in Albania;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del Consiglio nazionale dei dottori  agronomi  e  forestali espresso nella nota in atti datata 14 giugno 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure campensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visto  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo   indeterminato  rilasciata  in  data  17 febbraio  2004  dalla Questura di Ferrara;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Hoxha  (Caushi)  Zhaneta,  nata  il  3 gennaio 1956 a Durazzo  (Albania),  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  dei  «dottori  agronomi  e  dottori  forestali» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie:  1)  estimo,  2) matematica  finanziaria,  3)  biotecnologie alimentari,  4)  industrie alimentari dei prodotti di origine animale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dei dottori forestali» - sezione A.
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