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| Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 5 settembre 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di San Daniele». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  15 febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre 2005,  4 gennaio  2006  e  9 maggio  2006,  con  i quali la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ, con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 2 ottobre 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di   origine   «Prosciutto   di   San  Daniele»,  allo  schema  tipo, trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  25 marzo 2005, protocollo numero 62124;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 marzo 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata  con regolamento della (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'   prorogata   con  decreti  15 febbraio  2005,  13 giugno  2005, 1° settembre  2005,  4 gennaio 2006 e 9 maggio 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 ottobre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 11 marzo 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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