| IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo
 Visto  il Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2237/2003  della  Commissione del 23 dicembre 2003 recante modalita' d'applicazione di taluni regimi di sostegno  di  cui  al  titolo  IV  del Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio;
 Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004, n. 224, con il quale vengono  definite  le  modalita'  operative per l'effettuazione degli accertamenti  necessari  a  individuare  le  varieta'  ammissibili al premio specifico alla qualita' di cui all'art. 7 del regolamento (CE) 2237/2003;
 Visto  il  verbale  della  riunione  del  26 settembre  2005  della Commissione  ministeriale per il premio specifico alla qualita' delle varieta' di frumento duro;
 Ritenuta  la  necessita'  di apportare talune precisazioni al detto decreto  ministeriale del 29 ottobre 2004 in ordine agli accertamenti da  effettuarsi  per  la definizione della qualita' delle varieta' di frumento duro da ammettere al premio specifico;
 Decreta:
 Art. 1.
 Nel protocollo operativo relativo al premio specifico alla qualita' per le varieta' di frumento duro, allegato al decreto ministeriale n. 224  del  29 ottobre  2004,  la  qualita'  del glutine e' determinata mediante  il  test di sedimentazione in sodio-dodecilsolfato (SDS) ed e'  soppressa  l'alternativa  tra  peso elettrolitico e peso dei 1000 semi utilizzando come parametro il solo peso elettrolitico.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il Capo Dipartimento: Ambrosio
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge 14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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