Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 agosto 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha (Caushi) Zhaneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Hoxha (Caushi) Zhaneta, nata il 3 gennaio 1956 a Durazzo (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Zooteknik i Larte» conseguito in Albania presso l'«istituto Superiore di Agricoltura» di Tirana (Albania) e rilasciato il 20 giugno 1980, ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata nel settore della zootecnia a partire dal 198° n Albania, come documentato in atti;
Rilevato che il menzionato titolo accademico-professionale e', secondi quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Tirana nella dichiarazione di valore datata 17 dicembre 2005, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «zootecnica» in Albania;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali espresso nella nota in atti datata 14 giugno 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure campensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata in data 17 febbraio 2004 dalla Questura di Ferrara;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Hoxha (Caushi) Zhaneta, nata il 3 gennaio 1956 a Durazzo (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria, 3) biotecnologie alimentari, 4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale (solo orale).
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dei dottori forestali» - sezione A.
 
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